4N - ESPROPRIAZIONI - DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ/OCCUPAZIONE D'URGENZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301043/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l’Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, prot. n. 14789 del 9 giugno 2022, notificato alle signore Carla e Giovanna De Giorgi il 28 luglio 2022, con il quale è stato approvato, anche fini della dichiarazione di pubblica utilità, il Progetto esecutivo dell’opera “A1 Milano Napoli. Ampliamento alla quarta corsia nel tratto Milano Sud – Lodi”; - del decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 13053 dell’11 luglio 2022, notificato alle signore Carla e Giovanna De Giorgi il 28 luglio 2022, con il quale la società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e non preordinata all’espropriazione di parte dei terreni di proprietà dei ricorrenti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, per quanto occorrer possa, (i) la nota Tecne prot. n. 1452 del 12 luglio 2022, con la quale i predetti provvedimenti sono stati notificati alle signore Carla e Giovanna De Giorgi in data 28 luglio 2022, (ii) il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 6 settembre 2022, (iii) il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali n. 1 dell’11 gennaio 2017 e il presupposto parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – V.I.A. e V.A.S. n. 2271 del 20 dicembre 2016, con i quali è stata dichiarata l’ottemperanza alla prescrizione n. A14 del decreto V.I.A. n. 385 del 31 dicembre 2013, con espressa riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2022, proposto da - Carla De Giorgi, Giovanna De Giorgi, Alberto Previ e Giovanni Previ, questi ultimi due in proprio e quali legali rappresentanti dell’Azienda Agricola De Giorgi S.S. soc. agr., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Valentino Damone e Jacopo Sanalitro e domiciliati ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23; - il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - Tecne Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Salvadori Del Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via P. Sottocorno n. 33; - la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – V.I.A. e V.A.S. presso il Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A., di Tecne Autostrade per l’Italia S.p.A. e dei Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Transizione Ecologica; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 1° marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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