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Sentenza n. 202301081/2023

Sentenza n. 202301081/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301081/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare in conformità all'articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, utilizzando la procedura di sanatoria allora vigente. Tale domanda è stata successivamente rigettata da parte dell'amministrazione competente, in questo caso il Ministero dell'Interno. Non soddisfatto di questo esito, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e ottenere così il riconoscimento della legittimità della sua posizione lavorativa secondo le disposizioni normative sulla emersione dal nero.

Il quadro normativo

Il decreto-legge numero 34 del 2020, meglio noto come Decreto Rilancio, ha introdotto disposizioni straordinarie finalizzate a contrastare il lavoro irregolare e a consentire la regolarizzazione di posizioni lavorative non dichiarate, in particolare durante il periodo di emergenza epidemiologica. L'articolo 103 di tale decreto ha previsto specifiche procedure per la presentazione di domande di emersione, stabilendo requisiti e modalità attraverso cui i datori di lavoro potevano presentare istanze a favore dei propri dipendenti. La normativa in questione rappresenta una misura eccezionale di politica del lavoro, volta a perseguire obiettivi di legalità, tutela dei diritti dei lavoratori e regolarizzazione delle posizioni occupazionali.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava la legittimità del provvedimento con cui l'amministrazione aveva rigettato la domanda di emersione presentata dal ricorrente. La questione centrale era se il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato i criteri e le condizioni previste dall'articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, oppure se il rigetto fosse stato adottato in violazione dei principi di buona amministrazione e di rispetto dei diritti procedurali. In particolare, era controverso se il rigetto fosse stato adeguatamente motivato e conforme ai presupposti legali richiesti per l'accoglimento o il rigetto delle domande di emersione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo il provvedimento impugnato illegittimo. Il collegio giudicante ha valutato la conformità dell'azione amministrativa alla normativa sulla emersione dal lavoro irregolare e ha concluso che il Ministero dell'Interno non aveva correttamente applicato i criteri previsti dalla legge nel rigettare la domanda. Il ragionamento del giudice amministrativo si è basato sul principio secondo cui l'amministrazione deve operare secondo le regole procedurali e sostanziali prescritte dalla legge, garantendo il pieno rispetto dei diritti dei ricorrenti e motivando adeguatamente ogni provvedimento restrittivo. Il Tribunale ha ritenuto che il rigetto della domanda di emersione non potesse essere mantenuto perché non conforme ai presupposti normativi o perché affetto da vizi procedurali.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare. Tale annullamento determina il venir meno dell'atto illegittimo e presuppone, per quanto concerne l'amministrazione, la necessità di adottare un nuovo provvedimento in conformità alla normativa applicabile e alle indicazioni che emergono dalla sentenza. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione deve annullare il provvedimento di rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare quando tale provvedimento sia adottato in violazione dei presupposti normativi o dei principi di buona amministrazione previsti dal decreto-legge numero 34 del 2020.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente dal sig. -OMISSIS- in data 13 giugno 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Tonale, n. 22;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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