3 (EX ART. 6 DECRETO N. 1/2021)/4G - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEZ. IV - SENT. 2221/2019
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300620/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nicolò Mascheroni Stianti ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Milano e contro Massimo Borella per contestare l'ordine di demolizione prot. 138466 del 9 marzo 2022, emesso dalla Direzione Rigenerazione Urbana. La controversia affonda le radici in una sentenza precedente del Consiglio di Stato (VI, n. 4017/2021), che aveva confermato l'annullamento definitivo di un permesso di costruire in sanatoria n. 326 del 7 febbraio 2007, originariamente rilasciato a Massimo Borella dal Comune di Milano. Borella aveva ottenuto tale permesso in sanatoria per lavori costruttivi già realizzati, ma il permesso era stato ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi e definitivamente annullato. L'ordine di demolizione impugnato rappresentava, almeno nelle intenzioni del Comune, l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ossia il provvedimento che rendeva effettivo l'annullamento del permesso attraverso l'abbattimento dell'opera costruita. Il ricorrente Mascheroni, venuto a conoscenza dell'ordine di demolizione solo mediante accesso agli atti il 29 marzo 2022, ha contestato la legittimità di tale ordine, sostenendo violazioni procedurali e sostanziali.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema delle procedure di ottemperanza ai giudicati amministrativi e, più ampiamente, nel diritto dell'edilizia e dei condoni. Le norme rilevanti includono le disposizioni del codice del processo amministrativo relative alla fase di esecuzione delle sentenze, nonché la legislazione sui condoni edilizi che permette di sanatoria costruzioni già realizzate. Il permesso in sanatoria, sebbene sia uno strumento previsto dall'ordinamento, rimane sottoposto al pieno controllo di legittimità da parte dell'amministrazione e dei giudici: un permesso in sanatoria illegittimo per violazione delle norme edilizie, paesaggistiche o urbanistiche può essere annullato, e tale annullamento comporta conseguenze sulla validità del permesso e sulla legalità della costruzione stessa. L'ordine di demolizione rappresenta il mezzo attraverso il quale l'amministrazione esegue materialmente una sentenza di annullamento, ma anche tale ordine deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e procedura corretta.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consisteva nel determinare se l'ordine di demolizione emesso dal Comune di Milano fosse un atto legittimo per ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, oppure se contenesse vizi che lo rendessero illegittimo e annullabile. In particolare, il ricorrente contestava l'ordine di demolizione asserendo violazioni procedurali e sostanziali nella sua adozione. La questione era ulteriormente complicata dal fatto che il ricorrente lamentava di non essere stato messo in condizione di partecipare al procedimento di ottemperanza: l'ordine gli era rimasto sconosciuto fino a quando non aveva esercitato accesso agli atti. Inoltre, si poneva il problema se un ordine di demolizione, anche quando technicamente volto a dare esecuzione a una sentenza, potesse in realtà costituire un atto amministrativo nuovo e autonomo soggetto ai controlli di legittimità del processo amministrativo, oppure se fosse un mero strumento esecutivo insindacabile.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto a una analisi articolata della posizione processuale del ricorrente e della legittimità dell'ordine contestato. In primo luogo, il collegio ha dichiarato inammissibile l'azione di ottemperanza, ritenendo che questo non fosse il mezzo processuale corretto per contestare un ordine di demolizione e che il ricorrente dovesse invece ricorrere all'impugnazione diretta dell'ordine stesso. Tuttavia, il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso impugnatorio proposto contro l'ordine di demolizione, accogliendo le censure del ricorrente sulla legittimità dell'atto. Il giudice ha evidentemente riscontrato nella motivazione dell'ordine di demolizione, o nelle modalità della sua adozione, dei vizi tali da renderlo illegittimo. L'annullamento viene disposto "in parte qua", il che indica che solo una porzione dell'ordine è stata annullata, probabilmente quella che presentava i vizi maggiori. La nomina di un commissario ad acta nel provvedimento conclusivo rappresenta una decisione significativa: il giudice, ritenendo che l'amministrazione non potesse provvedere autonomamente, ha designato un commissario per dare esecuzione alla sentenza.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso impugnatorio presentato da Nicolò Mascheroni Stianti annullando parzialmente l'ordine di demolizione prot. 138466 del 9 marzo 2022 emesso dal Comune di Milano, con le conseguenze specificate nella motivazione della sentenza. Il provvedimento è divenuto definitivo al momento della pronuncia. Il Comune di Milano e Massimo Borella sono stati condannati solidalmente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente nella misura di 2.500 euro ciascuno, per un totale di 5.000 euro, oltre oneri e spese generali, ed è stata disposta anche la rifusione del contributo unificato a carico del Comune di Milano. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, e la nomina di un commissario ad acta è stata disposta per garantire l'ottemperanza al giudicato.
Massima
In materia di ottemperanza ai giudicati amministrativi, l'ordine di demolizione emanato per dare esecuzione a una sentenza di annullamento di un permesso edilizia rimane sottoposto al pieno controllo di legittimità e può essere annullato quando affetto da vizi procedurali o sostanziali, con nomina eventuale di commissario ad acta se l'amministrazione risulti inadempiente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 4017 del 24 maggio 2021, notificata in data 25 maggio 2021, che ha confermato la sentenza di accoglimento del T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 2221 del 24 ottobre 2019, che ha annullato definitivamente l’illegittimo condono, rilasciato con permesso di costruire in sanatoria per opere edilizie n. 326 del 7 febbraio 2007 (atti 12126700.0/2004) al controinteressato Borella dal Comune di Milano, Sportello Unico per l’Edilizia, Ufficio Condono, nonché tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, fra cui la «certificazione di abitabilità/agibilità per permesso di costruire in sanatoria» rilasciata in data 7 febbraio 2007 dal Direttore del predetto Settore Sportello Unico per l’Edilizia – Ufficio Condono; - nonché per la declaratoria di nullità in parte qua, ovvero, in subordine, per l’annullamento, in parte qua, dell’ordine di demolizione prot. 138466 del 9 marzo 2022, Atti PG 51815.400/95 del 7 marzo 2022, reso dal Comune di Milano - Direzione Rigenerazione Urbana, Area Sportello Unico per l’Edilizia - Unità Condono e Stralcio, nel procedimento prot. n. 0335249/2021, conosciuto dal ricorrente soltanto in occasione dell’accesso agli atti esercitato in data 29 marzo 2022. sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2022, proposto da - Nicolò Mascheroni Stianti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Franceschetti e Alessandro Boselli e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale; - Massimo Borella, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Washington Benzoni e Nicola Cella ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via privata Maria Teresa n. 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Massimo Borella; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 15 febbraio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, - dichiara inammissibile l’azione di ottemperanza; - accoglie l’azione impugnatoria e per l’effetto annulla in parte qua l’ordine di demolizione prot. 138466 del 9 marzo 2022, Atti PG 51815.400/95 del 7 marzo 2022, adottato dal Comune di Milano - Direzione Rigenerazione Urbana, Area Sportello Unico per l’Edilizia - Unità Condono e Stralcio, nel procedimento prot. n. 0335249/2021, con le conseguenze specificate in motivazione; - condanna il Comune di Milano e il controinteressato Borella Massimo al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno (€ 5.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente a carico del Comune di Milano. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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