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Sentenza n. 202501069/2025
26 marzo 2025

Sentenza n. 202501069/2025

3L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data26 marzo 2025
Numero202501069/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato avverso il rigetto di un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno emessa dalla competente autorità amministrativa, verosimilmente presso la Questura di Milano o attraverso lo sportello unico competente. Il ricorrente, presumibilmente uno straniero presente nel territorio italiano, aveva inoltrato domanda per ottenere il riconoscimento di un titolo di soggiorno regolare, invocando una delle cause previste dalla normativa nazionale in materia di immigrazione. L'Amministrazione ha respinto l'istanza ritenendo che non sussistessero i presupposti fattuali e normativi necessari per il rilascio del permesso. Il ricorrente ha quindi impugnato tale diniego innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, contestando la legittimità dell'atto amministrativo e chiedendo l'annullamento del provvedimento. Il TAR Lombardia, sezione terza, è stato investito della controversia e ha acquisito elementi in ordine ai requisiti dichiarati e alle documentazioni prodotte dalle parti nel corso del giudizio.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per stranieri è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998, che prevede una molteplicità di ipotesi legittimatrici del soggiorno, quali i motivi di asilo, i motivi religiosi, le situazioni di violenza domestica, le ragioni familiari, lo studio e il lavoro. Ciascuna fattispecie è corredata da requisiti specifici, documentali e sostanziali, che il richiedente deve soddisfare per conseguire il titolo. L'Amministrazione nella valutazione delle istanze deve rispettare il principio di corretta istruttoria, acquisendo pienamente la documentazione necessaria e non potendo fondare il rigetto su valutazioni arbitrarie o contraddittorie. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui il giudice amministrativo ha pieno potere di sindacato sui presupposti di fatto rilevanti per l'accoglimento della domanda, potendo anche ordinare all'Amministrazione di acquisire documentazione mancante o di chiarire ambiguità riscontrate nell'istruttoria originaria.

La questione giuridica

Il punto controverso ruota intorno alla corretta valutazione della sussistenza, nel capo specifico interessato, dei presupposti fattuali e normativi richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno nella categoria invocata dal ricorrente. Restava da accertare se la documentazione prodotta e le circostanze risultanti dall'istruttoria amministrativa fossero state correttamente apprezzate dall'Amministrazione oppure se questa avesse commesso errori di valutazione, violato il dovere di motivazione adeguata o omesso acquisizioni documentali essenziali. La controversia toccava al tempo stesso questioni di fatto, attraverso la verifica della completezza dell'istruttoria, e questioni di diritto, riguardanti l'esatta interpretazione dei requisiti legislativi e la loro applicazione corretta al caso concreto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha proceduto all'esame della fattispecie con il rigoroso vaglio proprio del sindacato amministrativo, valutando sia la legittimità formale del provvedimento impugnato sia la corretta istruttoria del procedimento amministrativo originario. Dall'analisi degli atti e della documentazione allegata, il collegio ha accertato che l'Amministrazione aveva adeguatamente motivato il proprio rifiuto, identificando nel fascicolo gli elementi di fatto rilevanti per escludere il verificarsi delle condizioni normative prescritte. Il TAR ha ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente non risultasse idonea a provare il soddisfacimento dei requisiti di legge ovvero che circostanze sopravvenute avessero eliminato il presupposto stesso per il rilascio. Pur riconoscendo eventuali aspetti di complessità nella posizione del ricorrente, il giudice ha concluso che l'Amministrazione non aveva operato discrezionalmente in violazione della legge, bensì aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale alla luce dei presupposti effettivamente accertati.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando pienamente la validità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno. La decisione implica che rimane in capo all'Amministrazione il potere di mantenere il diniego e di adottare ulteriori provvedimenti secondo la normativa vigente, includendo eventualmente ordini di allontanamento dal territorio se ricorrono le condizioni legali. Il giudizio conclusivo manifesta che i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo non erano configurabili nel caso concreto, né risultava che l'Amministrazione avesse commesso errori procedurali o violazioni sostanziali del diritto. Le spese di lite rimangono presumibilmente a carico della parte soccombente secondo i principi ordinari in materia di responsabilità processuale.

Massima

Nell'istruttoria relativa a istanze di permesso di soggiorno, l'Amministrazione non commette violazione di legge quando rifiuti il rilascio basandosi su valutazione consapevole e adeguatamente motivata della mancanza dei presupposti fattuali o normativi prescritti dalla legge, ove tale valutazione risulti confermata dal sindacato giurisdizionale e dalla verifica degli elementi documentali acquisiti nel procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0165700 del 18.04.2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno.
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Semeraro, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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