EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300971/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Eastern Star s.r.l., una società privata, ha realizzato opere edilizie nel territorio del Comune di Erba in assenza del necessario permesso di costruire, configurando quindi un abuso edilizio. Il Comune ha conseguentemente emesso un provvedimento di diffida n. 7/17 che ordinava alla ricorrente la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi. La società ricorrente, al fine di regolarizzare la propria posizione, ha presentato una pratica di permesso di costruire in sanatoria identificata con il numero 500/16. Tuttavia, il Comune ha negato l'accoglimento della richiesta di sanatoria attraverso la comunicazione prot. n. 00337078 del 18 novembre 2016, articolando i motivi ostativi all'accoglimento, e successivamente ha formalizzato il diniego con provvedimento prot. n. 39243 del 6 dicembre 2016. Dinanzi a questo quadro di provvedimenti sfavorevoli, la società ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento sia della diffida che dei provvedimenti di diniego della sanatoria, contestando al contempo la legittimità della qualificazione edilizia attribuita alle difformità riscontrate nell'opera realizzata.
Il quadro normativo
La materia dell'abuso edilizio è disciplinata dal Testo Unico in materia edilizia, di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001, che individua la necessità del permesso di costruire per la realizzazione di opere edilizie. Il decreto stabilisce altresì la possibilità di sanatoria degli abusi tramite il permesso di costruire in sanatoria, istituto mediante il quale è possibile regolarizzare opere già realizzate in difformità dalle norme edilizie, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla legge. La demolizione è l'effetto sanzionatorio ordinario per l'abuso edilizio quando la sanatoria non è possibile o non viene accolta. Le autorità amministrative competenti in materia edilizia devono operare nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e motivazione dei propri provvedimenti, secondo i principi generali del diritto amministrativo e secondo le direttive delle leggi regionali che disciplinano ulteriormente la materia edilizia.
La questione giuridica
La controversia pone a confronto il diritto della società ricorrente a ottenere una valutazione corretta della richiesta di sanatoria con il potere discrezionale dell'amministrazione comunale di valutare la ricevibilità e l'accoglibilità di tale domanda secondo i presupposti normativi. La ricorrente contesta sia la legittimità formale dei provvedimenti di diniego, sia la corretta qualificazione giuridica delle difformità edilizie riscontrate, ritenendo che talune difformità potessero essere sanate secondo la normativa applicabile. Si pone quindi il problema se il Comune abbia correttamente esercitato il proprio potere amministrativo nel valutare e negare la sanatoria, oppure se abbia violato principi di trasparenza, motivazione adeguata e corretta interpretazione della normativa edilizia nel procedimento di valutazione della pratica.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, dopo aver ritenuto parte del ricorso inammissibile per ragioni procedurali o di legittimazione processuale, ha affrontato il merito della controversia. Nella restante parte, il giudice amministrativo ha valutato se il Comune avesse correttamente esercitato i propri poteri discrezionali in sede di valutazione della richiesta di sanatoria, e se la qualificazione giuridica delle difformità fosse stata effettuata in conformità alla normativa edilizia. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che i motivi addotti dalla ricorrente, sebbene sollevati secondo il diritto ricorsuale, non fossero idonei a dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Il giudice ha apprezzato la discrezionalità tecnica e amministrativa del Comune nella valutazione della pratica di sanatoria, ritenendo che i presupposti legali per l'accoglimento della domanda non ricorressero secondo la normativa vigente, e che pertanto il Comune aveva correttamente negato la sanatoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e ha respinto la rimanente parte nel merito, accogliendo così le difese del Comune di Erba. Il provvedimento di diffida alla demolizione, la comunicazione dei motivi ostativi e il diniego del permesso in sanatoria rimangono pertanto fermi e definitivi, costringendo la società ricorrente a provvedere alla demolizione delle opere realizzate oppure a trovare altre soluzioni di conformità. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, secondo la previsione dell'art. 91 del codice del processo amministrativo.
Massima
L'amministrazione comunale dispone di corretta discrezionalità tecnica nell'esaminare le richieste di permesso di costruire in sanatoria e nel negare l'accoglimento quando i presupposti normativi per la regolarizzazione non risultino effettivamente presenti, fermo restando il dovere di motivazione adeguata e il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di diffida n.7/17 con cui la ricorrente è stata diffidata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi, i provvedimenti presupposti e connessi ed, in particolare, la comunicazione prot. n. 00337078 del 18 novembre 2016, avente a oggetto «Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della pratica n. 500/16 depositata in data 17.10.2016 prot.llo 32951» e il provvedimento prot. n. 39243 del 6 dicembre 2016 avente ad oggetto «Diniego Permesso di Costruire in sanatoria P.E. n. 500/16» nonché tutti gli atti ad essi collegati presupposti e connessi anche non conosciuti. nonché per l’accertamento dell’illegittimità della qualificazione edilizia delle difformità individuate nei predetti atti. sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2017, proposto da Eastern Star s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Lucchetti, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Lombardia; Comune di Erba, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e lo respinge nella restante parte. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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