ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITÀ - STUDENTI - RICONVERSIONE CREDITIZIA DEL TITOLO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300510/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento 1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Pavia, con protocollo con n. 2018 – UNPVCLE - 0036144 del 04.05.2018, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del dott. Grosset Lorenzo di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l'iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l'iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. 2017/2018 e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto. sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2018, proposto da Lorenzo Grosset, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo e Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Pavia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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