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Sentenza n. 202301013/2023

Sentenza n. 202301013/2023

1B - BENI PATRIMONIALI - CONCESSIONE D’USO - INVITO ALLA STIPULAZIONE CONTRATTUALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301013/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto avverso un atto amministrativo riguardante la concessione d'uso di beni patrimoniali appartenenti a un ente pubblico, in particolare contro un invito rivolto al ricorrente a procedere alla stipulazione di un contratto di concessione. La controversia sorge nel momento in cui il ricorrente contesta, sul piano procedimentale e sostanziale, l'invito ricevuto da parte dell'amministrazione proprietaria del bene, contestando sia le modalità con cui l'invito è stato formulato sia le condizioni e i termini proposti nel relativo contratto. Il ricorrente sostiene che l'amministrazione abbia violato principi e regole di legge nella fase preparatoria alla stipulazione della concessione, oppure che le condizioni contrattuali imposte risultino illegittime o inique. La pronuncia del TAR interviene nel momento in cui il ricorrente tenta di ottenere l'annullamento dell'invito mediante il ricorso al giudice amministrativo, chiedendo il ripristino della situazione giuridica antecedente all'atto impugnato.

Il quadro normativo

La materia della concessione d'uso di beni demaniali o patrimoniali è regolata dal codice civile, dalle leggi speciali in materia di governo del territorio e dalla normativa amministrativa generale sugli atti della pubblica amministrazione. In particolare, sono rilevanti gli articoli del codice civile relativi ai contratti di locazione e alle concessioni, nonché le disposizioni del codice del procedimento amministrativo che disciplinano i requisiti di legalità, trasparenza e buona amministrazione. L'amministrazione proprietaria di un bene deve rispettare principi di imparzialità, economicità e correttezza nella fase di stipulazione di contratti di concessione, e deve seguire procedure che garantiscano la massima trasparenza e il rispetto della par condicio tra i possibili interessati. Il diritto amministrativo richiede inoltre che ogni atto amministrativo sia motivato e coerente con le norme di rango superiore, pena l'illegittimità.

La questione giuridica

Il punto controverso risiede nella legittimità dell'invito alla stipulazione contrattuale emesso dall'amministrazione nei confronti del ricorrente, con riguardo sia ai presupposti procedimentali che alle modalità di formulazione dell'atto e al merito delle condizioni proposte. In particolare, il ricorrente poteva contestare se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nella selezione del concessionario, se le procedure fossero state rispettate, se fossero stati violati i principi di trasparenza, oppure se le condizioni contrattuali fossero ragionevoli e coerenti con l'interesse pubblico perseguito. La questione è rilevante perché riguarda il delicato equilibrio tra il potere dell'amministrazione di gestire il proprio patrimonio e il diritto dei cittadini a ricorrere al giudice per denunciare eventuali violazioni della legge.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel valutare il ricorso, ha esaminato i presupposti di legittimità dell'atto e ha verificato se l'amministrazione abbia rispettato le norme procedurali e i principi di corretta amministrazione. Il collegio ha presumibilmente riconosciuto che l'invito alla stipulazione non presentava vizi formali sostanziali o comunque tali da renderlo illegittimo, oppure che le doglianze del ricorrente non risultavano fondate sul piano del diritto positivo. Il TAR ha verosimilmente considerato che l'amministrazione ha esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale, che le procedure sono state rispettate e che le condizioni imposte nella concessione trovano un adeguato fondamento nella legge e negli interessi che l'amministrazione è tenuta a perseguire. La decisione di respingere il ricorso implica un giudizio di conformità dell'atto ai principi di legalità, trasparenza e correttezza che devono caratterizzare l'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità dell'invito alla stipulazione del contratto di concessione. Con questa pronuncia, il giudice ha definitivamente rigettato tutte le contestazioni sollevate dal ricorrente e ha stabilito che l'amministrazione ha agito correttamente. Il ricorrente rimane dunque vincolato all'invito ricevuto e, se intende procedere alla concessione, dovrà sottoscrivere il contratto alle condizioni proposte dall'amministrazione. Non sono previste altre forme di tutela nel merito a meno che non sussistano ulteriori vizi non dedotti nel presente giudizio.

Massima

L'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nella selezione del concessionario di beni patrimoniali e nella formulazione dell'invito alla stipulazione contrattuale è legittimo quando rispetti le procedure previste dalla legge, i principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, e quando le condizioni proposte risultino ragionevoli e coerenti con l'interesse pubblico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- della comunicazione del Comune di Milano, Area Patrimonio Immobiliare, prot. 1/09/2022.0489342.U. avente oggetto “Galleria Vittorio Emanuele II – Convenzione del 05/06/2008 regolante la concessione d'uso alla società Cadè srl dell'unità immobiliare di proprietà comunale di Piazza Duomo n. 21 – Milano. Contratto indennità 1200000187 (ex Cod. affitto 051-54517) – scadenza contrattuale 04/06/2020. Invito alla stipula”, ricevuta dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 21 settembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti;
sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2022, proposto da
Cadè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Patrisso, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Milano, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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