3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - VOTO DI CONDOTTA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301040/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento - del verbale n. 2 del Consiglio di Classe 1^ AS dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-, relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2021/2022 del 14/06/2022, nella parte in cui prevede l'attribuzione del voto di comportamento pari a “sei”; - del verbale della seduta straordinaria del 16/06/2022 (prot. n. 5721, del 17/06/2022) del Consiglio di Classe 1^ AS dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-, di riconferma del voto di condotta in precedenza già attribuito allo studente -OMISSIS- -OMISSIS-; - della nota prot. 6824/2022, del 19/07/2022 dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-, avente ad oggetto: “comunicazione del Dirigente Scolastico a seguito di istanza di annullamento atti in autotutela nell'interesse di -OMISSIS- -OMISSIS- CLASSE 1^ AS”; nonché, laddove occorrer possa, del Piano Triennale dell'offerta formativa dell'IIS -OMISSIS- di -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Garbuglia, Nicolò Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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