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Sentenza n. 202300106/2023

Sentenza n. 202300106/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - GAS MEDICINALI TECNICI E CRIOGENICI - LOTTI 2 - 7 E 8 - ISTANZA REVISIONE PREZZI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300106/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sol Spa aveva partecipato alla procedura di gara ARCA_2017_028.2, indetta da Aria (Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti), per l'aggiudicazione di una fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei relativi servizi di manutenzione connessi. La società aveva vinto i lotti 2, 7 e 8 della gara ed era stata stipulata una convenzione il 30 marzo 2020 (protocollo IA.2020.0016307). Nel corso dell'esecuzione della convenzione, Sol Spa ha presentato una istanza per la revisione del prezzo pattuito, ritenendo probabilmente che sopravvenute circostanze oggettive avessero reso squilibrato l'assetto economico originario della convenzione. Aria ha rigettato tale istanza con provvedimento del 19 aprile 2022, disponendo il mantenimento dei prezzi originari. Sol Spa, ritenendo illegittimo tale diniego, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e, in via subordinata, l'annullamento dello schema di convenzione e del capitolato tecnico della gara.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50 del 2016), che stabilisce principi e procedure per la conclusione e l'esecuzione dei contratti pubblici. In particolare, Aria è l'organo centrale di acquisto della Regione Lombardia, al quale è attribuita la competenza di svolgere gare centralizzate e di stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi alle aziende sanitarie territoriali regionali. Le convenzioni derivanti da gare pubbliche devono essere strutturate secondo principi di trasparenza, concorrenza e corretta allocazione dei rischi economici tra le parti. La revisione dei prezzi è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento contrattuale pubblico, ma è soggetto a condizioni stringenti e deve trovare previo fondamento nelle clausole contrattuali o in circostanze specificamente disciplinate dalla legge.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della decisione di Aria di rigettare la richiesta di revisione del prezzo. Sol Spa contestava il diniego affermando presumibilmente che le condizioni economiche della convenzione erano divenute squilibrate e che la revisione del prezzo era dovuta sulla base dei principi di buona fede nell'esecuzione dei contratti e dell'equilibrio economico-finanziario. La società ricorrente deduceva inoltre un vizio nella procedura di gara e negli atti che la disciplinavano. Il nodo centrale della controversia era se il rigetto di Aria fosse conforme alle norme sulle convenzioni pubbliche e ai termini specifici concordati in sede di gara, oppure se la mancata revisione del prezzo costituisse un comportamento illegittimo dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto. Il collegio ha verosimilmente considerato che la richiesta di revisione del prezzo non trovasse fondamento nelle clausole della convenzione oppure che le circostanze dedotte da Sol Spa non ricadessero nelle fattispecie che legittimano una revisione. Il TAR ha probabilmente ritenuto che Aria avesse correttamente interpretato e applicato i termini della convenzione nel rigettare l'istanza, oppure che Sol Spa non avesse provato l'existenza di circostanze sopravvenute tali da giustificare il riequilibrio economico-finanziario. Il giudice amministrativo ha quindi respinto l'impugnazione nel merito, senza accogliere né la richiesta principale di annullamento del provvedimento di rigetto, né la richiesta sussidiaria di annullamento della convenzione e del capitolato tecnico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto da Sol Spa. La sentenza non ha accolto né la richiesta di annullamento del provvedimento di Aria del 19 aprile 2022, né la richiesta sussidiaria di annullamento della convenzione e del capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara. Sol Spa è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite a favore di Aria nella misura di tremila euro, oltre IVA, contributo per il patrocinio e spese generali nella misura del quindici per cento. La sentenza è stata resa esecutiva con ordine all'autorità amministrativa di darvi esecuzione.

Massima

La richiesta di revisione del prezzo di una convenzione derivante da una gara pubblica centralizzata non è accoglibile qualora manchi il previo fondamento nelle clausole contrattuali o non sussistano le circostanze specificamente disciplinate dalla legge e dal disciplinare di gara che la legittimano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di Aria del 19 aprile 2022, per la parte in cui l’amministrazione ha rigettato l'istanza per la revisione del prezzo previsto dalla convenzione Prot. n. IA.2020.0016307 del 30.03.2020, relativa ai lotti 2, 7 e 8 della gara ARCA_2017_028.2, per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi;
- in via subordinata: per l'annullamento anche dello schema di convenzione e del Capitolato tecnico, allegati al disciplinare di gara ARCA_2017_028.2 Fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi, in parte qua;
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2022, proposto da
Sol Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Paolo Sansone in Milano, via G.B. Bazzoni 2;
Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti – Aria Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Aria Spa delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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