FARMACIA - SEDI FARMACEUTICHE - AGGIORNAMENTO SEDI DISPONIBILI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302003/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Farmacia dott.ssa Sozzi Elisabetta ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro i decreti dirigenti della Regione Lombardia rispettivamente del 24 settembre 2018 n. 13466 e del 5 ottobre 2018 n. 14258, nonché contro gli esiti del quarto interpello pubblicati il 9 novembre 2018. Questi provvedimenti riguardavano l'aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per il pubblico concorso straordinario bandito dalla Direzione Generale Sanità con decreto n. 9986 dell'8 novembre 2012. Nello specifico, la ricorrente contesta l'inserimento del Comune di Ferno nella provincia di Varese come sede farmaceutica di nuova istituzione, contestando anche l'accettazione di tale sede da parte della dott.ssa Rachele Aspesi quale referente dell'Associazione costituita anche dalle dottoresse Francesca Aspesi e Paola Michela Bordignon. La controversia afferiva dunque al procedimento concorsuale per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche nel territorio regionale, dove evidentemente più soggetti rivendicavano diritti sulla medesima location.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla normativa vigente in materia di farmacie, che prevede specifiche procedure concorsuali per l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche sul territorio regionale. Il procedimento era stato avviato dalla Regione Lombardia attraverso un concorso pubblico straordinario per sedi farmaceutiche, con bandi e aggiornamenti periodici dell'elenco delle sedi disponibili. Le disposizioni di legge che governano questa materia contemplano regole stringenti sulla programmazione farmaceutica territoriale, sulla pubblicazione dei bandi e sulla corretta gestione dei procedimenti di assegnazione delle sedi, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e corretta amministrazione. Il diritto applicabile riguarda tanto il diritto amministrativo generale, quanto le norme specifiche del testo unico della farmacia e i regolamenti regionali che definiscono le modalità di individuazione e assegnazione delle nuove farmacie.
La questione giuridica
Il punto controverso affrontato dal giudizio amministrativo riguardava la legittimità dei provvedimenti con cui la Regione Lombardia aveva inserito Ferno come sede di nuova istituzione farmaceutica e aveva accettato la candidatura degli intervenienti per tale sede nell'ambito del procedimento concorsuale. La ricorrente contestava sia il procedimento di aggiornamento dell'elenco delle sedi sia la gestione dei criteri di selezione e assegnazione, presumibilmente ritenendo di avere un diritto preferenziale o una situazione giuridica tutelata sulla medesima sede. La questione era rilevante perché riguardava l'amministrazione corretta di un procedimento concorsuale e il rispetto delle regole sulla programmazione farmaceutica territoriale, con diretti riflessi sulla posizione giuridica dei professionisti sanitari interessati.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo disponibile non espone in dettaglio la motivazione del collegio giudicante, la sentenza pone termine al giudizio mediante dichiarazione di estinzione conseguente alla rinuncia della ricorrente al ricorso proposto. Ciò significa che la Farmacia dott.ssa Sozzi Elisabetta ha formalmente rinunciato alle pretese azionate dinanzi al TAR, cessando così di persistere nell'impugnazione dei provvedimenti regionali. La rinuncia rappresenta un atto di volontaria disposizione del diritto di azione ed estingue il procedimento senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. Tale conclusione, sebbene non espressamente motivata nella parte scritta della sentenza, fa presumere che le parti abbiano raggiunto un accordo o che la ricorrente abbia valutato non conveniente proseguire il contenzioso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente, dando atto di tale rinuncia nel provvedimento conclusivo. Ha inoltre disposto il compensamento integrale delle spese processuali tra le parti, evitando così che una parte prevalesse sull'altra in termini di oneri economici, trattandosi di una soluzione compositiva consensuale della controversia. Ha ordinato infine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. La sentenza è stata sottoscritta il 22 giugno 2023, sulla base degli atti scritti depositati dalle parti senza discussione orale, come precisato nel verbale della camera di consiglio tenutasi in videoconferenza.
Massima
La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, accettata dal collegio giudicante, estingue il giudizio senza pronuncia del merito e comporta il compensamento integrale delle spese processuali tra le parti contendenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del Decreto Dirigente Unità Organizzativa - D.d.u.o. 5 ottobre 2018 - n. 14258 della Regione Lombardia avente ad oggetto «Aggiornamento dell’elenco delle sedi disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto dg sanità n. 9986 dell’8 novembre 2012»; - dell’allegato A richiamato nel predetto provvedimento nella parte in cui indica il Comune di Ferno (provincia di Varese) come sede della farmacia di nuova istituzione; - per quanto possa occorrere, del Decreto Dirigente Unità Organizzativa - D.d.u.o. 24 settembre 2018 - n. 13466 della Regione Lombardia, avente ad oggetto «Aggiornamento dell’elenco delle sedi disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto dg sanità n. 9986 dell’8 novembre 2012»; - degli esiti del quarto interpello, pubblicati in data 9 novembre 2018 sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al concorso straordinario per sedi farmaceutiche, nella parte in cui la sede di Ferno (VA) è stata accettata dalla Dott.ssa Rachele Aspesi quale referente dell’Associazione di cui fanno parte anche le Dott.sse Francesca Aspesi e Paola Michela Bordignon; - l’eventuale autorizzazione nelle more rilasciata alla Dott.ssa Aspesi e alla sua Associazione di cui fanno parte anche le Dott.sse Francesca Aspesi e Paola Michela Bordignon dalla ATS competente all’apertura della sede farmaceutica sita nel Comune di Ferno (VA); - di tutti gli atti premessi, pretermessi, conseguenti, connessi e successivi, anche se al momento non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 2713 del 2018, proposto dalla Farmacia dott.ssa Sozzi Elisabetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Brignoli e Luca Manoforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Manoforte in Milano, Piazza L.V. Bertarelli, 1; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Ferno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Rachele Aspesi, Francesca Aspesi, Paola Michela Bordignon, Nuova Farmacia Fernese S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, di Rachele Aspesi, Francesca Aspesi, Paola Michela Bordignon e della Nuova Farmacia Fernese S.r.l.; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
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