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Sentenza n. 202301021/2023

Sentenza n. 202301021/2023

3A/X - RIFIUTI - ABUSI - MATERIALE DERIVANTE DALLA DEMOLIZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301021/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando una serie di ordinanze emanate dal Sindaco del Comune di Azzate che imponevano il completamento delle operazioni di rimozione di materiali di risulta provenienti da una demolizione e lo sgombero di rifiuti dalla medesima area. Il Comune aveva emesso ordinanze successive nel tempo, anche con integrazioni e proroghe dei termini di adempimento, sulla base dell'articolo 192 del Codice dell'Ambiente che reprime il deposito incontrollato di rifiuti. La controversia riguardava la legittimità di tali provvedimenti amministrativi e la loro corretta applicazione alla situazione concreta del ricorrente, coinvolgendo anche il Fallimento di una società e altre società in liquidazione che erano state citate come convenute nel giudizio.

Il quadro normativo

La materia della gestione dei rifiuti e in particolare della rimozione di depositi incontrollati è disciplinata dall'articolo 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152, noto come Codice dell'Ambiente, il quale attribuisce agli enti locali il potere di emanare ordinanze per l'eliminazione di violazioni alle norme ambientali. I Sindaci dispongono di ampi poteri ordinamentali per far cessare situazioni di illecito deposito di rifiuti e per imporre ai responsabili, anche mediante ordinanze, gli interventi necessari di bonifica e rimozione. La normativa attribuisce ai titolari del potere amministrativo discrezionalità nell'individuazione delle modalità di intervento e dei tempi, fermi restando i vincoli procedurali, motivazionali e il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che caratterizzano l'esercizio legittimo del potere amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità delle ordinanze sindacali che imponevano al ricorrente di adempiere oneri di rimozione e sgombero di rifiuti, con particolare riferimento alla correttezza delle procedure seguite nella loro emanazione, alla chiarezza della motivazione, e alla fondatezza della responsabilità attribuita al ricorrente medesimo. Era in questione se le ordinanze fossero state adottate nel rispetto dei diritti procedurali della parte, incluso il diritto al contraddittorio e alla difesa, nonché se l'esercizio del potere ordinamentale del Sindaco fosse stato conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta qualificazione giuridica dei fatti. La sentenza doveva accertare se sussistessero vizi di legittimità nella sequenza di provvedimenti amministrativi che, nel tempo, erano stati reiterati e modificati.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso fosse fondato, senza che dall'ordinanza emerga nel testo disponibile la specifica argomentazione delle ragioni della accoglienza. Tuttavia, desumibile dall'esito favorevole è che il Tribunale ha riscontrato profili di illegittimità nelle ordinanze sindacali, potenzialmente riconducibili a carenze procedurali, a difetti nella motivazione dei provvedimenti, ovvero a un esercizio non ragionevole o sproporzionato del potere amministrativo ordinamentale. Il fatto che la sentenza annulli tanto le ordinanze originarie quanto quelle successive e tutte le azioni conseguenti suggerisce che il vizio riconosciuto dal collegio era tale da inficiare la fondatezza stessa della serie di interventi ordinamentali. La valutazione del TAR ha comportato il sindacato sulla correttezza dell'iter procedurale seguito e sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti medesimi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso annullando tutte le ordinanze sindacali impugnate e ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ad esse, nonché la nota iniziale con cui era stato avviato il procedimento di integrazione dell'ordinanza di sgombero. Le spese della causa sono state compensate tra le parti. La sentenza, munita del segnacolo dell'esecutorietà, vincola l'amministrazione comunale al rispetto del giudicato e preclude ogni ulteriore azione basata sui provvedimenti annullati, determinando il venir meno degli obblighi precedentemente imposti al ricorrente per mezzo di quelle ordinanze.

Massima

Quando un'ordinanza ordinamentale del Sindaco volta a far cessare violazioni ambientali sia affetta da vizi procedurali o sostanziali di legittimità, il giudice amministrativo la annulla totalmente e nei propri effetti, impedendo che il Comune possa perpetuare obblighi basati su provvedimenti illegittimi e restituendo al ricorrente la piena efficacia della propria posizione giuridica. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023 con la composizione collegiale così indicata: Marco Bignami Presidente, Concetta Plantamura Consigliere Estensore, Anna Corrado Consigliere. Il ricorso numero di registro generale 1671 del 2022 era stato proposto da una persona fisica, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Mariotti, contro il Comune di Azzate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, il Fallimento di una società in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, e una società a responsabilità limitata, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Micheletti, Cristian Marzetta e Simone Faccio. L'udienza pubblica si è tenuta il 31 gennaio 2023 con relazione della dottoressa Concetta Plantamura. Il ricorso era diretto all'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Azzate avente ad oggetto il completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza a ordinanza di demolizione antecedente, relativa al deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 192 del Codice dell'Ambiente, nonché dell'ordinanza medesima integrata e di ulteriori ordinanze successive che avevano prorogato i termini per l'adempimento. Il ricorrente ha impugnato altresì ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso alle ordinanze suddette, inclusa la nota con la quale era stato avviato il procedimento di integrazione dell'ordinanza di sgombero. La sentenza accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti della motivazione, annullando tutte le ordinanze sindacali e i relativi atti connessi. Le spese della causa sono compensate tra le parti. La sentenza manda all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della medesima. Il collegio giudicante ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 per la tutela della dignità e dei diritti della persona interessata, ordinando alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente. L'esito del giudizio è di accoglimento del ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. -OMISSIS- (rectius: -OMISSIS-, come da nota di correzione di errore materiale del -OMISSIS-) notificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Integrazione ordinanza -OMISSIS-” e dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Integrazione dell'ordinanza -OMISSIS- e -OMISSIS-”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso alle suddette ordinanze e, in particolare: dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente”; dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Proroga di 60 giorni dei termini per ottemperare”; della nota del -OMISSIS-, con la quale il Sindaco di Azzate ha avviato il procedimento «finalizzato all'integrazione dell'ordinanza di sgombero dei rifiuti ancora presenti presso l'area -OMISSIS-peggio -OMISSIS-».
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Azzate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fallimento -OMISSIS- S.p.A. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Micheletti, Cristian Marzetta, Simone Faccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Azzate, del Fallimento -OMISSIS- S.p.A. in Liquidazione e dell’-OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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