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Sentenza n. 202301780/2023

Sentenza n. 202301780/2023

FONDO DI GARANZIA - LIMITAZIONE DELL’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301780/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nsa s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento della delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XI/1502 emanata l'8 aprile 2019 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 10 aprile 2019. Il ricorso era stato iscritto al registro generale con numero 1258 del 2019 e la causa è stata discussa nella udienza di smaltimento del 5 luglio 2023. Tuttavia, durante il corso del procedimento, in data 12 giugno 2023, la società ricorrente ha presentato una memoria dichiarando espressamente di non aver più interesse alla decisione della causa, riducendo così a zero l'utilità pratica della pronuncia giudiziale. Tale dichiarazione costituisce un elemento factum superveniens che ha modificato completamente la situazione processuale delle parti, eliminando qualunque ragione sostanziale per proseguire il giudizio.

Il quadro normativo

La causa è disciplinata dal codice del procedimento amministrativo, in particolare dall'articolo 35, comma 1, lettera c), che prevede i casi di improcedibilità del ricorso. Secondo questa norma, il ricorso diventa improcedibile quando viene a mancare l'interesse della parte ricorrente alla decisione della controversia, fatto salvo il caso di questioni di principio di interesse generale. Il procedimento si è svolto secondo le modalità indicate dall'articolo 87, comma 4 bis, del codice di procedura amministrativa, che consente lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto in videoconferenza. La normativa applicabile alle spese di lite, in caso di definizione in rito del giudizio, prevede la possibilità per il giudice di compensare le medesime tra le parti che si siano costituite in giudizio.

La questione giuridica

Il punto centrale della causa era costituito dalla sopravvenuta mancanza di interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, elemento che determina l'improcedibilità della domanda. Infatti, secondo il diritto amministrativo italiano, perché un ricorso possa essere deciso nel merito è necessario che la parte ricorrente abbia un interesse attuale e concreto al riguardo, non meramente teorico o sopravvenuto estinto. La ricorrente, dichiarando di non aver più interesse alla decisione, ha sottoposto al giudice una questione circa il carattere processuale della causa, piuttosto che una questione di diritto sostanziale. Il giudice doveva quindi accertare se tale dichiarazione fosse idonea a determinare l'improcedibilità del ricorso ai sensi della norma richiamata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto che la memoria depositata dalla ricorrente il 12 giugno 2023, nella quale veniva dichiarata espressamente l'assenza di interesse alla decisione della causa, fosse idonea a far venir meno la ragione processuale del giudizio. Il collegio ha accertato che il ricorso risultava divenuto improcedibile per la sopravvenuta assenza di interesse della parte ricorrente, sulla base della previsione normativa dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice di procedura amministrativa. Ritenuto che ricorrevano i presupposti legali per tale qualificazione, il Tribunale ha deciso di pronunciare un provvedimento dichiarativo di improcedibilità. Considerata la particolare configurazione della causa, caratterizzata dalla definizione in rito senza una decisione nel merito, il giudice ha ritenuto equo compensare le spese di lite tra le parti che si erano costituite in giudizio, bilanciando così gli oneri processuali tra Nsa s.r.l. e i soggetti convenuti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 1258 del 2019 improcedibile, negando così la possibilità di una pronuncia nel merito sulla legittimità della delibera n. XI/1502. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite in giudizio, ossia tra Nsa s.r.l., la Regione Lombardia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministero dello Sviluppo Economico, in modo che ciascuna di queste parti sopporti le proprie spese legali. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata nei confronti di Confidi Systema!, che non si era costituita in giudizio per la propria difesa. La sentenza è stata eseguibile dalla data della pronuncia.

Massima

Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando la parte ricorrente dichiari, durante il corso del procedimento, di aver perso l'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia, indipendentemente dalla fondatezza della domanda proposta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XI/1502 dell'8 aprile 2019, pubblicata nel BURL, serie ordinaria, n. 15 del 10 aprile 2019.
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2019, proposto da
Nsa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Nicola Miranda in Milano, piazza delle Cinque Giornate n. 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
di "Confidi Systema!", Associazione dei Confidi della Lombardia - Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con la memoria depositata il 12 giugno 2023, la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della causa;
Considerato che, pertanto, il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che, vista la definizione in rito e la particolarità della causa, ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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