EDILIZIA ED URBANISTICA - CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO - RIPETIZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302004/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Xiyoutrade Srl ha presentato due ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Comune di San Martino in Strada, impugnando una nota del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del 28 settembre 2018. La controversia riguarda la classificazione urbanistica di un immobile e il conseguente calcolo del contributo di sanatoria dovuto per un soppalco. La ricorrente sosteneva che l'immobile dovesse essere classificato nella categoria catastale C2, ovvero come magazzino e locale di deposito, mentre l'amministrazione comunale aveva applicato la destinazione terziario-direzionale-commerciale, determinando così un importo diverso e secondo il ricorrente eccessivo per il contributo di sanatoria dovuto. La controversia nasce dalla discordanza tra la qualificazione urbanistica che la società riteneva corretta e quella applicata dal Comune nel calcolo dei tributi.
Il quadro normativo
La materia è regolata dalla disciplina urbanistica e tributaria locale, nonché dal codice civile in tema di arricchimento senza causa e restituzione di somme indebitamente versate. L'art. 2033 del codice civile prevede l'obbligo di restituzione di ciò che è stato pagato per errore, mentre l'art. 2041 dispone circa l'arricchimento senza causa come presupposto della restituzione. Le classificazioni urbanistiche e le destinazioni d'uso degli immobili sono disciplinate dalle normative edilizie e urbanistiche che differenziano le categorie catastali e le relative tariffe applicabili ai contributi di sanatoria. La corretta qualificazione della destinazione d'uso di un immobile è presupposto essenziale per determinare l'importo dovuto per la regolarizzazione di opere edilizie non autorizzate.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava quale fosse la corretta destinazione urbanistica dell'immobile su cui insisteva il soppalco oggetto di sanatoria, con dirette implicazioni sul calcolo dell'importo da versare. La ricorrente contendeva che la classificazione come magazzino comportasse una diversa e minore contribuzione rispetto a quella applicata quale terziario-direzionale-commerciale, invocando sia l'erronea qualificazione della destinazione d'uso sia il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate. La questione era rilevante perché la corretta identificazione della categoria catastale rappresenta il fondamento giuridico per determinare gli obblighi tributari e, conseguentemente, per valutare se vi fosse stato un ingiustificato arricchimento dell'ente comunale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, il dispositivo rivela che il Tribunale ha valutato come inammissibile o fondato il ricorso n. 2842/2018 nella sua interezza, mentre ha accolto in parte la contestazione relativa al ricorso n. 2840/2018 ma non nella misura richiesta dalla ricorrente. Il collegio ha presumibilmente ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a provare la corretta destinazione d'uso della proprietà o che, valutati gli atti amministrativi e gli elementi fattispecie, la classificazione applicata dal Comune fosse corretta e legittima secondo la normativa urbanistica vigente. Il diniego del ricorso sulla qualificazione logistica-produttiva dell'attività della società suggerisce che il TAR ha ritenuto irrilevante o non provato il fatto che l'utilizzo pratico dell'immobile corrispondere a una logistica o funzione produttiva capace di modificare la classificazione urbanistica originaria.
La decisione
Il Tribunale ha annullato parzialmente i ricorsi e ha respinto le pretese della società ricorrente, dichiarando il ricorso n. 2842/2018 completamente inammissibile e il ricorso n. 2840/2018 solo parzialmente accoglibile ma comunque respingendolo nel merito. La nota dell'amministrazione comunale del 28 settembre 2018 è rimasta ferma, cosicché la classificazione terziario-direzionale-commerciale e il correlativo contributo di sanatoria rimangono validi. La società Xiyoutrade Srl è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi, liquidate in euro 4.000, oltre alle spese generali, IVA e contributo al patrocinio come previsto dalla legge.
Massima
La corretta qualificazione urbanistica della destinazione d'uso di un immobile è prerogativa dell'amministrazione comunale e la sua modifica in sede giurisdizionale può essere accolta solo ove provato con elementi documentali univoci e incontestabili il vizio della classificazione originaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 2840 del 2018: - della nota del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di San Martino in Strada datata 28.09.2018; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento: - della corretta destinazione d'uso, ovvero quella afferente alla categoria “C2 – magazzini e locali di deposito”, da applicare al calcolo del contributo per la sanatoria del soppalco in questione; e per la condanna - del Comune di San Martino in Strada a ripetere, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, comunque, dell'art. 2041 c.c., le somme indebitamente percepite applicando l'erronea destinazione “terziario-direzionale-commerciale”, in luogo di quella propria della fattispecie, al calcolo del contributo per la sanatoria; quanto al ricorso n. 2842 del 2018: per l'annullamento: - della nota del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di San Martino in Strada datata 28.09.2018; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento - della qualificazione logistica/produttiva della destinazione urbanistica riferibile all'attività svolta dalla Xiyoutrade Srl nell'immobile in questione; sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2018, proposto da Xiyoutrade Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18; Comune di San Martino in Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino in Strada; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2842 del 2018, proposto da Xiyoutrade Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18; Comune di San Martino in Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone: - riunisce i ricorsi aventi R.G. n. 2840/2018 e 2842/2018: - dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso R.G. n. 2840/2018; - dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 2842/2018; - condanna la società ricorrente alla refusione, in favore del Comune di San Martino in Strada, delle spese dei due giudizi, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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