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Sentenza n. 202301581/2023

Sentenza n. 202301581/2023

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1052/18 (R.G. 2476/18) SEZIONE III

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301581/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società ECOWATT VIDARDO Srl ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un decreto presidenziale emanato nel novembre 2018 che le ingiunse il pagamento di una somma di 22.340,86 euro a favore del Comune di Castiraga Vidardo, oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo e le spese legali. La controversia origina da una controversia tra la società ricorrente e il Comune in ordine al pagamento di una somma di denaro, presumibilmente derivante da un rapporto contrattuale, da una sanzione amministrativa o da un credito tributario del Comune. Il ricorso era stato proposto nel 2019 e aveva seguito il corso ordinario della procedura amministrativa fino all'udienza pubblica extraordinaria celebrata il 22 giugno 2023. Nel corso del procedimento, tuttavia, il ricorrente ha depositato una dichiarazione formale di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso nella data del 1° giugno 2023.

Il quadro normativo

La sentenza richiama gli articoli 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9 del codice di procedura amministrativa, che disciplinano rispettivamente le condizioni di ammissibilità dei ricorsi e le ipotesi di improcedibilità. Nel diritto processuale amministrativo italiano, la carenza di interesse rappresenta un motivo di improcedibilità autonomo e ben definito che opera quando il ricorrente non possiede più un interesse concreto e attuale all'ottenimento della tutela richiesta al giudice. Questo principio è radicato nella necessità che il processo amministrativo rimanga uno strumento di tutela di diritti e interessi giuridicamente rilevanti e non si trasformi in un giudizio astratto o puramente teorico. La norma consente al ricorrente stesso di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, manifestando così l'insussistenza dei presupposti che giustificavano l'instaurazione del giudizio.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava se il ricorso presentato dalla società ECOWATT VIDARDO nei confronti del decreto presidenziale ingiunzione potesse proseguire nel merito o dovesse essere dichiarato improcedibile a causa della sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente di aver perso interesse alla decisione della causa comportava l'impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi sul merito della controversia, in quanto verrebbe a mancare il presupposto fondamentale della legittimazione a ricorrere, vale a dire l'esistenza di un interesse concreto alla tutela richiesta. La questione non riguardava dunque il diritto soggettivo controverso o l'illegittimità del provvedimento nel merito, bensì la persistenza dei presupposti processuali necessari per la continuazione del giudizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente stesso, ritenendo che tale dichiarazione costituisse fondamento legittimo per dichiarare improcedibile il ricorso ai sensi della normativa processuale vigente. Sebbene il testo della sentenza non esponga nel dettaglio i passaggi logici della decisione, l'esito risulta coerente con la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui il venir meno dell'interesse concreto durante il corso del processo comporta l'improcedibilità della domanda, indipendentemente dalla valutazione del merito. Il fatto che lo stesso ricorrente abbia formalmente dichiarato di non avere più interesse nel proseguimento del giudizio ha eliminato qualsiasi margine di dubbio in ordine alla sussistenza di tale vizio procedurale. La dichiarazione depositata il 1° giugno 2023 ha quindi costituito il fondamento della pronuncia di improcedibilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso numero 102 del 2019 proposto dalla società ECOWATT VIDARDO Srl, con conseguente archiviazione della causa senza pronuncia nel merito in ordine all'illegittimità del decreto presidenziale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascun contendente rimane gravato dalle proprie spese processuali senza diritto di regresso verso la controparte. La sentenza è stata resa esecutiva con l'ordine all'Autorità Amministrativa di darvi esecuzione e comunicata alle parti in conformità alle disposizioni di legge.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dichiarata dal ricorrente stesso durante il corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia, in quanto viene a mancare il presupposto fondamentale della sussistenza di un interesse concreto e attuale alla tutela richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento o la declaratoria di nullità e/o inefficacia
del decreto presidenziale di questo Tribunale n.1052 del 7/11/2018 di ingiunzione alla ECOWATT VIDARDO Srl del pagamento in favore del Comune di Castiraga Vidardo della somma di € 22.340,86 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo, nonché delle spese legali.
sul ricorso numero di registro generale 102 dell’anno 2019 proposto dalla ECOWATT VIDARDO Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, Piazza Eleonora Duse n.4;
Comune di Castiraga Vidardo in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Massimiliano Passalacqua e Vincenzo Solenne, con domicilio digitale come da registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, Viale Coni Zugna n.5/A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del Comune di Castiraga Vidardo;
Vista l’ulteriore memoria del Comune di Castiraga Vidardo;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata da parte ricorrente il 1° giugno 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 giugno 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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