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Sentenza n. 202301043/2023

Sentenza n. 202301043/2023

4N - ESPROPRIAZIONI - DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ/OCCUPAZIONE D'URGENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301043/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l’Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, prot. n. 14789 del 9 giugno 2022, notificato alle signore Carla e Giovanna De Giorgi il 28 luglio 2022, con il quale è stato approvato, anche fini della dichiarazione di pubblica utilità, il Progetto esecutivo dell’opera “A1 Milano Napoli. Ampliamento alla quarta corsia nel tratto Milano Sud – Lodi”;
- del decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 13053 dell’11 luglio 2022, notificato alle signore Carla e Giovanna De Giorgi il 28 luglio 2022, con il quale la società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e non preordinata all’espropriazione di parte dei terreni di proprietà dei ricorrenti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, per quanto occorrer possa, (i) la nota Tecne prot. n. 1452 del 12 luglio 2022, con la quale i predetti provvedimenti sono stati notificati alle signore Carla e Giovanna De Giorgi in data 28 luglio 2022, (ii) il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 6 settembre 2022, (iii) il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali n. 1 dell’11 gennaio 2017 e il presupposto parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – V.I.A. e V.A.S. n. 2271 del 20 dicembre 2016, con i quali è stata dichiarata l’ottemperanza alla prescrizione n. A14 del decreto V.I.A. n. 385 del 31 dicembre 2013, con espressa riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2022, proposto da
- Carla De Giorgi, Giovanna De Giorgi, Alberto Previ e Giovanni Previ, questi ultimi due in proprio e quali legali rappresentanti dell’Azienda Agricola De Giorgi S.S. soc. agr., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Valentino Damone e Jacopo Sanalitro e domiciliati ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23;
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- Tecne Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Salvadori Del Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via P. Sottocorno n. 33;
- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – V.I.A. e V.A.S. presso il Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A., di Tecne Autostrade per l’Italia S.p.A. e dei Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 1° marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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