4A - AFFIDAMENTI - LAVORI - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO GALLERIE - LOTTO 1 - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301073/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giudici s.p.a., operante quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese in fase di costituzione, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare la propria esclusione da una procedura di gara relativa all'affidamento in accordo quadro dei lavori di risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie Lotto 1 Lombardia, indetta da ANAS Spa. Con comunicazione protocollata il 20 gennaio 2023, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura mediante comunicazione trasmessa per via telematica. Contestualmente, la ricorrente ha impugnato il verbale del seggio di gara redatto il 19 gennaio 2023, nonché tutti gli atti consequenziali, inclusa la determina di aggiudicazione dei lavori a favore della società Collini Lavori Spa, pronunciata anch'essa il 26 gennaio 2023. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori e il suo subentro nel contratto di appalto, in via principale, e in subordine il risarcimento per equivalente per i danni derivanti dall'esclusione illegittima dalla gara.
Il quadro normativo
La procedura di gara era regolata dal Codice dei Contratti Pubblici, vale a dire il Decreto Legislativo numero 50 del 2016, che disciplina le procedure di affidamento dei lavori pubblici e le relative forme di tutela. In particolare, il procedimento in questione rientrava nella categoria degli accordi quadro, strumenti negoziali destinati a stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da stipulare fra la stazione appaltante e gli aggiudicatari selezionati. Le norme previste dal Codice dei Contratti stabiliscono i criteri di partecipazione alle gare, le modalità di valutazione delle offerte, i diritti dei concorrenti e le forme di tutela amministrativa in caso di violazioni procedurali. Inoltre, il Disciplinare di gara costituiva la base normativa specifica per quella procedura, contenente i criteri tecnici ed economici secondo i quali dovevano essere valutate le proposte presentate dai concorrenti.
La questione giuridica
Il punto fondamentale che il Tribunale ha dovuto affrontare riguarda l'ammissibilità del ricorso proposto dalla società ricorrente, ossia se sussistessero i presupposti procedurali affinché il ricorso potesse essere esaminato nel merito circa la legittimità delle decisioni di esclusione e aggiudicazione. Sebbene la sentenza non esplicita le ragioni dell'inammissibilità, il TAR deve aver ritenuto che il ricorso presentato dalla Giudici s.p.a. fosse affetto da un vizio procedimentale sostanziale che ne impediva l'accoglimento, indipendentemente dal fondamento dei motivi addotti nel merito. Tale vizio poteva concernere aspetti quali la tempestività della presentazione del ricorso, la sussistenza della legittimazione processuale della ricorrente, l'adeguatezza della rappresentanza legale o altri presupposti di ricevibilità.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza sia sintetica e dichiarativa di inammissibilità senza articolare ampiamente le ragioni di tale conclusione, il collegio giudicante ha condotto un esame dei presupposti di ricevibilità del ricorso e ha ritenuto che uno o più di essi non fossero soddisfatti. Il TAR ha analizzato gli atti di ricorso, i motivi aggiunti presentati successivamente e la documentazione relativa alla procedura di gara, giungendo alla conclusione che il ricorso non potesse essere esaminato nel merito. Tale valutazione è stata mantenuta nonostante la ricorrente avesse integrato il ricorso con motivi aggiunti, i quali evidentemente non hanno sanato il vizio procedurale preliminare che inficiava l'ammissibilità. La declaratoria di inammissibilità rappresenta dunque una decisione fondata su ragioni di ordine formale e procedurale, non su considerazioni relative al merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, concludendo così l'esame della controversia senza entrare nel merito delle censure mosse dalla ricorrente contro l'esclusione dalla gara e l'aggiudicazione a favore di Collini Lavori Spa. In conseguenza di tale pronuncia, il ricorso è stato interamente respinto. Il TAR ha inoltre condannato la ricorrente Giudici s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di seimila euro, dei quali tremila euro a favore di ANAS Spa e tremila euro a favore di Collini Lavori Spa, oltre agli oneri di legge. La sentenza è stata pronunciata nel corso della camera di consiglio del 27 aprile 2023 ed è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
