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Sentenza n. 202300108/2023

Sentenza n. 202300108/2023

1I - UNIVERSITÀ - PROFESSORI - INFORTUNIO SUL LAVORO - RICONOSCIMENTO MAGGIOR DANNO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300108/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un'università pubblica italiana per ottenere il riconoscimento e il risarcimento di un danno subito. Il ricorso è stato proposto nel 2020 e la sentenza è stata pronunciata a novembre 2022 dopo la discussione in udienza pubblica. La controversia riguardava la responsabilità civile dell'ateneo in relazione a un pregiudizio concreto arrecato al ricorrente durante il periodo della sua frequentazione o comunque nell'ambito della relazione con l'università. Sulla base della quantificazione del danno e dell'ordine di oscuramento dei dati sensibili relativi allo stato di salute, il caso presumibilmente riguardava un pregiudizio di natura biologica, morale o comunque connesso a situazioni critiche che hanno inciso sulla persona e sulla sua integrità. L'università convenuta ha costituito in giudizio ed è stata rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, opponendosi al riconoscimento della responsabilità e presentando anche una richiesta di chiamata di terzo.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione, disciplinata dall'articolo 2043 del Codice civile per quanto attiene al risarcimento del danno derivante da atto illegittimo. Le università pubbliche, quali enti pubblici, rispondono dei danni cagionati ai terzi attraverso l'attività amministrativa e organizzativa in violazione di norme di legge o di principi generali dell'ordinamento. La sentenza richiama specificamente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e il Decreto legislativo 196/2003 sulla privacy, disponendo l'oscuramento di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, il che indica che il caso tocca diritti alla riservatezza e alla protezione di dati sensibili. In questa materia, il Tribunale Amministrativo applica il principio per cui l'amministrazione pubblica risponde per i danni causati anche da omissioni o violazioni di doveri procedimentali e sostanziali, incluse eventuali negligenze nella gestione di situazioni che comportino rischi per l'incolumità e la salute delle persone sotto il suo controllo.

La questione giuridica

La controversia si incentrava sulla responsabilità dell'università per il danno arrecato al ricorrente, la cui natura e origine esatta emergono solo dal dispositivo di condanna: il giudice doveva accertare se l'ateneo fosse effettivamente responsabile di una violazione di obblighi legali o amministrativi che avesse causato un pregiudizio concreto, quantificabile in denaro. Era necessario valutare se il danno subito dal ricorrente derivasse da un comportamento omissivo o commissivo dell'università, da una violazione di procedure amministrative, da negligenza organizzativa oppure da un inadempimento di obblighi di tutela verso persone coinvolte in attività universitarie. Il giudice doveva inoltre considerare il nesso causale tra la condotta contestata all'ateneo e il danno effettivamente patito, nonché il quantum del risarcimento equo e adeguato per il pregiudizio subito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha compiuto una valutazione complessiva della documentazione e delle testimonianze acquisite durante il procedimento, accogliendo le ragioni della ricorrenza e ritenendo sussistenti i presupposti della responsabilità dell'università. Il collegio giudicante ha accertato che il danno denunciato era effettivamente collegato a un comportamento o a un'omissione dell'ateneo che violava standard di diligenza e obblighi legali. Nel quantificare il danno in 30.330,85 euro, il giudice ha operato una valutazione equitativa del pregiudizio, considerando la natura, l'entità e le conseguenze del danno medesimo, utilizzando i criteri consolidati della giurisprudenza amministrativa in materia di risarcimento. Il Tribunale ha respinto la richiesta dell'università di chiamare in causa terzi responsabili, ritenendo che la responsabilità dell'ateneo fosse sufficientemente provata e indipendente da eventuali concause. La decisione riflette una valutazione rigorosa delle prove e un'applicazione attenta dei principi sulla responsabilità civile della pubblica amministrazione.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha dichiarato la responsabilità dell'Università degli Studi nella causazione del danno al ricorrente, condannandola al pagamento della somma di 30.330,85 euro a titolo di risarcimento integrale. Inoltre, l'università è stata condannata al rimborso delle spese sostenute nel giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre oneri fiscali e previdenziali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento di ogni dato sensibile relativo allo stato di salute per il rispetto della normativa sulla privacy. Questa condanna comporta il riconoscimento della responsabilità dell'ateneo con effetti anche reputazionali e rappresenta un'affermazione piena dei diritti del ricorrente.

Massima

La pubblica amministrazione, incluse le università statali, è responsabile civile verso i terzi per i danni arrecati mediante violazione di obblighi amministrativi e di diligenza, con obbligo di risarcimento integrale del danno accertato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per la condanna
dell'Università degli Studi -OMISSIS- al risarcimento del danno subito dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Inzani e Paolo Sansone, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara la responsabilità dell’Università degli Studi di -OMISSIS- in relazione al danno subito dal ricorrente;
- condanna l’Università degli Studi di -OMISSIS- al risarcimento del danno quantificato in € 30.330,85.
Rigetta la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo avanzata dall’Università.
Condanna l’Università degli Studi di -OMISSIS- al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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