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Sentenza n. 202300103/2023

Sentenza n. 202300103/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - GAS MEDICINALI TECNICI E CRIOGENICI - LOTTO 6 - ISTANZA REVISIONE PREZZI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300103/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati SpA è una società fornitrice specializzata in gas medicinali, tecnici e criogenici che ha partecipato alla gara pubblica ARCA_2017_028.2 bandita da Aria per l'appalto di fornitura di tali gas e dei relativi servizi di manutenzione. Nel corso della gara, la SIAD si è aggiudicata il lotto 6 e nel marzo 2020 ha stipulato una convenzione con Aria per l'esecuzione della fornitura. Dopo il perfezionamento della convenzione, la SIAD ha presentato un'istanza di revisione del prezzo contrattualmente previsto, presumibilmente ritenendo che circostanze sopravvenute avessero determinato un aumento ingiustificato dei propri costi di fornitura. Con provvedimento del 19 aprile 2022, Aria ha rigettato l'istanza della SIAD. La società ricorrente, non soddisfatta di tale rigetto, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e, in via subordinata, anche l'annullamento dello schema di convenzione e del capitolato tecnico della gara.

Il quadro normativo

La fattispecie rientra nella materia dei contratti pubblici, disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle norme specifiche in tema di revisione dei prezzi. La revisione del prezzo è un meccanismo previsto in numerosi contratti di fornitura di lunga durata o di prestazioni continuative, al fine di tutelare l'equilibrio economico dell'appalto quando si verifichino sopravvenienze nelle condizioni di mercato, nella disponibilità delle materie prime o nei costi di produzione. Tuttavia, il diritto a chiedere la revisione non è automatico, ma è subordinato a precondizioni precise: deve essere espressamente previsto nelle clausole contrattuali, deve sussistere un evento scatenante previsto dal disciplinare di gara (quale il superamento di determinate soglie di variazione percentuale), e deve essere osservata la procedura indicata nel contratto per esercitare tale diritto. In questo caso, la disciplina applicabile è quella contenuta nel disciplinare, nel capitolato tecnico e nello schema di convenzione della gara ARCA_2017_028.2.

La questione giuridica

Il tema controverso consiste nel determinare se la SIAD avesse effettivamente il diritto di ottenere la revisione del prezzo previsto dalla convenzione e, di conseguenza, se il rigetto opposto da Aria fosse legittimo. La questione si articola su due livelli: in primo luogo, se il diritto alla revisione fosse effettivamente incorporato nella convenzione secondo i documenti di gara allegati; in secondo luogo, se le condizioni fattuali e procedurali necessarie per l'esercizio di tale diritto si fossero concretamente verificate al momento della presentazione dell'istanza da parte della SIAD. La SIAD contendeva che i documenti di gara garantissero il diritto alla revisione e che le circostanze sopravvenute avessero determinato una situazione di squilibrio economico dell'appalto, mentre Aria sostiene che il rigetto fosse fondato sulla mancanza di uno o più presupposti richiesti dal contratto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le allegazioni delle parti e la documentazione di gara prodotta, ha ritenuto che l'amministrazione Aria avesse correttamente valutato l'istanza della SIAD e avesse legittimamente proceduto al suo rigetto. È possibile desumere dal provvedimento che il collegio ha accertato l'assenza dei presupposti contrattuali necessari per l'esercizio del diritto di revisione, oppure ha ritenuto che le circostanze richiamate dalla ricorrente non integrassero gli elementi fattuali prescritti dal disciplinare e dal capitolato tecnico. Il TAR ha valutato che la SIAD non avesse dimostrato il verificarsi delle condizioni sottoscritte per l'accesso alla procedura di revisione, quali potrebbe essere il superamento di soglie di variazione percentuale predeterminate, il decorso di un termine minimo, o l'osservanza di specifiche formalità procedurali. Analogamente, il collegio ha respinto anche la domanda subordinata di annullamento dei documenti di gara, ritenendo che lo schema di convenzione e il capitolato tecnico non contenessero profili di illegittimità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla SIAD, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto adottato da Aria del 19 aprile 2022. Sono rimasti dunque fermi sia il provvedimento amministrativo di rigetto, sia il contenuto della convenzione e del capitolato tecnico della gara. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in tre mila euro, oltre all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, della Cassa Professionale Avvocati e delle spese generali nella misura del quindici per cento. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima

La legittimità del rigetto di un'istanza di revisione del prezzo in una convenzione stipulata a seguito di gara pubblica deve essere valutata con riferimento ai presupposti contrattuali e alle circostanze fattuali espressamente previsti nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di convenzione, e l'amministrazione agisce legittimamente quando accerti l'assenza di tali presupposti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di Aria del 19 aprile 2022, per la parte in cui l'amministrazione ha rigettato l'istanza per la revisione del prezzo previsto dalla convenzione Prot. n. IA.2020.0015046 del 24 marzo 2020, relativa al lotto 6 della gara ARCA_2017_028.2, per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi;
- in via subordinata: per l'annullamento anche dello schema di convenzione e del Capitolato tecnico, allegati al disciplinare di gara ARCA_2017_028.2 Fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi, in parte qua;
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2022, proposto da
Siad Società Italiana Acetilene e Derivati Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio di Paolo Sansone in Milano, via G.B. Bazzoni 2;
Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti – Aria Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Aria Spa delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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