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Sentenza n. 202302000/2023

Sentenza n. 202302000/2023

FARMACIE - SEDI FARMACEUTICHE - ASSEGNAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302000/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da tre soggetti, Donatella Linzitto, Vincenzo Antonio Agatino Pappalardo e Salvatore Tropea, contro la Regione Lombardia in merito a un provvedimento del 6 luglio 2018 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, che conteneva l'elenco delle sedi accettate in esito al terzo interpello di un concorso pubblico per l'assegnazione di 343 sedi farmaceutiche. Il concorso era stato originariamente indetto dalla Giunta Regionale con Decreto del Dirigente Generale Salute numero 9986 del 8 novembre 2012. I ricorrenti hanno contestato non solo il provvedimento di assegnazione delle sedi, ma anche l'intero bando di concorso e tutti gli atti procedimentali ad esso correlati, chiedendo l'annullamento anticipato con sospensione cautelare dell'efficacia.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito del diritto amministrativo della gestione e assegnazione delle farmacie sul territorio regionale, materia disciplinata da normative nazionali e regionali che regolano la distribuzione territoriale dei servizi farmaceutici. Il procedimento era sottoposto alla procedura contenziosa amministrativa ordinaria, disciplinata dal codice del processo amministrativo, articoli 35 e 85. La decisione si fonda anche sull'articolo 87 comma 4-bis del codice di procedura amministrativa, norma che disciplina specifiche questioni procedimentali di ricevibilità. La materia rimane soggetta ai principi generali di trasparenza, imparzialità e merito nelle procedure concorsuali pubbliche.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità e la regolarità del provvedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche nonché dell'intera procedura concorsuale. I ricorrenti evidentemente contestavano aspetti procedimentali o sostanziali della selezione e assegnazione, ritenendo che il processo non avesse osservato i requisiti di legge o di regolarità amministrativa. La questione toccava diritti patrimoniali significativi, poiché l'assegnazione di una sede farmaceutica comporta implicazioni economiche rilevanti per il professionista. La complessità della questione risiedeva nella necessità di verificare se il ricorso fosse stato tempestivamente proposto e se i ricorrenti potessero vantare una posizione soggettiva tale da conferire legittimazione a ricorrere.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato attentamente la ricevibilità formale del ricorso sulla base della normativa procedurale amministrativa applicabile. Sebbene la sentenza disponibile non riporta diffusamente la motivazione, il dispositivo indica che il giudice ha accolto la tesi della Regione Lombardia ritenendo che ricorressero specifici motivi che rendevano inammissibile la domanda. La decisione si fonda su ragioni procedimentali che il giudice ha ritenuto insuperabili, probabilmente attinenti alla tempestività della proposizione del ricorso, alla legittimazione soggettiva dei ricorrenti oppure all'esaurimento della fase amministrativa. Il ragionamento giurisprudenziale ha privilegiato l'osservanza dei presupposti processuali essenziali sulle questioni di merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso numero di registro generale 2481 del 2018, rifiutando quindi di esaminare le questioni di legittimità del provvedimento di assegnazione delle sedi e del bando di concorso. Non è stata accolta alcuna istanza di sospensione cautelare, essendo divenuta irrilevante in conseguenza dell'inammissibilità. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, conformemente alla discrezionalità del giudice amministrativo nel caso di inammissibilità. La decisione è stata pronunciata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams.

Massima

Nei ricorsi per l'annullamento di provvedimenti in materia di procedure concorsuali, il giudice amministrativo deve verificare in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali di ammissibilità, e l'inosservanza di tali presupposti comporta il rigetto del ricorso senza giungere all'esame del merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento del 6 luglio 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.lombardia.it in pari data, contenente l'elenco delle sedi accettate in esito al terzo interpello del concorso per l'assegnazione di n. 343 sedi farmaceutiche, indetto con DDGS n. 9986 dell'8 novembre 2012;
- del bando di concorso;
- di tutti gli atti del procedimento, anche non conosciuti, e tutti gli atti, anche endoprocedimentali, ad essi connessi e presupposti.
sul ricorso numero di registro generale 2481 del 2018, proposto da Donatella Linzitto, Vincenzo Antonio Agatino Pappalardo e Salvatore Tropea, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Giacomo Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Isabella Caterina Adamo, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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