EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300989/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del provvedimento 17 maggio 2017 dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia - Unità Interventi Edilizi Minori, P.G. 233562/2017, avente ad oggetto "via Manzoni 40/42 - z. d. 1" con cui è stato dichiarato l'annullamento della CIAL presentata dalla ricorrente il 9/12/2011 e contestualmente si è ordinata la demolizione delle opere realizzate e ritenute abusive (c.d. serra eseguita in difformità e indebitamente utilizzata per funzioni abitativa - cucina); della nota della Direzione Amministrativa 17 marzo 2017; nonché di tutti gli atti connessi; e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da MORETTI DELFINA il 21\12\2017 : - del provvedimento 8 settembre 2017 – Atti PG 879202/2011 - Progr. 5170/2012 dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia - Unità Interventi Edilizi Minori, avente ad oggetto "via Manzoni 40/42 - z. d. 1" con cui è stato confermato in via definitiva “ il provvedimento di demolizione, con contestuale annullamento della Comunicazione di Inizio Attività Libera (C.I.A.L.) pervenuta in data 17/4/2012, emesso in data 20/12/2016 delle opere edilizie (ritenute, n. d. r.) abusivamente realizzate (c.d. serra eseguita in difformità ed indebitamente utilizzata per funzioni abitative-cucina) insistenti in luogo e il conseguente ripristino dello stato legittimato quo ante da eseguirsi entro perentori giorni novanta dal ricevimento” del provvedimento stesso; della nota della Direzione 31/7/2017; nonché di tutti gli atti connessi. sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Delfina Moretti, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Stendardi, con domicilio eletto presso lo studio Luca Avv. Stendardi in Milano, via Baracchini 1; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, domiciliato in Milano, via della Guastalla 6; Condominio via Manzoni 40/42, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ezechieli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pisacane 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e del Condominio via Manzoni 40/42; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla l’atto impugnato limitatamente all’annullamento della Comunicazione di inizio attività libera (C.I.A.L.) pervenuta al Comune in data 17.04.2012. Lo respinge con riferimento all’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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