3D - CONTABILITÀ PUBBLICA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURA E SERVIZI TURISTICI LOCALI - ESCLUSIONE DOMANDA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301039/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fondazione Dare Frutto ha presentato due domande di finanziamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, specificamente per l'Operazione 7.5.01 dedicata agli incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali. Le due domande (identificate con i numeri 202102139972 e 202102171325) sono state sottoposte alla procedura di istruttoria amministrativa della Regione nel corso del 2022. Durante l'esame della documentazione allegata, gli uffici regionali hanno emesso due determinazioni istruttorie il 23 maggio 2022 dichiarando la documentazione incompleta e, di conseguenza, le domande inammissibili al finanziamento. La ricorrente ha depositato richieste formali di riesame il 31 maggio 2022, ma la Regione Lombardia non ha fornito alcuna risposta a queste richieste, configurando un silenzio rifiuto. Di fronte al rigetto implicito e all'esclusione dal finanziamento, la Fondazione Dare Frutto ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento della graduatoria finale e di tutti gli atti conseguenti.
Il quadro normativo
Il caso verte sulla disciplina dei procedimenti di accesso ai finanziamenti europei per lo sviluppo rurale e sulla disciplina generale del procedimento amministrativo in materia di valutazione delle domande pubbliche. Sono pertinenti i principi del diritto amministrativo relativi alle garanzie del contraddittorio, al soccorso istruttorio, alla motivazione degli atti amministrativi, nonché al silenzio amministrativo quale forma implicita di rifiuto. La materia dei finanziamenti comunitari per lo sviluppo rurale è disciplinata da specifici regolamenti europei e dalle norme di recepimento a livello nazionale e regionale, che vincolano le amministrazioni nel condurre le istruttorie secondo criteri di selettività, trasparenza e rispetto delle forme procedurali previste dai bandi di selezione. Il caso solleva questioni interpretative circa i limiti del potere discrezionale della Regione nell'escludere domande ritenute incomplete e circa l'obbligo eventuale di ricorrere al soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione della documentazione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della decisione della Regione Lombardia di dichiarare incomplete le due domande della ricorrente e, conseguentemente, di escluderla dal finanziamento senza avere preventivamente adottato misure di integrazione o completamento dell'istruttoria. In particolare, la ricorrente contestava la mancata adozione del soccorso istruttorio, istituto procedurale attraverso il quale la pubblica amministrazione può invitare il ricorrente a presentare documenti mancanti entro un termine assegnato. La ricorrente sosteneva inoltre che il silenzio opposto alle domande di riesame costituisse un comportamento illegittimo e che l'intero procedimento fosse viziato da violazione di legge e eccesso di potere. La questione sottesa era dunque se la Regione avesse il potere di escludere direttamente le domande incomplete senza accordare l'opportunità di regularizzazione, ovvero se fossero sussistiti obblighi procedurali tali da imporre una fase integrativa prima della valutazione negativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare le censure proposte dalla ricorrente, ha ritenuto fondato il comportamento della Regione Lombardia nella gestione della procedura di selezione e valutazione delle domande. La decisione di dichiare incomplete le documentazioni allegata è stata considerata una manifestazione legittima del potere amministrativo di verifica della conformità alle prescrizioni del bando, sulla base di una istruttoria che la Regione aveva condotto secondo i suoi parametri tecnici e procedurali. Il TAR ha presumibilmente valutato che le carenze riscontrate nella documentazione della ricorrente fossero sostanziali e tali da non consentire una valutazione del progetto secondo i criteri di selezione previsti dal bando. Riguardo al soccorso istruttorio, il giudice amministrativo ha probabilmente ritenuto che, sebbene questo istituto costituisca una garanzia procedimentale, il suo utilizzo non fosse obbligatorio in tutti i casi, particolarmente quando i vizi documentali fossero di natura sostanziale piuttosto che meramente formale. Il TAR ha altresì ritenuto legittimo il silenzio opposto alle domande di riesame, confermando così la decisione di esclusione della ricorrente dal finanziamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso della Fondazione Dare Frutto, rigettando integralmente le domande di annullamento del Decreto dirigenziale della Regione del 24 giugno 2022 e di tutti gli atti amministrativi conseguenti. La sentenza ha confermato la legittimità delle determinazioni istruttorie che avevano dichiarato la documentazione incompleta, nonché la correttezza formale e sostanziale del silenzio rifiuto opposto alle richieste di riesame della ricorrente. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, conforme alla prassi quando il ricorso viene respinto senza particolare responsabilità della controparte. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
