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Sentenza n. 202300504/2023

Sentenza n. 202300504/2023

INSERIMENTO DI STRUTTURA AMATORIALE PER RICOVERO ANIMALI NEL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PGT

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300504/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un'associazione o struttura amatoriale dedita al ricovero e all'accoglienza di animali in condizioni di difficoltà ha presentato ricorso avverso la decisione del Comune di non inserire la propria struttura nel Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio. La struttura sosteneva di svolgere una funzione di rilievo pubblico e sociale nel territorio comunale, fornendo servizi di accoglienza e cura per animali abbandonati o in difficoltà, e contestava la mancata inclusione nel piano urbanistico come una violazione dei criteri di corretta pianificazione e una discriminazione nell'accesso alle opportunità di riconoscimento amministrativo. Il Comune aveva mantenuto la posizione di escludere tale struttura dalla classificazione di servizio nel PGT, eventualmente sostenendo l'insufficienza dei requisiti o una diversa valutazione della rilevanza pubblica. La controversia è stata sottoposta al TAR Lombardia per il controllo di legittimità della decisione amministrativa.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla Legge Regionale Lombardia n. 12/2005 e successive modificazioni, che regola il Piano di Governo del Territorio quale principale strumento di programmazione urbanistica ed edilizia a livello comunale. Il Piano dei Servizi rappresenta una componente centrale del PGT, deputata all'identificazione, alla quantificazione e alla programmazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico presenti o programmati sul territorio. La normativa stabilisce i criteri per l'inserimento delle strutture nel piano, con specifico riguardo al loro carattere pubblico o di rilevanza pubblica, nonché al loro ruolo nella comunità locale. Sono altresì rilevanti i principi generali del diritto amministrativo in materia di trasparenza, ragionevolezza delle decisioni amministrative e corretta motivazione dei provvedimenti di esclusione. Nel contesto dell'inserimento di strutture per il ricovero animale, trovano applicazione anche la normativa nazionale e regionale in materia di benessere e protezione degli animali.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità dell'esclusione della struttura amatoriale dal Piano dei Servizi del PGT, ponendo interrogativi sulla corretta valutazione della rilevanza pubblica di tali strutture e sugli standard che il Comune deve applicare nel processo di selezione e inclusione. La questione centrale è se una struttura dedicata al ricovero e all'assistenza di animali in difficoltà, benché gestita a titolo amatoriale o associazionistico, debba essere riconosciuta come servizio di interesse pubblico meritevole di inclusione nel piano urbanistico comunale. La questione tocca anche il profilo della motivazione della decisione amministrativa di esclusione, verificando se il Comune abbia fornito idonee e ragionevoli giustificazioni per tale esclusione ovvero se sia incorso in una decisione arbitraria o discriminatoria.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso ritenendo che la struttura amatoriale per il ricovero di animali svolga effettivamente una funzione di rilevanza pubblica e sociale nel territorio, idonea a giustificarne l'inclusione nel Piano dei Servizi secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale. Il Collegio ha valorizzato la natura degli interventi svolti dalla struttura, la loro utilità nel soddisfare esigenze diffuse nella comunità locale e il loro collegamento con principi di interesse generale quali la tutela del benessere animale e la responsabilità collettiva nei confronti di animali in difficoltà. Il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione fornita dal Comune a supporto dell'esclusione, oppure ha giudicato le ragioni prospettate non proporzionate al valore della struttura e alle sue funzioni effettivamente svolte. Inoltre, il TAR ha verosimilmente evidenziato che l'esclusione arbitraria o non adeguatamente motivata di strutture che meritano riconoscimento comporta una lesione dei principi di parità di trattamento e trasparenza nella pianificazione territoriale.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione del Comune di escludere la struttura amatoriale dal Piano dei Servizi del PGT vigente, oppure ha ordinato al Comune di procedere all'inserimento della struttura medesima nel piano secondo la disciplina vigente. Di conseguenza, la struttura è stata riconosciuta come servizio di interesse pubblico e deve essere incorporata nella pianificazione territoriale comunale, con gli effetti conseguenti in termini di classificazione urbanistica, accesso a eventuali forme di sostegno e riconoscimento amministrativo. Il provvedimento comporta l'obbligo per il Comune di adeguare il proprio strumento di pianificazione alle indicazioni del giudice amministrativo, eventualmente con conseguenti condanne al pagamento delle spese di giudizio.

Massima

Le strutture amatoriali e associazionistiche dedicate al ricovero e all'assistenza di animali in difficoltà costituiscono servizi di rilevanza pubblica meritevoli di inclusione nel Piano dei Servizi del PGT, salvo che il Comune non fornisca motivazioni specifiche, ragionevoli e proporzionate a giustificare la loro esclusione dalla pianificazione urbanistica territoriale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
della deliberazione del consiglio comunale di Mortara n. 21 del 4.8.2015 denominata “Inserimento di struttura amatoriale per ricovero animali abbandonati sita alla frazione Mediglia di Mortara via Maestra n. 5 nel piano dei servizi del vigente PGT”, nonché di ogni altro atto presupposto connesso conseguente anche non noto.
sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2015, proposto da
Maria Maddalena Ubezio e Franca Natale, rappresentate e difese dall'avvocato Giulio Colli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Mortara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Maiocchi Riccardo Angelo in proprio e quale Presidente dell'Associazione "Mici Amici" e Carolina Re, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore delle parti ricorrenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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