3I IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA DI RINNOVO/CONVERSIONE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302470/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona straniera, allora minore d'età, aveva ottenuto un permesso di soggiorno e in seguito, raggiunta la maggiore età, ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno in prosecuzione secondo le previsioni normative che disciplinano il passaggio tra la protezione accordata ai minori stranieri e la protezione ordinaria per gli adulti. La Questura di Pavia, organo territorialmente competente, non ha fornito risposta entro i termini stabiliti dalla legge, generando il silenzio della pubblica amministrazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del silenzio inadempiente e il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento omissivo della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione), che disciplina anche le procedure relative alla prosecuzione del permesso di soggiorno per i minori stranieri che raggiungono la maggiore età. La procedura amministrativa per il rilascio di permessi di soggiorno è sottoposta a termini di conclusione perentori, il cui inadempimento genera l'obbligo per il ricorrente di esperire azione amministrativa volta a convertire il silenzio in rifiuto implicito o a ottenere l'accoglimento della richiesta. La ricorribilità del silenzio amministrativo è subordinata a specifici presupposti procedurali, tra cui il compimento dei termini di conclusione della procedura e l'assenza di impedimenti alla conversione del silenzio stesso in atto amministrativo.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la ricevibilità del ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione in materia di rilascio del permesso di soggiorno in prosecuzione. Risultava controverso se il ricorso fosse stato proposto nei termini corretti, se fossero stati osservati i presupposti procedurali per la ricorribilità del silenzio e se la parte ricorrente disponesse della legittimazione ad agire. Il punto di diritto era pertanto di natura eminentemente procedurale, affrontando non il merito della richiesta di permesso di soggiorno, bensì i presupposti formali per l'accesso al giudizio amministrativo.
La motivazione del giudice
Nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023, il collegio giudicante ha esaminato il ricorso e ha ritenuto che vi fossero difetti di ricevibilità. Sebbene la sentenza non esplichi dettagliatamente i motivi della dichiarazione di irricevibilità, è ragionevole desumere che il Tribunale abbia riscontrato vizi procedurali che impediscono l'accesso al merito della controversia, quali la mancanza dei presupposti legali per la conversione del silenzio in atto amministrativo, il decorso dei termini di ricorribilità, o altri difetti nella costituzione della parte o nel ricorso stesso. Il collegio ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria, valutando che l'eventuale illegittimità procedimentale non comportasse responsabilità al risarcimento del danno in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, impedendo così l'esame nel merito della richiesta di annullamento del silenzio e di rilascio del permesso di soggiorno. Ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il criterio ordinario in caso di irricevibilità. Il Tribunale ha infine ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della dignità e dei diritti del soggetto interessato.
Massima
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione nel rilascio del permesso di soggiorno è ricevibile solo se proposto entro i termini e secondo le modalità procedurali legalmente previste, con piena sussistenza dei presupposti formali richiesti dall'ordinamento per accedere al giudizio amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere RICORSO AVVERSO SILENZIO DELLA P.A. IN MATERIA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN PROSECUZIONE DA MINORE ETÀ sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Valmachino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Pavia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori Avv. Montagnoli per l'avvocatura dello Stato. Avv. Montagnoli per l'avvocatura dello Stato.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Rigetta la domanda risarcitoria. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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