3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE - CONCORSO - ACCANTONAMENTO POSTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301023/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un candidato ha partecipato a un concorso ordinario per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione per il reclutamento di docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, concorso approvato con decreto dirigenziale numero 499 del 2020. Il ricorrente ha vinto il concorso e risultato idoneo all'assunzione in ruolo. Tuttavia, successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha emesso un provvedimento dirigenziale protocollo numero 20262 del 27 luglio 2022 con il quale disponeva l'accantonamento del posto riservato al ricorrente, impedendo così la sua assunzione in ruolo nonostante la vittoria del concorso. Il medesimo ufficio aveva già emanato un avviso protocollo numero 19882 del 22 luglio 2022 correlato a questa decisione. La situazione rappresentava una chiara violazione dei diritti del vincitore del concorso, poiché veniva arbitrariamente negata l'assunzione nonostante il superamento della procedura selettiva.
Il quadro normativo
La materia del reclutamento del personale docente nella scuola pubblica è disciplinata da una cornice normativa che prevede procedure concorsuali pubbliche, trasparenti e meritocratiche come strumento ordinario per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria. I decreti dirigenziali che indettono i concorsi e le relative procedure sono atti amministrativi vincolanti che devono rispettare i principi di legalità, correttezza amministrativa e tutela dei diritti soggettivi dei partecipanti. Una volta conclusa la procedura concorsuale con l'esito positivo per un candidato, quest'ultimo acquisisce un diritto soggettivo perfezionato all'assunzione in ruolo, il quale non può essere arbitrariamente compromesso da provvedimenti posteriori. Gli accantonamenti di posti e le riserve, anche se consentiti dall'ordinamento, devono comunque trovare idonea giustificazione normativa e procedurale, e non possono derogare ai diritti maturati dai vincitori di concorso.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità dell'accantonamento disposto dall'USR Lombardia dopo che il ricorrente aveva già vinto il concorso ordinario per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria. La questione centrale era se l'amministrazione potesse, in una fase successiva alla conclusione del concorso e al perfezionamento del diritto del vincitore, procedere unilateralmente all'accantonamento del posto senza violazione dei principi di trasparenza, correttezza e tutela dei diritti acquisiti. In gioco vi era il delicato equilibrio tra la discrezionalità amministrativa nell'organizzazione del reclutamento e il diritto soggettivo del concorrente vittorioso di essere assunto in ruolo secondo i tempi e le modalità previste dalla procedura concorsuale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso sulla base della riscontrata illegittimità del provvedimento di accantonamento. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione ampiamente articolata, l'accoglimento del ricorso evidenzia che il collegio giudicante ha ritenuto il provvedimento dell'USR carente dei presupposti normativi e procedurali che lo legittimassero. Il giudice ha valutato che l'accantonamento costituiva un'arbitraria compressione dei diritti del vincitore del concorso, non supportata da una base normativa idonea o da idonee motivazioni amministrative. La decisione del TAR rappresenta quindi il riconoscimento che l'USR Lombardia aveva agito in violazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici e la tutela dei diritti soggettivi acquisiti mediante il superamento della procedura selettiva.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso del candidato. In primo luogo, il giudice ha annullato il provvedimento dirigenziale dell'USR Lombardia protocollo numero 20262 del 27 luglio 2022 che disponeva l'accantonamento del posto riservato al ricorrente, e ha dichiarato l'incompatibilità di ogni atto presupposto o collegato, incluso l'avviso protocollo numero 19882 del 22 luglio 2022. In secondo luogo, il TAR ha ordinato all'amministrazione di procedere all'assunzione in ruolo con riserva del ricorrente nella qualità di vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza dal 1º settembre 2022. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, e il giudice ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza secondo i termini di legge.
Massima
L'amministrazione scolastica non può disporre l'accantonamento di un posto riservato nei confronti di un candidato vincitore di un concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, qualora tale provvedimento sia adottato senza idonea base normativa o in violazione dei principi di trasparenza, correttezza procedurale e tutela dei diritti soggettivi acquisiti mediante il superamento della procedura concorsuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale dell’U.S.R. Lombardia prot. n. 20262, del 27.7.2022, con cui è stato disposto l’accantonamento del posto riservato al ricorrente, ai fini dell’assunzione in ruolo, a tempo indeterminato in qualità di docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado (ADSS), in relazione al “concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, approvato con D.D. n. 499/2020; - di ogni altro atto presupposto o collegato e comunque incompatibile con il presente ricorso, ivi compreso l’avviso dell’USR Lombardia prot. n. 19882 del 22.7.2022, nei limiti dell’interesse e del diritto fatti valere; nonché, per la condanna a disporre, con decorrenza 01.09.2022, l’assunzione in ruolo con riserva di parte ricorrente, in qualità di vincitore del “concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, approvato con D.D. n. 499/2020. sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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