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Sentenza n. 202301053/2023

Sentenza n. 202301053/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - SOSPENSIONE LICENZA PER LA CONDUZIONE ESERCIZIO PUBBLICO EX ART. 100 TULPS

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301053/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società gestrice di un pubblico esercizio ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia due decreti emanati dal Questore della provincia competente nel corso dell'anno 2022. Il primo decreto, datato 28 maggio 2022 e notificato nella medesima data, disponeva l'immediata sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico per una durata di quarantacinque giorni. Successivamente, il Questore, con decreto del 22 settembre 2022 notificato il 27 settembre 2022, ha ridotto la durata del provvedimento di sospensione della licenza. La società, ritenendo i provvedimenti illegittimi per ragioni che emerge dalla decisione finale, ha proposto ricorso al TAR il 28 giugno 2022 e, successivamente, ha integrato il ricorso con motivi aggiunti presentati il 1 dicembre 2022 per contestare anche il secondo decreto che aveva modificato il primo.

Il quadro normativo

La materia della sospensione delle licenze per gli esercizi pubblici è regolata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da una complessa struttura normativa che attribuisce al Questore competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza. Il Questore, quale autorità amministrativa preposta al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, è legittimato a adottare provvedimenti di sospensione della licenza quando sussistono condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. I decreti del Questore in materia di sospensione della licenza sono soggetti al controllo giurisdizionale del TAR, che verifiche la legittimità della decisione in relazione ai presupposti di fatto, ai vizi procedurali, alla correttezza dell'applicazione della normativa e al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, quali la proporzionalità e la ragionevolezza.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo doveva valutare se i decreti emanati dal Questore per la sospensione e successivamente la riduzione della durata della sospensione della licenza del pubblico esercizio ricorrente fossero legittimi sotto il profilo amministrativo. La questione comportava l'analisi dei presupposti di fatto che avevano indotto l'amministrazione a disporre il provvedimento cautelativo e la verifica della sussistenza di vizi procedurali o violazioni del principio di proporzionalità tra la sanzione inflitta e le ragioni di sicurezza pubblica che l'avevano determinata. La controversia risultava rilevante sia per il ricorrente, che vedeva compromessa la propria attività economica, sia sotto il profilo della corretta esplicazione dei poteri amministrativi in un settore delicato quale quello dell'ordine pubblico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'udienza pubblica del 22 marzo 2023 nella quale è stata discussa la causa, ha ritenuto fondati i motivi prospettati dal ricorrente nei confronti dei decreti impugnati. Il collegio giudicante ha accertato che i provvedimenti adottati dal Questore presentavano profili di illegittimità che ne determinavano l'annullabilità. Sebbene il testo della sentenza non espliciti analiticamente la motivazione, è dato inferire dalle risultanze processuali e dalla decisione di accoglimento che il TAR abbia riscontrato vizi sostanziali o procedurali nei decreti, ovvero violazioni del principio di proporzionalità o difetti nella motivazione, oppure ancora l'assenza di presupposti di fatto idonei a giustificare il provvedimento cautelare adottato. La conferma della legittimità del ricorso mediante il suo accoglimento e l'assegnazione delle spese al Ministero dell'Interno, quale soggetto convenuto e responsabile dell'azione amministrativa, testimonia la serietà dei vizi riscontrati dal collegio.

La decisione

Il TAR Lombardia, accogliendo integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ha annullato entrambi i decreti del Questore del 28 maggio 2022 e del 22 settembre 2022. Di conseguenza, il provvedimento di sospensione della licenza è stato eliminato dall'ordinamento giuridico con effetto retroattivo, consentendo alla società di riprendere legittimamente l'esercizio dell'attività. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di quattromila euro oltre agli accessori, quale risarcimento dei costi sostenuti dalla ricorrente per la difesa in giudizio. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

I decreti di sospensione della licenza di un pubblico esercizio emanati dal Questore sono soggetti al controllo di legittimità del giudice amministrativo il quale può annullarli qualora sussistano vizi procedurali, mancanza di proporzionalità tra il provvedimento e i presupposti di fatto ovvero insufficienza della motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 28 maggio 2022, notificato in pari data, con il quale è stata disposta, per giorni quarantacinque, l’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio denominato <<-OMISSIS->>;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società -OMISSIS- in data 1 dicembre 2022:
- del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 22 settembre 2022, notificato in data 27 settembre 2022, con il quale è stata disposta la riduzione della durata del provvedimento di sospensione della licenza per l’attività del pubblico esercizio denominato <<-OMISSIS->>.
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bruno Santamaria in Monza, via Moncenisio n. 4;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti adottati dal Questore di -OMISSIS- in data 28 maggio 2022 e 22 settembre 2022.
Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente, dell’esercizio commerciale e di tutte le persone fisiche nominate nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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