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Sentenza n. 202302117/2023

Sentenza n. 202302117/2023

ISPETTORATO DEL LAVORO - CONTROLLI ISPETTIVI - ACCERTAMENTO IRREGOLARITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302117/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del verbale ispettivo -OMISSIS- con conseguente provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e ordine di trasformazione dei contratti per prestazioni occasionali autonomo in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 3 mesi, nonché provvedimenti accessori di pagamento e sanzioni conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Vito Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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