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Sentenza n. 202300102/2023

Sentenza n. 202300102/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - GAS MEDICINALI TECNICI E CRIOGENICI - LOTTO 5 - ISTANZA REVISIONE PREZZI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300102/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati SpA ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro il provvedimento di rigetto emanato da ARIA (Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti) il 19 aprile 2022. Il ricorso contestava il rifiuto di ARIA di accogliere l'istanza presentata dalla società ricorrente per la revisione del prezzo previsto dalla convenzione sottoscritta il 20 novembre 2019, identificata con il protocollo IA.2019.0016606. Tale convenzione riguardava il lotto 5 della procedura di gara ARCA_2017_028.2 indetta per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici nonché dei servizi di manutenzione tecnica ad essi connessi. La società, in qualità di fornitore aggiudicatario, aveva chiesto la rinegoziazione delle condizioni economiche della fornitura, presumibilmente per sopravvenuti mutamenti delle circostanze economiche o tecniche. In via subordinata, SIAD chiedeva anche l'annullamento dello schema di convenzione e del capitolato tecnico allegati al disciplinare di gara, sostenendo l'illegittimità della loro redazione.

Il quadro normativo

La materia oggetto della controversia rientra nel diritto degli appalti pubblici e della gestione delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche. Le questioni rilevanti attengono ai criteri di revisione dei prezzi nelle convenzioni quadro, ai principi di stabilità e certezza dei contratti pubblici, e ai poteri discrezionali della stazione appaltante nel valutare istanze di rinegoziazione in corso di esecuzione. La disciplina applicabile include i principi generali del diritto amministrativo in materia di proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione, oltre alle specifiche norme che regolano la gestione delle forniture sanitarie attraverso centrali di acquisto quali ARIA. La legittimità del rifiuto della revisione e la conformità del capitolato e dello schema di convenzione ai principi di corretta gestione degli appalti costituivano il nucleo della controversia.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se la stazione appaltante avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel rigettare la richiesta di revisione del prezzo, ovvero se tale rifiuto fosse affetto da illegittimità procedimentale o sostanziale. La SIAD contestava che il rifiuto non fosse stato adeguatamente motivato e che contrastasse con i principi di adeguamento economico delle prestazioni in caso di sopravvenienze rilevanti. Parallelamente, la ricorrente sollevava la questione della legittimità intrinseca dello schema di convenzione e del capitolato tecnico, assumendo che questi contenessero clausole o previsioni difformi dai principi di corretta gestione degli appalti pubblici o dalle normative sulla trasparenza e concorrenzialità. La complessità risiedeva nel bilanciamento tra la discrezionalità amministrativa nel gestire le convenzioni quadro e i diritti dei fornitori a condizioni economiche eque.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, sebbene non abbia sviluppato esplicitamente la motivazione nel testo della sentenza conservato, ha ritenuto che ARIA avesse agito legittimamente nel respingere l'istanza di revisione del prezzo. Il giudice ha presumibilmente valutato che la stazione appaltante disponeva di adeguato margine discrezionale per negare la rinegoziazione, in particolare verificando che il rifiuto fosse stato esercitato secondo criteri coerenti con le clausole della convenzione e la disciplina della gara. Riguardo alla contestazione dello schema di convenzione e del capitolato, il collegio non ha riscontrato elementi di illegittimità che giustificassero l'annullamento, ritenendo che questi documenti fossero coerenti con le finalità dell'appalto e le norme di settore. La valutazione del giudice ha pertanto privilegiato la stabilità delle convenzioni stipulate e il potere della stazione appaltante di gestire autonomamente le richieste di modifica dei termini economici, negando accoglimento sia alle pretese relative alla revisione del prezzo che a quelle di natura preventiva concernenti i documenti di gara.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso presentato da SIAD, sia nella parte relativa all'annullamento del provvedimento di rigetto della revisione del prezzo, sia nella parte subordinata riguardante l'annullamento dello schema di convenzione e del capitolato tecnico. La sentenza condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ARIA, quantificate in tremila euro oltre all'applicazione dell'IVA, della Cassa Professionale di Avvocatura e delle spese generali nella misura del quindici per cento. Il collegio ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, consolidando definitivamente la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Massima

La stazione appaltante dispone di idoneo potere discrezionale nel valutare e respingere istanze di revisione dei prezzi in corso di esecuzione di convenzioni quadro per forniture, quando il rifiuto sia esercitato secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla disciplina contrattuale e dalla normativa vigente, senza necessità di accogliere automaticamente richieste di rinegoziazione economica che non trovino fondamento in clausole espresse della convenzione medesima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di Aria del 19 aprile 2022, per la parte in cui l’amministrazione ha rigettato l'istanza per la revisione del prezzo previsto dalla convenzione Prot.IA.2019.0016606 del 20 Novembre 2019, relativa al lotto 5 della gara ARCA_2017_028.2, per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi;
- in via subordinata: per l'annullamento anche dello schema di convenzione e del Capitolato tecnico, allegati al disciplinare di gara ARCA_2017_028.2 Fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi, in parte qua;
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2022, proposto da
Siad Società Italiana Acetilene e Derivati Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio di Paolo Sansone in Milano, via G.B. Bazzoni 2;
Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti – Aria Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Aria Spa delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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