3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 18/2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301045/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale del Lavoro di Monza in data 14 gennaio 2022, contrassegnata come sentenza n. 18/2022, che le riconosceva un diritto nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nonostante il passaggio di diversi mesi e la notificazione della sentenza con formula esecutiva il 23 febbraio 2022, l'Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato, determinando così una violazione del diritto della ricorrente di vedere concretamente realizzato il proprio diritto dichiarato dalla sentenza. Il ricorrente, dinanzi all'inerzia dell'Amministrazione, ha dovuto presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere forzatamente l'esecuzione della sentenza precedente attraverso i rimedi offerti dal diritto amministrativo. La controversia è stata discussa in camera di consiglio il 20 aprile 2023 alla presenza dei tre magistrati componenti il collegio giudicante.
Il quadro normativo
Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dal sistema generale della tutela giurisdizionale e dal diritto amministrativo, che consente ai privati di ricorrere al giudice amministrativo affinché dia esecuzione a sentenze non rispettate dall'amministrazione pubblica. Il fondamento di questa azione risiede nel principio costituzionale della tutela giurisdizionale effettiva e nell'obbligo dello Stato di rispettare le decisioni dei propri giudici. Nel procedimento è stata applicata anche la disciplina sulla protezione dei dati personali, in particolare il decreto legislativo n. 196 del 2003, le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e gli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona ricorrente. Tali norme sulla privacy hanno fornito il fondamento legale per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza, al fine di preservare la riservatezza della persona.
La questione giuridica
La questione giuridica centrale riguarda l'inadempimento di un'amministrazione pubblica nell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario e i rimedi processuali disponibili per ottenere forzatamente il rispetto di quella sentenza. Il ricorrente si trovava nella difficile posizione di aver vinto in giudizio ma di non poter godere concretamente del diritto riconosciuto, a causa della passività dell'Amministrazione. Tra i quesiti impliciti vi era se l'Amministrazione potesse legittimamente sottrarsi all'esecuzione e se il ricorrente avesse diritto, oltre all'esecuzione coattiva, anche al rimborso delle spese sostenute per intraprendere questo ulteriore giudizio contro l'inerzia amministrativa. La questione sottendeva un conflitto tra l'interesse dell'Amministrazione a non eseguire prontamente e il diritto fondamentale del cittadino alla realizzazione concreta della tutela giurisdizionale che aveva già ottenuto.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere interamente il ricorso, come evidente dalla circostanza che ha disposto la nomina di un commissario ad acta, figura giuridica preposta a dare esecuzione materiale e coattiva ai provvedimenti quando l'amministrazione ordinaria non adempie spontaneamente. La decisione di accoglimento è fondata sulla constatazione che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva chiaramente violato l'obbligo di eseguire la sentenza n. 18/2022, violazione che integra una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva costituzionalmente garantito. Il collegio ha conseguentemente ritenuto di condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio per un importo di 1.500 euro, quale forma di responsabilità per il danno processuale causato dall'ingiustificata inerzia. Questa decisione afferma il principio che l'Amministrazione non può impunemente ignorare le sentenze e che chi è costretto a litigare ulteriormente per ottenere il rispetto del giudicato ha diritto a una compensazione economica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza, ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente rappresentata dall'avvocato Marco Fusari contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'Amministrazione è stata condannata al versamento delle spese di giudizio nell'importo di 1.500 euro oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, importo da distrarsi in favore del procuratore che si era dichiarato antistatario. La sentenza ha inoltre ordinato la nomina di un commissario ad acta per provvedere all'esecuzione coattiva della sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Monza, designando così un organo amministrativo terzo incaricato di dare esecuzione diretta a quanto la precedente sentenza aveva stabilito. Infine, è stata disposta l'oscuratura delle generalità del ricorrente nei registri per proteggere la dignità e i diritti della persona, e la sentenza medesima è stata ordita per essere eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa secondo quanto previsto dalla legge.
Massima
Quando l'amministrazione pubblica omette di eseguire una sentenza del giudice ordinario, il privato ha diritto di ottenere mediante ricorso al giudice amministrativo sia la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione coattiva del giudicato sia il rimborso delle spese processuali come risarcimento del danno derivante dall'ingiustificato inadempimento amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente Sentenza. Marco Bignami, Presidente. Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore. Roberto Lombardi, Consigliere per l'ottemperanza della sentenza n. 18/2022 depositata in data 14 gennaio 2022 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, notificata con formula esecutiva in data 23 febbraio 2022 sul ricorso numero di registro generale 233 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cosseria, n. 2. Convenuta Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito Nomina Commissario ad Acta. Tribunale TAR Lombardia Milano. Sezione Sezione Terza. Data n.d.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l’ottemperanza della sentenza n. 18/2022 depositata in data 14 gennaio 2022 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, notificata con formula esecutiva in data 23 febbraio 2022. sul ricorso numero di registro generale 233 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cosseria, n. 2; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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