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Sentenza n. 202301011/2023

Sentenza n. 202301011/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO, DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301011/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Cooperativa Sociale Start ha presentato ricorso al TAR della Lombardia avverso l'aggiudicazione intercorsa a favore di SOFIA Società Cooperativa Sociale, determinazione dirigenziale n. 187 del 28 luglio 2022 emessa dal Comune di Cisliano. La controversia riguardava l'affidamento di servizi a contenuto educativo-didattico e ausiliario, comprendenti l'assistenza scolastica, l'assistenza al trasporto degli alunni, l'assistenza domiciliare per minori e la gestione di centri ricreativi diurni per un periodo triennale, interessando gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. Due cooperative sociali avevano partecipato alla procedura selettiva indetta dall'amministrazione comunale con il fine di affidare in via esterna servizi di natura socio-educativa di rilievo per la comunità locale. Start, non risultando aggiudicataria della gara, impugnò la decisione dell'ente pubblico ritenendo che la procedura di valutazione fosse affetta da vizi procedurali ovvero che i criteri di selezione non fossero stati correttamente applicati nei confronti della sua proposta progettuale.

Il quadro normativo

La materia in questione è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016, che regola le procedure di affidamento di servizi pubblici e impone agli enti territoriali l'osservanza rigorosa dei principi fondamentali di trasparenza, parità di trattamento tra i concorrenti e non discriminazione. I principi europei e italiani in materia di appalti pubblici esigono che ogni valutazione delle offerte sia condotta secondo criteri predeterminati nel bando, in modo obiettivo e documentato. Nel contesto specifico dei servizi socio-educativi e dell'assistenza, si applicano inoltre le disposizioni relative alle cooperative sociali e alle loro specifiche competenze nel settore dell'educazione e dell'inclusione sociale. L'amministrazione comunale era tenuta a rispettare l'iter procedurale stabilito nel disciplinare di gara e a motivare ogni decisione in modo chiaro e puntuale, consentendo così il controllo giurisdizionale dell'operato.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della scelta operata dal Comune di Cisliano nel preferire SOFIA a Start nella valutazione comparativa delle offerte presentate. In particolare, emergeva il problema se la procedura fosse stata condotta nel pieno rispetto dei criteri di valutazione fissati nel bando di gara e se la cooperativa Start fosse stata oggetto di una valutazione corretta e non discriminatoria. La questione rivestiva carattere di complessità giuridica in quanto implicava la verifica del corretto svolgimento di un procedimento amministrativo complesso, la valutazione della congruità dell'istruttoria compiuta dall'ente pubblico e l'accertamento circa il rispetto della parità di trattamento concorrenziale. Il ricorso evidenziava possibili profili di illegittimità nella procedura selettiva, richiedendo al giudice amministrativo un sindacato approfondito sul merito della scelta amministrativa.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, ma soltanto l'epigrafe e il dispositivo, è possibile inferire dal provvedimento che il Tribunale Amministrativo abbia ritenuto fondati i vizi procedurali allegati dalla ricorrente, accogliendo le argomentazioni di Start. L'accoglimento integrale del ricorso e la conseguente aggiudicazione diretta a favore della cooperativa ricorrente suggeriscono che il collegio giudicante abbia ravvisato irregolarità nella valutazione compiuta dall'amministrazione comunale, probabilmente concludendo che Start rappresentasse l'offerta effettivamente migliore secondo i criteri normativi del bando ovvero che SOFIA fosse affetta da una causa di inammissibilità. Il TAR, evidentemente convinto della necessità di una pronuncia ripristinatoria immediata, ha optato per l'annullamento dell'aggiudicazione viziata e per l'assegnazione diretta del servizio a Start, ritenendo questa soluzione come la corretta applicazione dei criteri di selezione originariamente fissati dal Comune.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Cooperativa Sociale Start, annullando l'aggiudicazione precedentemente conferita a SOFIA Società Cooperativa Sociale e disponendo la conseguente aggiudicazione del servizio a favore della ricorrente. Il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per equivalente, stabilendo che il ripristino della corretta assegnazione della gara costituisse rimedio sufficiente e adeguato alle lamentele della ricorrente. Il Comune di Cisliano è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di tremila cinquecento euro a carico della ricorrente, oltre agli oneri fiscali, previdenziali e alle altre spese di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa competente, conferendo efficacia vincolante al provvedimento.

Massima

In materia di affidamento di servizi pubblici, qualora la procedura di valutazione delle offerte sia affetta da vizi procedurali che abbiano determinato un'errata aggiudicazione, il giudice amministrativo può annullare l'aggiudicazione viziata e assegnare direttamente il servizio all'offerente che avrebbe dovuto prevalere secondo la corretta applicazione dei criteri di selezione fissati nel bando.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- dell'aggiudicazione intercorsa a favore di SOFIA Società Cooperativa Sociale del 28-07-2022;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Cisliano n. 187 del 28-07-2022 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi a contenuto educativo-didattico ed ausiliario per il servizio di assistenza scolastica, di assistenza al trasporto scolastico, di assistenza domiciliare minori e dei centri ricreativi diurni per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025;
- della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 7020 del 28/07/2022, dei verbali n. 1 del 21-07-2022, n. 2 del 21 e 22-07-2022, n. 3 del 22-07-2022;
di ogni altro atto provvedimento antecedente e conseguente comunque connesso, presupposto o conseguenziale di cui a quelli prodotti e producenti in giudizio, impregiudicata le declaratorie di inefficacia del contratto.
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2022, proposto da
Cooperativa Sociale Start, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Tamos, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Comune di Cisliano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Sofia Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’aggiudicazione a favore della controinteressata e dispone conseguente aggiudicazione a favore della ricorrente.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno per equivalente.
Condanna il Comune di Cisliano al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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