2E - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEZIONE SECONDA - SENTENZA N. 201500244
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300101/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Eliana Salterio ha proposto ricorso avverso un'ingiunzione di pagamento notificatale il 30 agosto 2022 dalla società SORIT (Società Servizi e Riscossioni Italia Spa), su richiesta del Comune di Zibido San Giacomo, per un importo di euro 29.686,30. Secondo quanto riferito nell'ingiunzione, si trattava del recupero di crediti derivanti da una precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sentenza n. 244/2015 del 22 gennaio 2015), in particolare per il recupero dell'IVA su lavori secondo l'articolo 7 di una convenzione relativa a prestazioni. La ricorrente ha impugnato questa ingiunzione per l'esatta esecuzione della sentenza precedente, contestando i fondamenti della pretesa creditoria e sostenendo verosimilmente l'illegittimità del provvedimento di riscossione e dell'ingiunzione stessa. La controversia riguardava dunque non la sentenza principale del 2015, già in giudicato, bensì l'esecuzione corretta di quanto la sentenza aveva stabilito e la legittimità dell'ingiunzione successivamente emessa per il recupero dei crediti.
Il quadro normativo
Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'articolo 112 del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina il rimedio per l'esatta esecuzione di sentenze già passate in giudicato quando l'amministrazione non le abbia eseguite correttamente o le abbia disattese. La procedura di riscossione coattiva dei crediti della pubblica amministrazione è regolata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 numero 639 e successive modificazioni, che prevede l'ingiunzione di pagamento come strumento ordinario per incassare i crediti pubblici. La sentenza oggetto di esecuzione riguardava materie tributarie e contrattuali, con riferimento specifico al recupero dell'IVA su prestazioni di lavoro secondo i termini di una convenzione. Nel contesto più ampio si inserisce la disciplina sulla responsabilità dell'amministrazione nell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e sui diritti dei contribuenti e dei contraenti pubblici di veder correttamente eseguiti i giudicati.
La questione giuridica
Il punto controverso era se l'ingiunzione di pagamento notificata dalla SORIT su richiesta del Comune costituisse una corretta esecuzione della sentenza TAR n. 244/2015 oppure se rappresentasse una violazione della sentenza stessa o comunque un provvedimento illegittimo. La ricorrente contestava la pretesa creditoria nei termini, nei presupposti o nelle modalità in cui era stata formalmente pretesa attraverso l'ingiunzione. La questione implicava una valutazione della legittimità dell'azione dell'amministrazione comunale nel richiedere il recupero mediante ingiunzione di pagamento, nonché l'accertamento del nesso tra il credito vantato e le statuizioni della sentenza precedente. Si trattava di discernere se l'administrazione avesse il diritto di pretendere il pagamento per le modalità e nei termini reclamati, ovvero se tale pretesa fosse contraria agli effetti del giudicato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dopo l'analisi della causa in camera di consiglio del 30 novembre 2022, ha ritenuto di respingere il ricorso della ricorrente. Sebbene il dispositivo non sia accompagnato da una motivazione dettagliata nel testo fornito (limitandosi a espressioni di procedura), il respingimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto legittima l'ingiunzione di pagamento notificata dalla SORIT. Il giudice ha evidentemente valutato che l'ingiunzione rappresentasse una corretta esecuzione della precedente sentenza del 2015 e che non fossero provati i vizi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. La conclusione del collegio è stata che la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che il Comune avesse violato la sentenza precedente o agito in modo illegittimo nell'incasso dei crediti attraverso lo strumento dell'ingiunzione di pagamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso proposto da Eliana Salterio contro l'ingiunzione di pagamento del Comune di Zibido San Giacomo. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 per cento, a favore dell'ente soccombente. La sentenza è stata ordinata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa, il che significa che la SORIT poteva procedere al recupero coattivo del credito senza ulteriori ritardi derivanti dalla necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Massima
L'amministrazione pubblica ha il diritto di pretendere il recupero di crediti derivanti da sentenze passate in giudicato mediante ingiunzione di pagamento, e il ricorso per l'esatta esecuzione non è idoneo ad impugnare l'ingiunzione qualora essa sia conforme alle statuizioni del giudicato e non sussistano vizi procedurali o sostanziali tali da inficiarne la legittimità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'esatta esecuzione ex art. 112 c.p.a. della sentenza n. 244/2015, pubblicata in data 22.1.2015 e resa inter partes dal Tar per la Lombardia, sede di Milano, Sezione II; nonché per il conseguente annullamento, previa sospensione, - dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14.4.1910 n. 639 ss.mm.ii. notificata alla ricorrente in data 30.8.2022 dalla SORIT, Società Servizi e Riscossioni Italia Spa, con la quale l’amministrazione comunale richiedeva alla Sorit un’ingiunzione di pagamento a carico dell’odierna ricorrente per il pagamento di euro 29.686,30 per “Recupero crediti a seguito di sentenza del Tribunale – Atto 7369/20 recupero IVA Sal lavori art. 7 convenzione PR – TAR n. 244/2015”; - nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale agli atti di cui sopra; sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2022, proposto da Eliana Salterio, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Carullo, Giuditta Carullo, Ilaria Battistini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Ilaria Battistini in Milano, via Montebello, 24; Comune di Zibido San Giacomo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli, Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia Spa, Il Loghetto Srl, non costituiti in giudizi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zibido San Giacomo; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Zibido San Giacomo, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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