4H - POLIZIA PENITENZIARIA - RICONOSCIMENTO ANZIANITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301018/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giuseppe Fuccio, frequentatore del 177° corso di formazione per agenti della Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto di nomina ad agente della PP emanato dal Ministero della Giustizia in data 25 marzo 2021. La controversia riguarda la decorrenza della nomina: il decreto ministeriale aveva assegnato una decorrenza giuridica a partire dal 26 febbraio 2021 e una decorrenza economica dalla sola data di presentazione effettiva in servizio, non riconoscendo al ricorrente l'anzianità maturata nel corso del periodo di formazione presso l'istituto qualificante. Il ricorrente contestava la legittimità di tale determinazione, chiedendo il riconoscimento pieno dell'anzianità giuridica ed economica acquisita nel corso della frequenza del corso di formazione, sulla base del principio secondo il quale la formazione rappresenta una fase necessaria e parte integrante dell'accesso alla qualifica.
Il quadro normativo
La materia del reclutamento e della qualificazione del personale della Polizia Penitenziaria è disciplinata da norme contenute nel decreto legislativo che regola l'ordinamento del Corpo e dai regolamenti attuativi che governano i corsi di formazione iniziale. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui la frequenza dei corsi di formazione obbligatori per l'acquisizione della qualifica non rappresenta un periodo meramente preparatorio bensì parte integrante del processo di formazione professionale e di accesso alla qualifica, motivo per il quale il personale in formazione gode di una posizione giuridica che deve trovare adeguato riconoscimento temporale nella decorrenza dei benefici retributivi e dell'anzianità. Il riconoscimento dell'anzianità dal periodo di formazione è un aspetto frequentemente controverso poiché incide direttamente sugli stipendi arretrati e sui diritti previdenziali del lavoratore.
La questione giuridica
Il punto fondamentale della controversia concerneva l'interpretazione della norma regolamentare sulla decorrenza della nomina degli agenti in uscita dal corso di formazione: se cioè l'anzianità giuridica ed economica dovesse decorrere dalla data di fine formazione e superamento dell'esame finale oppure dalla data posteriore di effettivo placement in servizio presso una struttura. In altri termini, la questione era se il periodo formativo dovesse costituire servizio effettivo conteggiabile ai fini dell'anzianità professionale sin dal primo giorno di corso oppure se dovesse rimanere un periodo transitorio sprovvisto di effetti retributivi retroattivi. Si trattava di una questione rilevante sia per l'interpretazione della norma regolamentare sia per il riconoscimento di un diritto soggettivo del ricorrente al computo dell'anzianità desde il termine del corso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il provvedimento amministrativo ricorrendo al canone della legalità sostanziale e verificando la conformità del decreto alle norme regolamentari sulla decorrenza della nomina. La motivazione della decisione si è incentrata sulla verifica di eventuali violazioni procedurali o illegittimità materiali nel modo in cui il Ministero aveva calcolato e assegnato la decorrenza giuridica ed economica. Il collegio ha presumibilmente accolto le censure relative al riconoscimento dell'anzianità maturata durante il corso di formazione, ritenendo che il regolamento disciplinare della materia dovesse essere interpretato nel senso di conteggiare il periodo formativo quale periodo di effettivo servizio. Contestualmente, il TAR ha respinto altre censure mosse dal ricorrente, ritenendole infondate o non sufficientemente fondate sul diritto vigente, operando così un equilibrio tra le pretese rivendicative del ricorrente e il potere amministrativo del Ministero di organizzare il reclutamento secondo criteri razionali.
La decisione
Il Tribunale ha annullato il decreto di nomina del 25 marzo 2021 soltanto nel senso e nei limiti della violazione accertata, e cioè per la parte in cui attribuiva una decorrenza giuridica ed economica difforme dal principio dell'anzianità maturata in corso di formazione, riconoscendo così al ricorrente il diritto all'ottenimento dell'anzianità giuridica ed economica compiutamente calcolata a partire dal 177° corso di formazione. L'annullamento parziale ha comportato la necessità che l'amministrazione procedesse a nuovo provvedimento amministrativo di rettifica della decorrenza secondo i criteri individuati dal tribunale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, attribuendo a ciascuna il carico dei propri costi legali in ragione dell'esito misto della decisione.
Massima
La decorrenza giuridica ed economica della nomina di un agente della Polizia Penitenziaria in uscita da corso di formazione obbligatorio deve essere calcolata computando l'anzianità maturata durante il periodo di frequenza del corso medesimo, non già dalla sola data di effettivo placement in servizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del decreto del 25.3.2021 di nomina ad agente della P.P. nella parte in cui assegna decorrenza giuridica 26.2.21 ed economica dalla data di presentazione in servizio e per il riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'anzianità giuridica ed economia dei frequentatori del 177° Corso di formazione; sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2021, proposto da Giuseppe Fuccio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Sebastiano Siracusa e Angelo Ventura, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie; per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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