4N - OPERE PUBBLICHE - ESPROPRIAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301015/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I signori Enrico Gruppi, Gianpiero Gruppi e Giulio Gruppi hanno ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la Provincia di Lodi e la società SNAM Rete Gas S.p.A., contestando una serie di provvedimenti relativi alla realizzazione di un metanodotto per l'allacciamento biometano della ditta BIOMET S.r.l. nei comuni di Guardamiglio e San Rocco al Porto. I ricorrenti, proprietari di terreni sui quali doveva passare il gasdotto, hanno impugnato sia la determinazione della Provincia di Lodi che approvava il progetto definitivo dell'opera e dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, sia il successivo decreto d'esproprio che incideva direttamente sulla loro proprietà. La controversia nasce da un procedimento di esproprio per causa di pubblica utilità, nel quale i proprietari denunciano vizi procedurali e sostanziali nella formazione dei provvedimenti che li hanno privati dei loro diritti sulla terra senza il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001, che disciplina il procedimento di esproprio per causa di pubblica utilità, in particolare gli articoli relativi all'avvio del procedimento, all'autorizzazione all'opera, alla dichiarazione di pubblica utilità e alle modalità di esproprio. La Legge numero 241 del 1990 fissa i principi fondamentali sulla trasparenza amministrativa e sulla partecipazione dei cittadini ai procedimenti, garantendo il diritto di essere informati e di presentare osservazioni. Tali norme prevedono specifici obblighi di comunicazione dei provvedimenti alle parti interessate, in modo che i proprietari dei beni da espropriare possano esercitare i propri diritti di difesa e presentare ricorsi. La corretta applicazione di queste disposizioni è essenziale per assicurare la legalità dell'azione amministrativa anche in materia di esproprio per pubblica utilità.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la legittimità del procedimento di esproprio e dei provvedimenti ad esso connessi, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi procedurali e informativi nei confronti dei proprietari interessati. I ricorrenti contestano sia la mancata notifica di uno dei provvedimenti fondamentali sia la complessiva gestione del procedimento da parte della Provincia di Lodi, sostenendo che tali vizi hanno compromesso la possibilità di esercitare compiutamente i propri diritti di difesa. La questione riveste significato generale perché tocca il tema fondamentale del rispetto dei diritti procedurali anche quando l'amministrazione opera in nome della pubblica utilità, interrogandosi se l'interesse pubblico all'opera possa giustificare il mancato rispetto delle garanzie dovute ai cittadini coinvolti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso accogliendo le tesi dei ricorrenti e annullando tutti i provvedimenti impugnati, il che indica una valutazione critica dei vizi procedurali denunciati. La sentenza riconosce il carattere grave dei difetti nella conduzione del procedimento, in particolare la mancata notifica della determinazione del 28 aprile 2022, che rappresenta un elemento centrale e vincolante l'intera filiera dei provvedimenti successivi. Il collegio giudicante ha seguito la linea ristretta secondo cui i vizi procedurali di tale rilievo non possono essere sanati e comportano inevitabilmente l'invalidità di tutti gli atti consequenziali, anche se formalmente corretti nelle loro singole parti. La motivazione sottesa alla decisione riguarda il principio fondamentale che nella materia espropriativa la protezione della proprietà privata è incompatibile con procedimenti costruiti in difetto dei presupposti di legittimazione democratica e trasparenza.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato integralmente la determinazione della Provincia di Lodi numero REGDE/403/2022 del 28 aprile 2022, il decreto d'esproprio numero REGDE/985/2022 del 5 ottobre 2022, e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ad essi correlati. Come conseguenza, i ricorrenti recuperano i loro diritti sui terreni colpiti dall'esproprio e il procedimento di esproprio rimane privo di fondamento legittimo, dovendo essere eventualmente riavviato con il pieno rispetto delle garanzie procedurali. La Provincia di Lodi e SNAM Rete Gas S.p.A. sono state condannate solidalmente e in parti eguali al pagamento delle spese di lite per un importo complessivo di quattromila euro, oltre ai relativi accessori legali e al rimborso del contributo unificato. L'intervento ad adiuvandum di Luigi Rasmi è stato ammesso dal giudice e questi ha ricevuto una condanna alle spese nella stessa misura.
