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Sentenza n. 202300498/2023

Sentenza n. 202300498/2023

FORZE ARMATE/POLIZIA DI STATO - PUBBLICO IMPIEGO - PROCEDIMENTO PENALE - RIMBORSO SPESE LEGALI - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300498/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un decreto del Ministero dell'Interno con il quale era stata respinta la sua istanza di rimborso delle spese legali sostenute in relazione a un procedimento penale promosso innanzi al Tribunale di Como. La ricorrente, avendo affrontato spese per difesa legale nel corso di un procedimento in sede penale, aveva chiesto al Ministero dell'Interno il rimborso di tali costi, ritenendo di avere diritto a tale tutela legale. Il Ministero aveva tuttavia rigettato la richiesta mediante decreto amministrativo, motivando il rifiuto sulla base di ragioni che la ricorrente ha ritenuto illegittime e discriminatorie, decidendo così di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il ripristino dei suoi diritti.

Il quadro normativo

La materia del rimborso delle spese legali a carico dell'amministrazione è disciplinata da una serie di disposizioni normative che circoscrivono i casi in cui lo Stato è tenuto a sostenere i costi della difesa tecnica. Le norme sulla tutela legale gratuita sono contenute in vari decreti legislativi e regolamenti, tuttavia la questione della legittimità del rifiuto amministrativo di rimborso presuppone una interpretazione corretta dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari affinché il diritto possa ritenersi sussistente. La sentenza richiama inoltre i principi di protezione dei dati personali disciplinati dal Codice della Privacy e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di GDPR, non tanto per il merito della controversia quanto per garantire la riservatezza della parte ricorrente attraverso l'oscuramento delle generalità nel provvedimento.

La questione giuridica

Il punto controverso del ricorso riguardava la corretta interpretazione delle condizioni alle quali una persona ha diritto al rimborso delle spese legali da parte del Ministero dell'Interno in relazione a procedimenti penali. La ricorrente contestava la legittimità del decreto di rigetto, sostenendo che ricorressero i presupposti per fruire di tale forma di tutela. Il giudice amministrativo doveva quindi verificare se, alla luce della normativa vigente, il Ministero avesse correttamente valutato la sussistenza dei requisiti necessari e se il decreto di rigetto fosse stato adottato nel rispetto dei principi di correttezza amministrativa e di proporzionalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le circostanze del caso e la documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse validamente respinto l'istanza della ricorrente perché i presupposti per il diritto al rimborso delle spese legali non ricorrevano nel caso concreto. Il collegio giudicante ha accertato che la disciplina vigente in materia di tutela legale pone condizioni ristrette per l'accesso a tale beneficio, e che tali condizioni non erano state soddisfatte dalla ricorrente. Il TAR ha valutato che la decisione amministrativa era stata assunta in conformità alla legge e non conteneva profili di illegittimità sul piano procedurale o sostanziale. La motivazione sottesa al rigetto ha pertanto trovato riscontro nella applicazione corretta della normativa di riferimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso nella sua totalità, confermando in tal modo il decreto del Ministero dell'Interno che aveva negato il rimborso delle spese legali. La ricorrente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal Ministero nella difesa della causa, liquidate in euro quattromila, oltre alle spese generali e agli accessori di legge eventualmente dovuti. Infine, il TAR ha ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla nel dispositivo della sentenza, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata secondo le normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il Ministero dell'Interno non è tenuto al rimborso delle spese legali sostenute in procedimenti penali quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge per il rifiuto di tale forma di tutela legale, e la decisione amministrativa di rigetto è legittima ove fondata sulla corretta applicazione della normativa in materia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l’istanza di Tutela Legale - Rimborso delle spese legali - in ordine al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Como.
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 4.000 (quattromila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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