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Sentenza n. 202302224/2023

Sentenza n. 202302224/2023

3I/P IMMIGRAZIONE - ISTANZA RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302224/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un richiedente asilo ha presentato una richiesta alle autorità competenti, nello specifico alla Prefettura di Milano e al Ministero dell'Interno, per ottenere l'accesso alle misure di accoglienza previste dalla normativa vigente. La richiesta è rimasta senza risposta per un periodo prolungato, costituendo quello che in diritto amministrativo si definisce silenzio della pubblica amministrazione. Il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, ha deciso di impugnare il silenzio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento dell'atto illegittimo e l'immediato accesso alle misure di accoglienza. La questione si inserisce nel contesto del diritto all'accoglienza dei richiedenti asilo, garantito dall'ordinamento italiano e dalle normative internazionali, e riflette una situazione di fatto in cui la mancanza di risposta ha impedito al ricorrente di esercitare un diritto fondamentale.

Il quadro normativo

La materia dell'accoglienza dei richiedenti asilo è disciplinata dal decreto legislativo 25 agosto 2008, numero 25, che ha recepito le direttive europee sugli standard procedurali e sulla ricezione dei richiedenti protezione internazionale. Le autorità amministrative competenti, in particolare la Prefettura e il Ministero dell'Interno, sono obbligate a rispondere alle istanze presentate secondo i termini e le modalità stabiliti dal codice del procedimento amministrativo. La sentenza richiama altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), a testimonianza della rilevanza anche dei profili legati alla tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona. Il silenzio della pubblica amministrazione, quando prolungato e senza giustificazione, costituisce atto impugnabile davanti al giudice amministrativo quando cagioni un pregiudizio ai diritti del cittadino.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda la legittimità del silenzio mantenuto dalla Prefettura di Milano e dal Ministero dell'Interno sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente. La questione non è meramente procedurale, ma tocca il diritto sostanziale del richiedente asilo di vedersi garantita una risposta tempestiva e una decisione sulla sua istanza di accoglienza. In gioco vi sono il diritto fondamentale all'accoglienza e alla dignità della persona, nonché il principio generale di corretta gestione dei procedimenti amministrativi che impone alle autorità pubbliche di comunicare le proprie decisioni entro i termini previsti. La mancata risposta, ove prolungata oltre i termini di legge senza valida giustificazione, configura un'omissione che lede la posizione giuridica del ricorrente.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza contenga una motivazione sintetica, il TAR ha evidentemente accertato che sussistevano gli elementi costitutivi dell'illegittimità del silenzio amministrativo: la richiesta formale presentata dal ricorrente, il mancato rispetto dei termini procedurali da parte delle autorità convenute, e l'assenza di giustificazione per tale ritardo. Il collegio ha ritenuto che la mancanza di risposta configurasse una violazione dei diritti e della dignità della parte ricorrente, proteggibili secondo i principi generali del diritto amministrativo e della normativa sulla tutela dei dati personali. La decisione di accogliere il ricorso è stata accompagnata dall'ordine di esecuzione immediata della sentenza, a dimostrazione della gravità dell'illegittimità riscontrata e dell'urgenza di garantire al ricorrente l'accesso alle misure di accoglienza. Il TAR ha inoltre ritenuto opportuno oscurare le generalità del ricorrente per tutelare la sua dignità personale e il suo diritto alla riservatezza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, annullando il silenzio illegittimamente serbato e ordinando all'autorità amministrativa l'immediata esecuzione della sentenza, con conseguente accesso del ricorrente alle misure di accoglienza richieste. Ha inoltre ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo così la meritevolezza della causa e la necessità di garantire l'accesso alla giustizia anche nei confronti di soggetti privi di risorse economiche sufficienti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti e la sentenza è stata posta al riparo da qualsiasi necessità di ulteriori chiarimenti attraverso l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, in conformità alle norme sulla privacy.

Massima

La pubblica amministrazione ha l'obbligo giuridico di rispondere tempestivamente alle richieste di accesso alle misure di accoglienza presentate dai richiedenti asilo secondo i termini e le modalità previste dal procedimento amministrativo, e il mancato adempimento costituisce silenzio illegittimamente serbato annullabile dal giudice amministrativo, con conseguente diritto alla tutela e all'accesso ai benefici richiesti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
previa sospensiva, del silenzio illegittimamente serbato sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto, con richiesta di immediato accesso del ricorrente alle misure di accoglienza.
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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