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Sentenza n. 202300348/2023

Sentenza n. 202300348/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - INCOLUMITÀ PUBBLICA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300348/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate, struttura sanitaria pubblica responsabile dei servizi sanitari nel territorio, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un atto di diffida notificatole dal Comune di Vimercate in data 10 luglio 2017. La diffida, identificata come atto n. 3/18 e datata 6 luglio 2017, conteneva un intimo rivolto all'ASST affinché prendesse o omettesse determinate azioni. L'ASST ha contestato la legittimità di questo provvedimento comunale, ritenendolo illegittimo sotto il profilo giuridico, e ha promosso ricorso amministrativo al TAR per ottenerne l'annullamento. Il ricorso è stato iscritto al numero 1990 del 2017 ed è stato esaminato dal collegio giudicante solo diversi anni dopo, nella camera di consiglio del 17 novembre 2022. Il Comune di Vimercate non si è costituito nel giudizio per difendere il proprio atto, scegliendo di non presentare contrordeduzioni o memorie difensive.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel sistema della giustizia amministrativa italiana, disciplinato dal codice del processo amministrativo. L'ASST, come azienda del servizio sanitario nazionale, è soggetto di diritto pubblico assoggettato al controllo della giustizia amministrativa. Il Comune, quale ente locale, agisce nell'esercizio dei poteri amministrativi conferiti dalla legge. La diffida rappresenta un provvedimento amministrativo mediante il quale l'ente competente intima a un'altra amministrazione o a un soggetto privato di compiere o di astenersi da determinati comportamenti. La ricorribilità della diffida dinanzi al TAR dipende dal fatto che essa produca effetti giuridici significativi per la sfera giuridica del destinatario. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'atto ex tunc, con conseguente ripristino della situazione precedente.

La questione giuridica

Il punto controverso era se la diffida notificata dal Comune all'ASST fosse legittima dal punto di vista procedurale e sostanziale. L'ASST contestava l'illegittimità dell'atto, allegando vizi di legittimità che il TAR doveva verificare. Sebbene il testo della sentenza non specifichi dettagliatamente i motivi di ricorso, la decisione di accoglimento indica che il TAR ha riconosciuto almeno uno dei vizi dedotti come fondato. La questione sottesa poteva concernere l'eccesso di potere, l'incompetenza dell'ente municipal, l'inosservanza di procedimenti dovuti, o l'illegittimità della pretesa sottesa alla diffida stessa. Il collegio giudicante ha dovuto valutare se il Comune fosse competente a emanare tale intimo e se il contenuto della diffida risultasse legittimo secondo l'ordinamento positivo.

La motivazione del giudice

Benché il testo della sentenza riprodotto sia privo di una sezione motivazionale estesa, la decisione di accoglimento rivela che il TAR ha ritenuto sussistenti i vizi di illegittimità denunciati dall'ASST. Il collegio, formato dai presidenti e dai consiglieri indicati, ha valutato il ricorso sulla base della documentazione presentata e dell'esame degli atti di causa. L'assenza di costituzione del Comune non ha impedito al TAR di pronunciarsi sull'illegittimità del provvedimento, poiché la questione era decidibile sulla base delle allegazioni della ricorrente e del controllo d'ufficio. Il ragionamento del giudice amministrativo ha condotto all'accoglimento integrale della domanda, con annullamento pieno dell'atto impugnato. La sentenza riflette una valutazione secondo cui la diffida emanata dal Comune non resisteva al controllo di legittimità amministrativa per uno o più profili.

La decisione

Il TAR Lombardia, in accoglimento del ricorso, ha annullato integralmente l'atto di diffida n. 3/18 del 6 luglio 2017 emanato dal Comune di Vimercate e notificato all'ASST il 10 luglio 2017. Con la pronuncia di accoglimento, il provvedimento è stato rimosso dall'ordinamento con effetto retroattivo, ripristinando la situazione giuridica preesistente e eliminando gli effetti che la diffida avesse generato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo al Comune il dovere di conformarsi senza ritardo alla decisione giurisdizionale.

Massima

L'atto di diffida emanato da un ente locale deve rispettare i requisiti di legittimità amministrativa e, qualora affetto da vizi sostanziali o procedurali, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso di chi dimostri interesse alla sua eliminazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento,
previa sospensione,
dell'atto di diffida n. 3/18 del 6/7/2017 del Comune di Vimercate notificato in data 10/7/2017 all'ASST di Vimercate.
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2017, proposto da
ASST di Vimercate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Fratantuono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vimercate, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, tenutasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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