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Sentenza n. 202302236/2023

Sentenza n. 202302236/2023

ENTI LOCALI - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZA ARBOREE SUL TERRITORIO COMUNALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302236/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Ge.S.I. S.r.l., impresa operante nel settore agricolo e delle forniture verdi, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso la Determinazione numero 101 del 29 dicembre 2018 emessa dal Settore Tecnico del Comune di Torre d'Isola, riguardante l'affidamento di un incarico per la fornitura e la messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale. La determinazione rappresentava un atto conclusivo di un procedimento amministrativo attraverso il quale l'ente pubblico intendeva realizzare interventi di piantumazione e manutenzione del patrimonio arboreo nel proprio territorio. L'impresa ricorrente ha contestato l'illegittimità di tale provvedimento nelle sue modalità di adozione e nei profili sostanziali, ritenendo che il procedimento non avesse rispettato le regole vigenti in materia. Il ricorso è stato depositato a Roma presso il TAR competente con numero di registro generale 1332 del 2019, successivamente discusso e deciso nella seduta straordinaria del 30 maggio 2023 dedicata allo smaltimento dell'arretrato.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina generale degli atti amministrativi e della gestione dei procedimenti da parte della pubblica amministrazione, in particolare con riferimento alle modalità di adozione dei provvedimenti conclusivi dell'attività amministrativa. Risultano applicabili i principi generali di correttezza, trasparenza e rispetto delle forme procedurali prescritte dalla legge, oltre a quelli specifici che regolano le modalità di affidamento di incarichi e forniture da parte degli enti locali. Il decreto legislativo numero 104 del 2010, che disciplina il processo amministrativo, fornisce il quadro procedurale entro cui deve svolgersi il giudizio dinanzi ai tribunali amministrativi e definisce gli strumenti disponibili per il ristoro del danno subito dalle parti. La normativa italiana in materia di procedimento amministrativo richiede il rispetto di principi fondamentali quali l'imparzialità, la trasparenza e la corretta motivazione dei provvedimenti emessi dagli enti pubblici.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava l'esattezza formale e sostanziale della Determinazione adottata dal Comune e la legittimità del procedimento che l'ha generata. L'impresa ricorrente ha sollevato questioni sulla corretta adozione del provvedimento amministrativo, sostenendo che vi fossero vizi di natura procedimentale o sostanziale che inficiavano la validità e l'efficacia dell'atto. In sede giudiziale occorreva verificare se il Comune, nel promuovere il procedimento per l'affidamento della fornitura di essenze arboree, avesse osservato le regole ordinamentali che disciplinano l'esercizio della funzione amministrativa, oppure se avesse commesso violazioni tali da determinare l'annullamento della Determinazione. La questione presentava rilevanza anche dal punto di vista degli interessi economici dell'impresa ricorrente, che vedeva compromesso il diritto a concorrere in condizioni di parità e trasparenza per il conseguimento dell'incarico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati attentamente i documenti prodotti dalle parti e valutato l'intero fascicolo amministrativo relativo al procedimento impugnato, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso prospettati dalla Società Ge.S.I. e ha accolto pienamente le censure sollevate. Il collegio giudicante ha riscontrato nella Determinazione numero 101 del 2018 uno o più vizi di legittimità tali da comprometterne la validità complessiva, configurando un'illegittimità che non poteva essere sanata o convalidata e che quindi giustificava l'intervento giurisdizionale di annullamento. Il giudice amministrativo ha probabilmente riscontrato l'insufficienza dell'istruttoria, la mancanza di corretta motivazione ovvero l'inadempienza di specifici obblighi procedimentali imposti dalla normativa vigente al momento della redazione dell'atto. Sulla base di questa valutazione complessiva, il tribunale ha deciso di accogliere il ricorso per l'annullamento della Determinazione, riconoscendo allo stesso tempo il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, ossia alla ripetizione corretta del procedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha disposto l'annullamento della Determinazione numero 101 del 29 dicembre 2018 emessa dal Settore Tecnico del Comune di Torre d'Isola, insieme a tutti gli atti presupposti e conseguenti ad essa connessi, restituendo la situazione allo stato precedente all'emanazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre condannato il Comune di Torre d'Isola al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente Ge.S.I. S.r.l., liquidandole nella somma complessiva di tremila euro oltre accessori previsti dalla legge e rimborso del contributo unificato versato, disponendo altresì che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa entro i termini ordinari. Il risarcimento del danno in forma specifica, disposto ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, rappresenta il riconoscimento che la ricorrente aveva diritto a che il procedimento fosse ripetuto correttamente, eliminando i vizi che avevano caratterizzato l'atto originario.

Massima

Quando una determinazione amministrativa relativa all'affidamento di un incarico è viziata nei profili di legittimità, il giudice amministrativo dispone l'annullamento e ordina il risarcimento in forma specifica affinché l'amministrazione ripeta il procedimento nel pieno rispetto delle regole ordinamentali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della Determinazione del Settore Tecnico del Comune di Torre d'Isola n. 101 del 29.12.2018, avente ad oggetto “Fornitura e messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale” e degli atti presupposti e conseguenti;
e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010).
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2019, proposto da
Ge.S.I. S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mantovani e Maria Mantovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco Mantovani in Milano, via S. Senatore, 10;
Comune di Torre D'Isola, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre D'Isola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole complessivamente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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