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Sentenza n. 202301030/2023

Sentenza n. 202301030/2023

4A/R - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - DINIEGO PARZIALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301030/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato da Ecologica Piemontese S.r.l. contro ALFA S.r.l. relativo al diniego totale e parziale di accesso ad atti amministrativi. In data 10 gennaio 2023 Ecologica Piemontese aveva formulato una prima istanza di accesso per ottenere la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Stucchi Servizi Ecologici S.r.l., M.P.M. Ambiente S.r.l. e Datek22 S.r.l. ALFA aveva parzialmente evaso la richiesta trasmettendo la documentazione amministratica ed economica ma oscurando l'offerta tecnica secondo le indicazioni di segretazione fornite da Stucchi Servizi Ecologici. In data 25 gennaio 2023 era stata presentata una seconda istanza di accesso volta a ottenere le offerte tecniche presentate da altre società, ma in data 6 febbraio 2023 ALFA aveva nuovamente comunicato un parziale diniego, trasmettendo una offerta oscurata e solo una nota di opposizione per l'altra. Erano stati depositati anche dichiarazioni di segretazione e note di opposizione all'accesso dalle società interessate rispettivamente in data 30 gennaio e 3 febbraio 2023.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso sistema della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dagli articoli 34 e 85 del codice del procedimento amministrativo. Il diritto di accesso rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento amministrativo italiano, volto a garantire la conoscibilità dei dati in possesso della pubblica amministrazione e quindi la partecipazione consapevole dei cittadini e delle imprese alle procedure amministrative. Tuttavia questo diritto non è assoluto e incontra limiti quando entrano in gioco interessi meritevoli di protezione costituzionalmente rilevanti, quali i segreti industriali e commerciali delle imprese che partecipano a procedure di gara pubblica. La legge e la giurisprudenza amministrativa hanno previsto un sistema di eccezioni e limitazioni all'accesso per proteggere informazioni sensibili, bilanciando così il principio della trasparenza con la necessità di tutelare gli interessi privati.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava il corretto equilibrio tra il diritto di accesso agli atti da parte di un operatore economico interessato a valutare la propria posizione competitiva e l'esigenza di proteggere i dati sensibili e le offerte tecniche di società concorrenti. La richiente contendeva che il diniego opposto da ALFA fosse ingiustificato o eccessivo, mentre le società interessate avevano opposto la loro contrarietà all'accesso invocando la riservatezza delle proprie offerte tecniche e dei propri dati economici. La questione si poneva in termini di corretta interpretazione e applicazione delle norme sulla riservatezza nelle procedure di gara, nonché sulla corretta valutazione della legittimità dei dinieghi opposti dalla stazione appaltante.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha espresso considerazioni nel merito della controversia sul bilanciamento tra trasparenza e riservatezza perché la materia del contendere è venuta meno durante il procedimento. La ricorrente Ecologica Piemontese aveva depositato una domanda di cessazione della materia del contendere in data 6 aprile 2023, chiedendo cioè al giudice di dichiarare la fine della controversia per sopravvenuta risoluzione della questione. Tale richiesta potrebbe testimoniare che tra i soggetti coinvolti era stato raggiunto un accordo sulla sorte delle istanze di accesso, oppure che ALFA aveva completato l'accesso ai dati richiesti, eliminando così l'interesse alla decisione del ricorso. Il collegio giudicante, nel rispetto dei principi procedurali, ha accolto la domanda dichiarando appunto cessata la materia del contendere senza necessità di entrare nel merito delle questioni controverse.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del 27 aprile 2023. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, con l'eccezione del contributo unificato il quale è rimasto a carico di ALFA S.r.l. come soccombente sulla questione procedurale della cessazione. La sentenza è stata ordinata eseguita dall'autorità amministrativa ai sensi delle norme in materia. Sebbene il ricorso sia stato chiuso senza pronuncia nel merito, il risultato rispecchia verosimilmente la volontà della ricorrente di ottenere comunque accesso totale o maggiore ai documenti richiesti.

Massima

Qualora sopraggiunga una soluzione della controversia relativa al diniego di accesso ai dati della pubblica amministrazione, le parti possono chiedere al giudice amministrativo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale determina l'archiviazione della causa senza pronunciamento nel merito ma con il riconoscimento dei vizi procedurali attraverso la compensazione delle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l’annullamento
del parziale diniego opposto da Alfa S.r.l. all’istanza di accesso formulata da Ecologica Piemontese S.r.l. in data 10/01/2023, volta ad ottenere copia integrale di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalle società Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. mandante/capogruppo in R.T.I. con M.P.M. Ambiente S.r.l. e Datek22 S.r.l., parzialmente evasa da Alfa S.r.l. in data 10/01/2023 mediante trasmissione integrale della documentazione amministrativa ed economica e trasmissione dell’offerta tecnica oscurata nelle parti indicate da Stucchi Ecologici S.r.l. nella dichiarazione di segretazione; della nota di Alfa S.r.l. in data 06/02/2023, RDA ALFA 2200030, di riscontro all’istanza di accesso formulata da Ecologica Piemontese S.r.l. in data 25/01/2023, volta ad ottenere copia integrale delle offerte tecniche presentate dal R.T.I. Planetaria S.r.l. e da Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l., con cui Alfa S.r.l. ha comunicato il parziale diniego all’accesso trasmettendo l’offerta tecnica presentata dall’impresa Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. oscurata nelle parti indicate dalla concorrente e, quanto all’offerta del R.T.I. Planetaria S.r.l., la sola nota di opposizione all’accesso; e, ove occorra, della dichiarazione di segretazione della documentazione presentata da Stucchi Servizi Ecologici S.r.l., nonché delle note in data 30/01/2023 ed in data 03/02/2023 rispettivamente di Planetaria S.r.l. e di Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l., di opposizione all’istanza di accesso, da intendersi come integranti la motivazione dei dinieghi.
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2023 proposto dalla Ecologica Piemontese Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Sciolla, Chiara Forneris e Andrea Ruggeri e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ALFA Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Stucchi Servizi Ecologici srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
M.P.M. Ambiente Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
DATEK22 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Planetaria Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
MAYA Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
B. Energy Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ecospurghi Lombarda Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Marazzato Soluzioni Ambientali Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la domanda di cessazione della materia del contendere depositata in atti da parte ricorrente il 6 aprile 2023;
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta alla Camera di consiglio del 27 aprile 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva refusione del contributo unificato a carico di Alfa S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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