1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301058/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare la propria esclusione dalla partecipazione a una gara europea a procedura aperta indetta da una stazione appaltante per l'affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale di alcuni immobili pubblici. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione emanato il 29 luglio 2022, nonché tutti i verbali di valutazione amministrativa redatti durante le operazioni di gara, lamentando in particolare l'operato della commissione di valutazione durante la seduta del 18 maggio 2022 e quella del 6 luglio 2022. La società ricorrente ha anche contestato la legittimità del disciplinare di gara e ha fatto valere che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente omesso di accogliere la propria istanza di autotutela, attraverso la quale aveva presumibilmente cercato di rimediare alle carenze riscontrate nella propria documentazione amministrativa.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici e delle gare d'appalto, rispetto a cui valgono i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, desunti sia dalla normativa interna che dalle direttive europee in materia di appalti pubblici. La legittimità dei provvedimenti di esclusione dalle gare è sottoposta al vaglio del giudice amministrativo secondo il codice del processo amministrativo, richiamato dalla sentenza con riferimento agli articoli 74 e 120 comma 10. La disciplina applicabile concerne tanto gli aspetti procedurali della valutazione dei requisiti di ammissione quanto i poteri di soccorso istruttorio della stazione appaltante, che mira a consentire ai concorrenti di colmare lacune formali nella documentazione presentata. La legittimità degli atti di gara, compresi il disciplinare e i relativi verbali, deve rispettare il principio di legalità amministrativa e di correttezza procedurale.
La questione giuridica
Il ricorso incentrava su una duplice questione giuridica: da un lato, la legittimità della decisione di escludere la società dalla gara, ossia se l'Amministrazione aveva correttamente valutato il possesso dei requisiti di ammissione; dall'altro, se la stazione appaltante avesse proceduto correttamente nell'esercizio del potere di soccorso istruttorio, e se l'omesso accoglimento dell'istanza di autotutela costituisse un'illegittimità nel procedimento di gara. In sostanza, la ricorrente contestava tanto il merito della decisione di esclusione quanto la correttezza dei meccanismi procedurali attraverso i quali essa era stata adottata, con implicazioni rilevanti in tema di diritto della concorrenza negli appalti pubblici.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non esponga dettagliatamente il ragionamento motivazionale, dal fatto che il TAR ha respinto il ricorso si ricava che il collegio giudicante ha ritenuto legittimi sia la decisione di esclusione adottata dalla stazione appaltante sia il complessivo procedimento di valutazione amministrativa. Il giudice ha presumibilmente accertato che i vizi dedotti dalla ricorrente non sussistevano, o che essi non erano idonei ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata, oppure che erano stati opportunamente sanati dal procedimento di gara. L'accoglimento della tesi della ricorrente avrebbe comportato l'annullamento di molteplici atti della procedura concorsuale, con conseguente necessità di riapertura della gara; il rifiuto del ricorso manifesta una scelta nel senso di mantenere salvo l'operato dell'Amministrazione. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'istanza di autotutela non avesse ragione di fondamento, respingendo la prospettiva secondo cui essa avrebbe potuto modificare il precedente giudizio amministrativo sulla ammissibilità della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso della società, omettendo di annullare il provvedimento di esclusione e tutti gli atti di gara contestati. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della stazione appaltante, liquidate in euro tremila. La sentenza è soggetta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. Infine, il giudice ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente a tutela della privacy, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La legittimità di un provvedimento di esclusione da una gara pubblica deve essere valutata in riferimento alla corretta applicazione dei criteri di ammissione stabiliti dal disciplinare di gara e al rispetto delle procedure amministrative previste, non potendo l'istanza di autotutela introdurre elementi nuovi capaci di alterare la valutazione già effettuata dalla commissione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del provvedimento del 29 luglio 2022, con cui la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili gestiti dalla -OMISSIS-; - delle operazioni concernenti la valutazione dei requisiti di ammissione e quindi di tutti i verbali relativi alle sedute in cui il seggio di gara ha valutato la documentazione amministrativa dei concorrenti, in special modo del verbale della seduta del 18 maggio 2022 e del verbale della seduta del 6 luglio 2022, in cui l’Amministrazione ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti della società ricorrente; - degli atti di gara e, segnatamente, del disciplinare, in parte qua; - dell’omesso accoglimento, da parte della stazione appaltante, dell’istanza di autotutela inoltrata dalla società ricorrente; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché sconosciuti dalla società ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni. sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Matteo Valente in Milano, via Durini, 25; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Annalaura Giannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Eustachi, 41; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente a corrispondere alla -OMISSIS- le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e tutte le persone fisiche e le persone giuridiche a qualsiasi titolo nominate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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