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Sentenza n. 202300913/2023

Sentenza n. 202300913/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE - SANZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300913/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia ebbe origine dalla richiesta del Comune di Como di versamento di una sanzione amministrativa pari al 40% delle rate di contributo di urbanizzazione dovute dalla ricorrente Secom Progetti S.r.l., successivamente subentrata da Zetacarton Spa, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. La sanzione era stata irrogata a titolo di penalità per il ritardato pagamento delle predette rate di urbanizzazione, dovute in relazione a un intervento edilizio. La ricorrente contestava sia la legittimità della richiesta di versamento sia il rifiuto del Comune di restituire le somme già pagate a titolo di sanzione, quantificate in 14.509,45 euro. Oltre alla domanda principale di annullamento e restituzione, la ricorrente aveva subordinatamente domandato il risarcimento del danno derivante dal pagamento delle sanzioni ritenute illegittime.

Il quadro normativo

Il caso si inscriveva nel complesso ordinamento in materia edilizia e urbanistica disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, comunemente noto come Testo Unico dell'Edilizia, il quale regolamenta le procedure costruttive, i titoli abilitativi e i relativi obblighi economici dei soggetti interessati. In particolare, l'articolo 42 del citato decreto fissa il regime delle sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza degli obblighi economici, incluso il versamento dei contributi di urbanizzazione, stabilendo le misure sanzionatorie per il ritardato pagamento. I contributi di urbanizzazione rappresentano una forma di partecipazione dei privati ai costi di realizzazione o adeguamento delle infrastrutture pubbliche necessarie per lo sviluppo del territorio, ed è pacifico che il loro versamento costituisce un obbligo gestionale di rilevanza amministrativa e finanziaria per gli enti locali.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nella legittimità della sanzione amministrativa comminata per il ritardato pagamento delle rate di urbanizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 42 comma 2 lettera c) del D.P.R. 380/2001. La ricorrente contestava che la sanzione fosse stata irrogata secondo i presupposti normativi e procedurali corretti, e che il suo ammontare e la sua applicazione non violassero i principi di proporzionalità e di ragionevolezza che governano l'esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione. La questione ricopriva rilevanza sia dal punto di vista della corretta applicazione della normativa urbanistica sia da quello della tutela dei diritti economici della ricorrente, la quale lamentava di essere stata gravata da oneri finanziari ingiustificati.

La motivazione del giudice

Pur in assenza di una motivazione estesamente riportata nel dispositivo, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la richiesta di versamento della sanzione del 40% fosse legittimamente irrogata dal Comune di Como sulla base delle norme di legge applicabili in materia di urbanizzazione e sanzioni amministrative. Il giudice ha valutato che ricorrevano i presupposti legittimi per l'applicazione della penalità prevista dal D.P.R. 380/2001, accertando che il ritardo nel pagamento delle rate fosse stato effettivamente accertato e che l'irrogazione della sanzione avvenisse secondo il procedimento e le modalità stabilite dalla legge. Il collegio giudicante ha quindi rigettato le censure mosse dalla ricorrente sulla pretesa illegittimità della sanzione, ritenendo che il Comune di Como avesse agito in conformità alle proprie competenze e ai vincoli normativi applicabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso proposto da Secom Progetti S.r.l. e successivamente da Zetacarton Spa contro il Comune di Como. Ne consegue che la sanzione del 40% richiesta per il ritardato pagamento dei contributi di urbanizzazione è stata mantenuta nella sua validità, e nessun obbligo di restituzione è stato imposto all'ente comunale. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, una determinazione frequente quando la soccombenza non è univocamente attribuibile a una parte. L'ordine di esecuzione della sentenza ha assicurato l'efficacia del provvedimento giurisdizionale.

Massima

La sanzione amministrativa del 40% prevista dall'articolo 42 comma 2 lettera c) del D.P.R. 380/2001 per il ritardato pagamento dei contributi di urbanizzazione è legittimamente applicabile dall'amministrazione comunale quando il ritardo sia stato effettivamente accertato e l'irrogazione avvenga secondo le modalità e i presupposti fissati dalla normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
1) per la declaratoria di illegittimità della richiesta di versamento della sanzione del 40% ex art. 42 comma 2 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 per ritardato pagamento della rata di contributo di urbanizzazione e del rifiuto di restituire le somme pagate a titolo di sanzione;
nonché per la condanna alla restituzione della somma di € 14.509,45 oltre interessi legali dalla data del pagamento;
2) in subordine per la condanna del Comune di Como al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, per il pagamento delle sanzioni ex art. 42 comma 2 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001;
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2015, proposto da
Secom Progetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tina Cavallaro, Giulio Grieci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dal 19.10.2020 Zetacarton Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Grieci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Marciano, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri, Andrea Romoli Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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