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Sentenza n. 202301052/2023

Sentenza n. 202301052/2023

1O - ISTANZA CAMBIAMENTO NOME E COGNOME - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301052/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia un ricorso avverso il provvedimento della Prefettura che il 24 maggio 2022 ha rigettato la sua istanza di correzione delle generalità, istanza che egli aveva presentato il 4 novembre 2019. La vicenda riguarda la modifica o correzione dei dati anagrafici della persona, una questione che attiene alla sfera della identità civile e amministrativa dell'individuo. Il ricorrente, assistito legalmente, ha ritenuto illegittimo il rifiuto prefettizio e ha impugnato il provvedimento dinanzi alla giustizia amministrativa per ottenere l'annullamento della decisione e il conseguente accoglimento della sua domanda. La Prefettura, quale organo dello Stato incaricato della gestione e del controllo di tali procedimenti, aveva declinato di accogliere la richiesta, determinando una situazione di prolungato stallo amministrativo durato anni.

Il quadro normativo

La correzione delle generalità è disciplinata dal codice civile italiano e dalle norme di dettaglio in materia di stato civile, che prevedono procedure specifiche per la modifica dei dati anagrafici registrati. La Prefettura esercita funzioni di verifica della legittimità e della fondatezza delle istanze di correzione secondo i criteri stabiliti dalla legge. In questo ambito trovano applicazione anche i principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio di proporzionalità e il dovere di motivazione adeguata dei provvedimenti amministrativi. La tutela della privacy delle persone fisiche è garantita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dal Regolamento europeo numero 679 del 2016, che impongono all'amministrazione pubbliche di operare con massima cautela nella gestione dei dati personali, specialmente quando afferiscono a questioni sensibili quali l'identità civile.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale nel ricorso consisteva nella legittimità del rigetto opposto dalla Prefettura all'istanza di correzione delle generalità. La questione comportava una valutazione circa la fondatezza della domanda del ricorrente e la corretta applicazione da parte dell'amministrazione dei criteri normativi previsti per simili istanze. Il ricorrente contestava la motivazione o l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento prefettizio, ritenendo che essa non fosse sufficientemente documentata né giuridicamente fondata. La controversia rifletteva il contrasto tra il diritto della persona di vedere riconosciuta la corretta identificazione civile e amministrativa e le funzioni di controllo esercitate dall'ente prefettizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso nel merito e ha ritenuto fondato il ricorso stesso, accogliendo le deduzioni del ricorrente circa l'illegittimità del provvedimento prefettizio. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Estensore Valentina Santina Mameli e dal Primo Referendario Rosanna Perilli, ha ritenuto che il rigetto non avesse adeguata base legale o che violasse principi procedurali essenziali. Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa, il dispositivo di accoglimento dimostra che il giudice amministrativo ha riscontrato un difetto di legalità nel comportamento della Prefettura. Il ragionamento sotteso alla decisione evidenzia come l'amministrazione non potesse legittimamente rifiutare la correzione delle generalità senza fornire motivi legalmente rilevanti e proporzionati alla situazione del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Prefettura del 24 maggio 2022, restituendo la vicenda all'amministrazione per una corretta valutazione della domanda di correzione. Il giudice ha provveduto a compensare le spese processuali tra le parti, ritenendo equo tale temperamento in considerazione dell'esito della controversia e delle circostanze. Ha inoltre disposto che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo a essa il dovere di conformarsi al pronunciamento giudiziale. Infine, il giudice ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente agli atti, in attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali, tutelandone la dignità e la privacy.

Massima

L'amministrazione pubblica non può legittimamente rigettare un'istanza di correzione delle generalità in assenza di motivazione adeguata e di fondamento legale, dovendo fornire ragioni giustificative sufficienti e proporzionate al rifiuto opposto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, in data 24.5.2022, notificato il successivo 26.5.2022 con cui veniva decretato il rigetto dell'istanza di correzione delle generalità, presentata in data 4.11.2019.
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Tonale, n. 22;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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