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Sentenza n. 202301036/2023

Sentenza n. 202301036/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - INGIUNZIONE DEMOLIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301036/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Monica Pattaro ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso un'ordinanza emanata dal Comune di Cesano Maderno in data 26 maggio 2022 e notificatale il 14 giugno 2022. L'ordinanza contestata, identificata al numero 148, disponeva la rimessione in pristino della destinazione d'uso di un'unità immobiliare ubicata nel foglio 18, mappale 584 sub 31 del catasto municipale. La vicenda è scaturita da una complessa sequenza procedimentale avviata nel 2014 con un sopralluogo tecnico comunale, proseguita con comunicazioni di avvio procedimento nel 2019 e nel 2021, nel contesto di una presumibile utilizzo difforme e non regolarmente autorizzato dell'immobile rispetto alla destinazione originaria. La ricorrente aveva contestato non solo l'ordinanza finale bensì l'intero procedimento amministrativo che l'aveva generata, includendo gli atti preliminari e le comunicazioni avute nel corso degli anni.

Il quadro normativo

La disciplina della destinazione d'uso degli immobili e dei poteri ordinatori dei comuni rientra nel sistema del codice dell'edilizia e delle norme tecniche di attuazione, integrate dalla legislazione regionale lombardiana. Le amministrazioni comunali dispongono di ampi poteri di controllo e di ordine nei confronti dei propri immobili e delle destinazioni d'uso degli edifici, con facoltà di ordinare la rimessione in pristino qualora accertino un utilizzo difforme da quello legittimamente autorizzato o risultante dalla documentazione catastale. La legittimità di tali ordinanze è subordinata al rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e al fondamento su idonea documentazione tecnica e giuridica. In particolare, devono essere rispettate le regole procedurali relative alla comunicazione di avvio procedimento, all'acquisizione della documentazione necessaria e alla motivazione sostanziale dell'atto finale.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava se l'amministrazione comunale aveva legittimamente fondato l'ordinanza di rimessione in pristino su una corretta istruttoria amministrativa e se la ricorrente potesse vantare diritti acquisiti tali da escludere o limitare il potere ordinatorio del comune. Occorreva inoltre verificare se il procedimento amministrativo, iniziato nel 2014 e proseguito con diverse comunicazioni negli anni successivi, fosse stato correttamente articolato dal punto di vista procedurale e se la ricorrente avesse ricevuto tutte le comunicazioni necessarie per una difesa consapevole. La questione comportava il contemperamento fra il potere di ordine e controllo dell'amministrazione locale e i diritti della parte ricorrente, nonché la verifica della legittimità formale e sostanziale di una procedura amministrativa di notevole durata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e ascoltate le argomentazioni delle parti nella pubblica udienza del 18 aprile 2023, ha ritenuto di respingere integralmente il ricorso. Sebbene la sentenza sia stata pronunciata con dispositivo conciso, la decisione di rigettare tutte le censure della ricorrente indica che il collegio giudicante ha riconosciuto la fondatezza dell'operato comunale. Probabilmente il TAR ha accertato che l'immobile era stato effettivamente utilizzato in difformità dalla destinazione d'uso autorizzata o catastalmente dichiarata, che il procedimento amministrativo, nonostante la sua articolazione nel tempo, era stato condotto in modo sostanzialmente regolare, e che la ricorrente non poteva vantare diritti acquisiti tali da paralizzare il potere ordinatorio dell'ente locale. Le comunicazioni di avvio procedimento, sebbene distanziate nel tempo, sono state probabilmente ritenute idonee a mettere in mora la ricorrente circa la necessità di conformarsi alle prescrizioni normative.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Monica Pattaro, confermando così la piena legittimità dell'ordinanza comunale n. 148 del 26 maggio 2022. L'atto di rimessione in pristino della destinazione d'uso rimane pertanto in vigore e deve essere eseguito dalla ricorrente entro i termini dall'ordinanza comunque previsti. Il tribunale ha altresì disposto che nulla sia dovuto a titolo di spese processuali, distribuendo i costi della controversia in modo neutrale, e ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza secondo le ordinarie modalità di esecuzione degli atti giurisdizionali.

Massima

Un'ordinanza amministrativa di rimessione in pristino della destinazione d'uso di un immobile è legittima quando poggi su idonea documentazione tecnica accertante l'utilizzo difforme e sia stata emanata in esito a un procedimento sostanzialmente conforme alle regole procedurali richieste, anche se articolato nel tempo mediante successive comunicazioni di avvio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune Città di Cesano Maderno n. 148, in data 26.05.2022, notificata in data 14.06.2022, con la quale è stata ordinata la rimessione in pristino della destinazione d'uso dell'unità immobiliare individuata al Fg. 18, mapp. 584 sub 31 del censuario comunale;
nonché ove occorra
della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 65286, in data 20.12.2019;
della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 55819, in data 15.10.2021;
del verbale di sopralluogo svolto dal tecnico comunale in data 13.06.2014;
di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale;
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2022, proposto da
Monica Pattaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Povelato, Giovanni Maturi, Nicola Marangon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cesano Maderno, non costituito in giudizio;
Fallimento Impresa Moscato Sas di Natale Moscato e C., Curatore del Fallimento Impresa Mosacato Dott. Edoardo Quadranti, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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