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Sentenza n. 202300988/2023

Sentenza n. 202300988/2023

EDILIZIA - DEMOLIZIONE OPERE NON AUTORIZZATE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300988/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Marziano Giuseppe Colombo, proprietario o legittimato possessore di un immobile ubicato in Via Papa Giovanni XXIII numero 23 nel Comune di Cesana Brianza, ha ricevuto in data 20 aprile 2018 un'ordinanza contingibile e urgente emanata dal Responsabile del Settore Tecnico dell'ente locale. Tale ordinanza disponeva che il ricorrente provvedesse, a propria cura e spese, alla demolizione di opere realizzate sull'immobile senza la necessaria autorizzazione edilizia. Colombo ha dunque impugnato questo provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, articolando il ricorso nei confronti del Comune di Cesana Brianza quale autorità che aveva emanato l'ordine di demolizione. La causa è stata iscritta al numero di registro generale 1588 del 2018 e ha subito un lungo procedimento, con discussione in camera di consiglio fissata per l'11 aprile 2023, a distanza di quasi cinque anni dalla comunicazione dell'ordinanza originaria.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema del contenzioso amministrativo disciplinato dal decreto legislativo numero 104 del 1992, che regola il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento di provvedimenti amministrativi. Le ordinanze contingibili e urgenti relative a demolizioni di opere non autorizzate traggono fondamento da disposizioni del codice civile e da norme edilizie che attribuiscono alle autorità municipali il potere di ordinare la rimozione di realizzazioni abusive. Sul piano processuale, il sistema amministrativo prevede che il ricorso deve proposto da chi abbia un interesse legittimo, quale situazione giuridicamente protetta che può essere vulnerata dal provvedimento impugnato. Un elemento essenziale della ricorribilità è che l'interesse deve persistere in capo al ricorrente nel momento in cui il giudice pronuncia la sentenza.

La questione giuridica

Il punto sostanziale della questione riguardava se l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento dell'ordinanza di demolizione fosse ancora sussistente al momento della pronuncia, ossia se rimanesse in essere la lesione di una posizione giuridica meritevole di tutela. Nel corso del procedimento, evidentemente tra il 2018 e il 2023, la situazione fattuale relativa all'immobile e alle opere oggetto dell'ordinanza è mutata in modo significativo. Pertanto il Tribunale doveva valutare se permanesse ancora un interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere l'annullamento, oppure se tale interesse fosse venuto meno sopravvenuti certi eventi durante il procedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi circa il merito della ricorribilità del ricorso, ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopravvenuta una carenza di interesse a ricorrere. Questa valutazione suggerisce che il ricorrente, o per effetto di circostanze di fatto intervenute durante il giudizio, aveva perso la posizione di vantaggio che aspirava a conseguire attraverso l'annullamento dell'ordinanza. Potrebbe trattarsi di una demolizione delle opere abusive volontariamente eseguita dal ricorrente stesso, oppure di una revoca o modifica dell'ordinanza da parte dell'amministrazione, o ancora di una sanatoria dei lavori non autorizzati ottenuta durante il procedimento. In ogni caso, la situazione fattuale si era consolidata in modo tale che l'annullamento dell'ordinanza non avrebbe più prodotto effetti pratici utili al ricorrente. Il collegio ha quindi concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile, cioè non più idoneo a ricevere una pronuncia nel merito poiché venuta meno la premessa sostanziale della sua ammissibilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso numero 1588 del 2018, ritenendo definitivamente venuto meno l'interesse del ricorrente Marziano Giuseppe Colombo a ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Cesana Brianza. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali senza condanna a pagamento dell'altra parte. La sentenza, pronunciata in camera di consiglio il 11 aprile 2023, è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

Qualora durante il procedimento dinanzi al giudice amministrativo sopraggiunga un mutamento della situazione fattuale tale da estinguere l'interesse concreto e attuale del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dal fondamento nel merito della pretesa azionata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 2 del 20 aprile 2018, comunicata a mezzo posta il 27 aprile 2018, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cesana Brianza, con cui è stato intimato al ricorrente di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle opere non autorizzate, nell'immobile in Via Papa Giovanni XXIII n. 23.
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2018, proposto da
Marziano Giuseppe Colombo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Federico Zotti, con domicilio digitale come dal PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cesana Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via S. Raffaele, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesana Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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