L'inammissibilità di un ricorso avverso esclusione da procedura di gara per appalti pubblici sussiste quando il ricorso stesso sia affetto da vizi procedurali sostanziali non sanabili mediante l'integrazione successiva dei motivi di ricorso, indipendentemente dal merito della contestazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione quarta ha pronunciato sentenza nel ricorso numero 136 del 2023 proposto da Giudici s.p.a. quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese in costituzione contro ANAS Spa e Collini Lavori Spa per l'annullamento della comunicazione di esclusione dalla gara trasmessa il 20 gennaio 2023, del verbale del seggio di gara del 19 gennaio 2023, della comunicazione di aggiudicazione in favore di Collini Lavori Spa e della relativa determina, nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali ed esecutivi. La ricorrente aveva inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori e il subentro nel contratto di appalto, in subordine il risarcimento per equivalente. Il ricorso era stato integrato da motivi aggiunti allegati successivamente alla presentazione della memoria iniziale. Il collegio giudicante, presieduto da Gabriele Nunziata e composto dai consiglieri Alberto Di Mario e Silvia Cattaneo quale estensore, ha esaminato la ricevibilità del ricorso nel corso dell'udienza pubblica del 27 aprile 2023. Dopo aver considerato la documentazione allegata, gli atti di costituzione in giudizio presentati dalle parti convenute, le difese svolte dai rispettivi avvocati e l'intera documentazione di causa, il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da vizi procedurali che ne impedivano l'esame nel merito. Con il dispositivo della sentenza il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento di euro seimila a titolo di spese di giudizio, suddivise tra euro tremila a favore di ANAS Spa e euro tremila a favore di Collini Lavori Spa, oltre agli oneri di legge. La sentenza è stata resa esecutiva, disponendo che l'autorità amministrativa procedesse alla sua esecuzione. La pronuncia è datata 27 aprile 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della comunicazione pec prot. 45164 del 20.1.2023 di esclusione della ricorrente dall'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie Lotto 1 Lombardia- CIG: 85587117BE; b) del verbale del seggio di gara del 19.1.2023 REP DAA 14372, indicato nella comunicazione del pec esclusione prot. 45164 del 20.1.2023; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi, espressamente, il contratto, ove stipulato - allo stato non conosciuto - e di tutti gli atti esecutivi inerenti l'espletamento dei lavori (verbale consegna lavori) e per il risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori ed il subentro nel contratto di appalto; ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) della comunicazione pec 45164 del 20.1.2023 di esclusione della ricorrente dall'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale ed impianti-stico delle gallerie Lotto 1 Lombardia- CIG: 85587117BE; b) del verbale del seggio di gara del 19.1.2023 REP DAA 14372, indicato nella comunicazione del pec esclusione prot. 45164 del 20.1.2023; c) della comunicazione ex art. 76, del D.Lgs. 50/2016 di pubblicazione ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.CDG 58950 del 26.1.2023 con la quale è stato comunicato essere stata disposta l'aggiudicazione favore della Collini Lavori s.p.a.; d) della Determina di aggiudicazione alla Collini Lavori spa che dispone l'approvazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice nonché ai sensi del Disciplinare di gara, della proposta di aggiudicazione, in favore dell'impresa Collini Lavori S.p.A., comunicata con nota prot. CDG 57793 del 26.1.2023 e del Verbale di seduta riservata del Seggio di Gara rep DAA n. 14372/2023 del 19 gennaio 2023, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi, espressamente, il contratto, ove stipulato - allo stato non conosciuto - e di tutti gli atti esecutivi inerenti l'espletamento dei lavori (verbale consegna lavori) e per il risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori ed il subentro nel contratto di appalto; ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente. sul ricorso numero di registro generale 136 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giudici s.p.a. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI Giudici in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Notti e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Anas Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stefania Masini, Paola Cannata ed Elena Cardamone e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Collini Lavori Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso Venezia 10; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a. e della Collini Lavori s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) – di cui 3.000,00 (tremila/00) a favore dell’Anas s.p.a. e 3.000,00 (tremila/00) a favore della Collini Lavori s.p.a. - oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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