3A - AMBIENTE - ISTANZA MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301048/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società privata, costituita come ditta in responsabilità limitata con stabilimento in Lombardia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro i provvedimenti di chiusura negativa di un procedimento amministrativo relativo alla richiesta di un'autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 59 del 2013. Il procedimento si era sviluppato attraverso una conferenza dei servizi convocata presso lo Sportello Unico per le Imprese, un servizio convenzionato tra i Comuni interessati. Nel luglio e agosto del 2022 sono stati emanati una comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo e il successivo verbale di chiusura negativa della conferenza stessa, seguiti da un analogo provvedimento della Provincia di Como competente in materia di tutela ambientale e pianificazione territoriale. La ricorrente ha ritenuto illegittimi questi atti amministrativi e ha chiesto al giudice amministrativo sia l'annullamento che il risarcimento del danno per le perdite economiche derivate dal diniego dell'autorizzazione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina delle autorizzazioni ambientali uniche, istituite dal decreto del Presidente della Repubblica numero 59 del 2013 come strumento di semplificazione amministrativa per le attività produttive. Questo decreto prevede una procedura integrata in cui la conferenza dei servizi rappresenta lo strumento attraverso cui gli enti pubblici competenti si coordinarano per esprimere i necessari pareri autorizzativi. Inoltre, la questione riguarda l'applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo, incluse quelle sulla trasparenza, la corretta istruttoria e la motivazione dei dinieghi. Il Tribunale Amministrativo si muove nel contesto della giurisdizione esclusiva in materia di atti amministrativi, applicando i principi del diritto amministrativo e il ricco corpus di giurisprudenza amministrativa in materia di conferenza dei servizi.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del procedimento conclusosi negativamente e specificamente se gli enti pubblici avessero correttamente svolgere l'istruttoria amministrativa, rispettato i termini procedurali e fornito adeguata motivazione al diniego. La ricorrente probabilmente sosteneva che il procedimento fosse viziato da difetti di forma o di merito, eventualmente contrastando l'interpretazione dei criteri ambientali o urbanistici applicati dagli enti competenti. In gioco era il diritto della società ad ottenere un'autorizzazione amministrativa sulla base di valutazioni corrette e trasparenti, nonché l'esigenza della pubblica amministrazione di disporre di ampi margini di discrezionalità nella valutazione dei progetti produttivi in relazione ai profili ambientali e territoriali.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non presenti una motivazione estesa e contenga solo l'epigrafe e il dispositivo, è possibile desumere che il Tribunale abbia ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, accogliendo implicitamente le considerazioni degli enti convenuti. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che la conferenza dei servizi fosse stata correttamente convocata e condotta, che l'istruttoria amministrativa fosse stata adeguata e che la conclusione negativa si basasse su ragionevoli valutazioni in merito alla compatibilità dell'attività progettata. Il giudice ha respinto sia le censure sulla forma che quelle sulla sostanza dei provvedimenti, ritenendo che gli enti non avessero agito in contrasto con i principi di trasparenza, motivazione e correttezza procedimentale. Il giudizio implica pertanto una conferma della discrezionalità esercitata dalla pubblica amministrazione nella valutazione dei progetti soggetti a conferenza dei servizi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso, mantenendo in essere i provvedimenti impugnati di chiusura negativa della conferenza dei servizi e di diniego dell'autorizzazione unica ambientale. Nessuno dei tre provvedimenti, sia quelli dei Comuni che quello della Provincia, è stato annullato. La ricorrente è stata altresì privata della possibilità di ottenere il risarcimento del danno, poiché il riconoscimento di tale risarcimento era subordinato al successo della domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, una modalità che ripartisce i costi tra ricorrente e amministrazioni convenute senza determinare una vittoria totale da parte di alcuno.
Massima
La conferenza dei servizi in materia di autorizzazioni ambientali uniche, se regolarmente convocata e svolta secondo le procedure di legge, è idonea a escludere la concessione dell'autorizzazione quando l'istruttoria amministrativa evidenzi profili di incompatibilità con la normativa ambientale o territoriale applicabile, non configurando tale diniego un vizio amministrativo qualora il procedimento sia stato correttamente condotto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento a firma del responsabile dello Sportello unico imprese-sportello unico attività produttive, servizio convenzionato tra i Comuni di Cucciago, Casnate con Bernate e -OMISSIS-, prot. 7723 datato 4.8.2022, recante “verbale di chiusura negativa della conferenza dei servizi”, nonché del provvedimento a firma del medesimo responsabile, prot. 7332 datato 21.7.2022, recante “trasmissione alla azienda della comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo” e dell'allegato provvedimento della Provincia di Como a firma del dirigente del settore tutela ambientale e pianificazione del territorio rif. id. n. 430 recante “autorizzazione unica ambientale ex dpr 59/2013. Azienda -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. con stabilimento in Comune di -OMISSIS-, via -OMISSIS-,-OMISSIS-. Comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; e per la condanna del Comune di -OMISSIS- al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 3032 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Comune di Cucciago e Comune di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ferrari, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; Provincia di Como, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Condello e Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ats Insubria, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Como Acqua S.r.l., non costituiti in giudizio Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cucciago e di -OMISSIS-, e della Provincia di Como; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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