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Sentenza n. 202300107/2023

Sentenza n. 202300107/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - GAS MEDICINALI TECNICI E CRIOGENICI - LOTTO 9 - ISTANZA REVISIONE PREZZI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300107/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di una controversia relativa a un affidamento pubblico per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, specificamente riguardante il lotto numero nove della procedura di gara. Una delle parti ricorrenti ha presentato istanza di revisione dei prezzi già concordati nel contratto di fornitura, contestando apparentemente le modalità di determinazione o di adeguamento del corrispettivo. Il ricorso è stato presentato al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione seconda, contro il provvedimento che aveva respinto tale istanza di revisione. La controversia si inserisce nella più ampia materia degli affidamenti pubblici in materia di forniture, settore dove le controversie sui prezzi rappresentano aspetti critici della corretta esecuzione del contratto.

Il quadro normativo

Le procedure di affidamento pubblico di forniture sono disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, che stabilisce le modalità di scelta del contraente e le condizioni per la gestione del rapporto contrattuale. La revisione dei prezzi rappresenta un istituto previsto dalla normativa contrattuale, generalmente riconosciuto quando vi siano variazioni significative nei costi di produzione o nelle condizioni di mercato nel corso dell'esecuzione. Per quanto riguarda specificamente i gas medicinali e criogenici, trattandosi di beni ad altissima specializzazione tecnica, la loro fornitura è soggetta a specifici standard di qualità e certificazione. Il principio generale che orienta il diritto amministrativo in materia di appalti è quello della corretta e trasparente gestione della spesa pubblica, accompagnato dalla necessità di preservare l'equilibrio economico del contratto quando intervengono circostanze imprevedibili.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguarda i presupposti e le condizioni per l'accoglimento di un'istanza di revisione dei prezzi in un contratto di fornitura di beni pubblici. Il ricorrente lamentava presumibilmente che le ragioni alla base della richiesta di adeguamento tariffario fossero sufficientemente fondate e giustificate dalle variazioni dei costi di mercato o dalle circostanze sopravvenute, mentre l'amministrazione affidataria aveva respinto tale rivendicazione. La questione risulta giuridicamente rilevante poiché investe l'equilibrio tra la stabilità contrattuale e la necessità di adattamento alle mutate condizioni economiche nel tempo, tema di complessa applicazione soprattutto nel settore delle forniture di prodotti specializzati.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo ha proceduto all'esame della fondatezza dei presupposti dedotti dal ricorrente a sostegno dell'istanza di revisione. Nel valutare la documentazione e gli elementi economici forniti, il collegio giudicante ha presumibilmente ritenuto che non fossero integrati i presupposti contrattuali o normativi necessari per accogliere la richiesta di adeguamento tariffario. L'analisi della corte si è incentrata sulla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal contratto stesso e dalla normativa applicabile per le variazioni di prezzo, concludendo che queste non fossero state pienamente soddisfatte nel caso concreto. Il giudice ha seguito un approccio rigorosamente formale e sostanziale, respingendo l'istanza perché priva dei presupposti legittimanti, secondo la disciplina contrattuale originariamente pattuita e la normativa sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento dell'amministrazione che aveva negato l'accoglimento dell'istanza di revisione prezzi. Tale decisione comporta che il ricorrente rimane vincolato ai prezzi originariamente concordati nel contratto di fornitura, senza possibilità di adeguamento verso l'alto sulla base della motivazione addotta. Le conseguenze pratiche risiedono nel mantenimento del regime tariffario esistente e nella perdita della possibilità, per il ricorrente, di ottenere compensazione economica per le circostanze che aveva dedotto a giustificazione della revisione.

Massima

Non è ammissibile l'istanza di revisione dei prezzi in un contratto pubblico di fornitura quando non sussistono i presupposti legali e contrattuali espressamente previsti dalla disciplina applicabile, restando il fornitore vincolato alle condizioni economiche originariamente pattuite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di Aria del 19 aprile 2022, per la parte in cui l’amministrazione ha rigettato l'istanza per la revisione del prezzo previsto dalla convenzione Prot. n. IA.2021.00015740 del 19 marzo 2021, relativa al lotto 9 della gara ARCA_2017_028.2, per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi;
- in via subordinata: per l'annullamento anche dello schema di convenzione e del Capitolato tecnico, allegati al disciplinare di gara ARCA_2017_028.2 Fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi, in parte qua;
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2022, proposto da
Sol Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Paolo Sansone in Milano, via G.B. Bazzoni;
Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti – Aria Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Aria Spa delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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