4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301031/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina ha presentato ricorso innanzi al TAR Lombardia il 3 luglio 2020 avvalendosi della procedura di emersione prevista dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge n.34 del 2020 (convertito in Legge n.77 del 2020), il cosiddetto Decreto Rilancio. Tale norma consentiva la regolarizzazione straordinaria di rapporti di lavoro irregolari, in particolare di lavoratori stranieri non muniti di regolare autorizzazione al soggiorno, mediante presentazione di una specifica istanza alle autorità competenti entro il 31 ottobre 2020. La ricorrente ha lamentato che il Ministero dell'Interno aveva omesso di pronunciarsi sulla sua istanza di emersione, producendo un silenzio amministrativo contestato come illegittimo. A distanza di quasi tre anni dalla presentazione della domanda, nel 2023, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al TAR per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione.
Il quadro normativo
L'articolo 103, comma 1, del D.L. n.34/2020 rappresentava una misura eccezionale di regolarizzazione di rapporti di lavoro non regolari, inserita nel contesto di contrasto alla pandemia di COVID-19 e al conseguente danno economico. La norma prevedeva un termine perentorio di novanta giorni dal primo giugno al 31 ottobre 2020 per la presentazione delle istanze, termine superato il quale la procedura non era più accessibile. Per i ricorsi amministrativi contro atti o silenzi della pubblica amministrazione, le regole generali prevedono che il ricorso debba essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato o dalla scadenza del termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi. La ricorrente aveva inoltre l'obbligo di proporre il ricorso tempestivamente, in quanto la lesione di una situazione giuridicamente rilevante è requisito essenziale per l'ammissibilità della domanda.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale riguardava la ricevibilità del ricorso contro il silenzio amministrativo formatosi su una istanza temporalmente vincolata a una procedura straordinaria ormai conclusa e superata nei termini. Si poneva il problema se, a distanza di quasi tre anni dalla scadenza del termine perentorio di presentazione delle istanze (31 ottobre 2020) e con il ricorso depositato nel 2023, sussistesse ancora una lesione attuale di diritti o interessi della ricorrente, ovvero se la questione fosse divenuta inesistente dal punto di vista giuridico. In particolare, era dubbia l'esistenza di un interesse ad agire ancora rilevante, dato che la finestra temporale straordinaria per la regolarizzazione si era ormai definitivamente chiusa e le istanze non presentate entro il termine perentorio erano definitivamente decadute.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, l'esito di irricevibilità del ricorso indica che il Tribunale ha ritenuto, con tutta probabilità, che la lesione denunciata dalla ricorrente non potesse considerarsi né attuale né giuridicamente rilevante nel momento della proposizione della domanda. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che la procedura straordinaria di cui all'articolo 103 era ormai definitivamente esaurita, essendo decorsi i termini perentori senza che fossero state adottate misure ordinamentali alternative che consentissero di riversare la questione in una diversa sede. L'irricevibilità costituisce un motivo di non accoglimento che prescinde dal merito della controversia e dalla effettiva illegittimità dell'atto, colpendo il difetto di presupposti processuali essenziali. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente mancasse dei presupposti soggettivi e oggettivi per la proposizione del ricorso, e pertanto ha eliminato la causa dal giudizio senza esaminarne il merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato il ricorso irricevibile come da motivazione e ha compensato le spese tra le parti. La sentenza ordina che venga eseguita dall'autorità amministrativa e dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente, in attuazione della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. La decisione di irricevibilità implica il rigetto totale della domanda senza affrontare la questione del silenzio amministrativo lamentato, e la ricorrente rimane priva di tutela giurisdizionale su tale punto.
Massima
È irricevibile il ricorso avverso il silenzio amministrativo su istanza presentata in base a procedura straordinaria con termine perentorio ormai scaduto, quando la lesione di interesse e diritti della ricorrente non sussiste più al momento della proposizione della domanda giudiziale, venendo meno l'attualità della pretesa azionata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 3/7/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 254 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Fortunato e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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