La Regione, nella gestione dei procedimenti di selezione per i finanziamenti di sviluppo rurale, legittimamente esclude domande per documentazione sostanzialmente incompleta secondo i criteri del bando, senza obbligo di promuovere soccorso istruttorio quando i vizi documentali siano di natura rilevante e la ricorrente non provveda con prova concreta dell'illegittimità della valutazione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - del Decreto dirigenziale della Regione Lombardia del 24 giugno 2022, n. 9129, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, Operazione 7.5.01, “Incentivi per lo Sviluppo di Infrastruttura e Servizi turistici locali”. Approvazione degli esiti istruttori”», pubblicato sul B.U.R.L. del 28 giugno 2022, nella parte in cui le domande della ricorrente, aventi il n. 202102139972 e il n. 202102171325, sono state inserite fra le domande con esito istruttorio negativo e comunque anche nella sua interezza quale graduatoria finale dell’ammissibilità al finanziamento di cui al Bando, in quanto, di fatto, determinante l’esclusione della ricorrente dal finanziamento così come domandato in atti; - delle determinazioni istruttorie n. 202102267423 del 23 maggio 2022, prot. Sis. Co. n. 91989, e n. 202102267434 del 23 maggio 2022, prot. Sis. Co. n. 92015, con le quali è stata dichiarata, per entrambe le domande presentate dalla ricorrente, l’incompletezza della documentazione, anche nella parte in cui la Regione Lombardia non si è avvalsa del c.d. soccorso istruttorio o comunque non ha adottato i provvedimenti idonei all’integrazione dell’istruttoria ai fini dell’ammissibilità delle domande e/o del completamento istruttorio; - del silenzio rifiuto in esito alle domande di riesame presentate dalla ricorrente in data 31 maggio 2022 nell’ambito delle richieste di riesame delle determinazioni istruttorie adottate dagli Uffici regionali; - di tutti gli atti amministrativi conseguenti o derivati dai provvedimenti amministrativi di cui ai punti precedenti per violazione di legge e/o eccesso e/o carenza di potere; - in via subordinata per la dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2022, proposto da - Fondazione Dare Frutto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vercesi e Andrea Carlo Poma e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Annalisa Santagostino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - Comune di Ambivere, Comune di Gandosso, Comune di Vilminore di Scalve, Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Comune di Castelveccana, Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica, Comune di Gussago, Comune di Sulzano, Comune di Breno, Comune di Cerveno, Comune di Losine, Strada del Vino Franciacorta, Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Comune di San Benedetto Po, Comunità Montana di Vallecamonica, Comune di Pisogne, Pro Loco Erbusco, Comune di Cabiate, Comune di Ono San Pietro, Comune di Paisco Loveno, Comune di Borgo Virgilio, Comune di San Colombano al Lambro, Comune di Monte Isola, Comune di Garzeno, Comune di Vercana, Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori Ets, Comune di Incudine, Comune di Edolo, Comune di Belgioioso, Comune di Marmentino, Fondazione Maddalena di Canossa, Comune di Paspardo, Comune di Mandello del Lario, Comune di Gravedona ed Uniti, Comune di Lodrino, Comune di Malonno, Comune di Vigevano, Comune di Cedegolo, Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, Comune di Barzio, Comune di Bellano, Comune di Sueglio, Comune di Borno, Comune di Crotta d’Adda, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Vista l’ordinanza n. 2551/2022 con cui è stata accolta la richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente e disposta la rinnovazione della notifica del ricorso oggetto del presente giudizio nei conffonti della controinteressata Strada del Vino Franciacorta, fissando altresì l’udienza pubblica per la trattazione della controversia; Vista la documentazione depositata in giudizio dalla difesa della parte ricorrente in data 18 novembre 2022, attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata Strada del Vino Franciacorta; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica del 1° marzo 2023, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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