Massima
Il procedimento di esproprio per causa di pubblica utilità è nullo quando il provvedimento fondamentale di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità non sia stato notificato ai proprietari interessati, compromettendo irreparabilmente i loro diritti di difesa e partecipazione procedimentale garantiti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento – della determinazione della Provincia di Lodi n. REGDE/985/2022 del 5 ottobre 2022 avente ad oggetto «decreto d'esproprio relativo ai lavori di «allacciamento biometano BIOMET S.r.l. – DN 100(4''), 24 BAR – Comuni di Guardamiglio (LO) e San Rocco al Porto (LO)», trasmessa da Snam Rete Gas al signor Gianpiero Gruppi e al signor Giulio Gruppi con nota prot. n. DI-NORD/473/22/TOF del 17/10/2022 successivamente pervenuta, e al signor Enrico Gruppi con nota prot. n. DI-NORD/474/22/TOF del 17/10/2022 successivamente pervenuta; – della determinazione della Provincia di Lodi n. REGDE/403/2022 del 28 aprile 2022, non notificata ai ricorrenti, avente ad oggetto «approvazione del progetto definitivo e autorizzazione alla costruzione del metanodotto denominato “20919 “allacciamento biometano BIOMET S.r.l. – DN 100(4''), 24 BAR – Comuni di Guardamiglio (LO) e San Rocco al Porto (LO)” – apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza»; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dai ricorrenti, tra i quali, per quanto occorrer possa: – la nota della Provincia di Lodi prot. n. 11985 del 13/04/2022 inviata al signor Gianpiero Gruppi e da lui ricevuta il 2 maggio 2022, avente ad oggetto «Avviso di avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 11, 16 e 52 bis e quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.»; – la nota della Provincia di Lodi prot. n. 11985 del 13/04/2022 inviata al signor Enrico Gruppi e da lui ricevuta il 06/05/2022, avente ad oggetto «Avviso di avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 11, 16 e 52 bis e quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.»; – la nota della Provincia di Lodi prot. n. 11985 del 13/04/2022 inviata al signor Giulio Gruppi e da lui ricevuta il 06/05/2022, avente ad oggetto «Avviso di avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 11, 16 e 52 bis e quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.»; – le ulteriori comunicazioni di avvio del procedimento inviate dalla Provincia di Lodi con nota prot. n. 14969 del 10 maggio 2022 ricevuta dal signor Enrico Gruppi il 25 maggio 2022, con nota prot. n. 14972 del 10 maggio 2022 ricevuta dal signor Giulio Gruppi il 25/05/2022 e con nota prot. n. 14975 del 10 maggio 2022 ricevuta dal signor Gianpiero Gruppi il 25 maggio 2022; – le controdeduzioni di Snam Rete Gas alle osservazioni presentate dai ricorrenti e trasmesse dalla Provincia di Lodi al signor Enrico Gruppi con nota prot. n. 21770 del 7 luglio 2022 successivamente pervenuta, al signor Gianpiero Gruppi con nota prot. n. 21773 del 7 luglio 2022 successivamente pervenuta e al signor Giulio Gruppi con nota prot. n. 21774 del 7 luglio 2022 successivamente pervenuta; – il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 15 novembre 2022. sul ricorso numero di registro generale 31 del 2023, proposto da Enrico Gruppi, Gianpiero Gruppi e Giulio Gruppi, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Valentino Damone e Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole, Carolina Eunice Loria e Riccardo Bolici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Biomet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Luigi Rasmi, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Maria Luisa Pomari e Piero Pacchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lodi e di Snam Rete Gas S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ammette l’intervento ad adiuvandum del signor Luigi Rasmi e, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione; annulla, per l’effetto, tutti gli atti impugnati. Condanna la Provincia di Lodi e SNAM Rete Gas Spa, nella misura della metà ciascuna, alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente e dell’interveniente, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 in favore dei signori Enrico Gruppi, Gianpiero Gruppi e Giulio Gruppi, e in quella di €. 2.000,00 in favore dell’interveniente Luigi Rasmi, entrambe maggiorate degli accessori di legge, oltre alla refusione, in favore dei ricorrenti, del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti della società Biomet S.p.a. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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