EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300923/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia da cinque soggetti (società ed imprese nel settore edile e falegnameria) contro un'ordinanza emessa dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Brugherio in data 17 marzo 2016. L'ordinanza disponeva l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle opere edilizie che erano state realizzate in assenza di un valido titolo edilizio abilitativo presso un immobile ubicato in via Talete numero 62 nel comune di Brugherio. La controversia nasceva dalla circostanza che i ricorrenti, evidentemente coinvolti nella realizzazione di tali opere, contestavano il provvedimento di demolizione e chiedevano l'annullamento sia dell'ordinanza esecutiva che della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio notificata il 12 gennaio 2016. Il ricorso era stato registrato con numero 1161 del 2016 e l'udienza si è svolta il 11 aprile 2023, indicando come il giudizio amministrativo si fosse protratto per diversi anni.
Il quadro normativo
La fattispecie si inscrive nell'ambito della disciplina dell'edilizia privata e dei procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di titoli edilizi. Il caso tocca la competenza dei dirigenti comunali in materia di vigilanza edilizia e della loro potestà di adottare provvedimenti ordinatori volti a prevenire e sanzionare le realizzazioni di opere in difetto di autorizzazione. Sono applicabili i principi del diritto amministrativo italiano relativi ai procedimenti sanzionatori, alla legittimazione attiva ad impugnare provvedimenti amministrativi e all'interesse giuridicamente rilevante del ricorrente, come disciplinato dalla legge numero 241 del 1990 e successive modificazioni. In particolare, la carenza di interesse a ricorrere rappresenta una condizione di inammissibilità del ricorso stesso, in quanto la giurisdizione amministrativa è fondata sulla necessità che il ricorrente abbia un concreto e attuale interesse alla decisione che gli consenta di ottenere una modificazione del suo status giuridico.
La questione giuridica
La questione centrale che il collegio giudicante doveva affrontare non era la corretta applicazione della normativa edilizia né la legittimità sostanziale dell'ordinanza di demolizione, bensì la valutazione della permanenza dell'interesse a ricorrere durante lo sviluppo del procedimento. In fase di discussione della causa, il tribunale ha riscontrato che era intervenuta una sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a ottenere l'annullamento del provvedimento. Questo dato di fatto comportava che, indipendentemente dal merito della questione sulla legittimità dell'ordinanza, il ricorso risultava processualmente improcedibile perché veniva a mancare il presupposto fondamentale della ricorribilità amministrativa, ossia la concreta necessità della tutela richiesta.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che nel corso del giudizio si fosse verificato un evento che avesse eliminato completamente l'interesse dei ricorrenti a perseguire la causa innanzi al giudice amministrativo. Sebbene la sentenza non esplicita nella parte motivazionale i dettagli di tale evento, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse suggerisce che i ricorrenti possono aver dato esecuzione all'ordinanza demolendo le opere abusive, oppure aver regolarizzato la situazione mediante acquisizione del titolo edilizio, o comunque aver eliminato le circostanze che determinavano il conflitto con l'amministrazione comunale. Il tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui le questioni processuali di ricevibilità devono essere esaminate anche d'ufficio dal giudice, e la carenza di interesse sopravvenuta costituisce motivo di improcedibilità che opera ex officio, rendendo inutile l'esame del merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso numero 1161 del 2016 per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, con compensazione reciproca delle spese di lite. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente. Tale dispositivo comporta che il provvedimento impugnato, ossia l'ordinanza del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Brugherio e gli atti ad essa collegati, rimangono fermi e producono i loro effetti giuridici, poiché il ricorso cessa di esistere dal punto di vista processuale per l'eliminazione della ragione giuridica che lo fondava.
Massima
Quando in un procedimento amministrativo la parte ricorrente perde il concreto e attuale interesse nella decisione della causa per intervenuta modificazione della situazione di fatto sottesa al ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, anche se non espressamente eccepito dall'amministrazione convenuta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore per l'annullamento a) dell'ordinanza n. 29/2016 p.g. n. 10407 del 17/03/2016 emessa dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio-Sezione Edilizia Privata del Comune di Brugherio, notificata ai ricorrenti tramite PEC in data 17/03/16 (nota prot. n. 10446) avente ad oggetto "esecuzione dei lavori per eliminazione delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio abilitativo, presso l'immobile sito a Brugherio, in Via Talete n. 62", nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi tra cui, se e per quanto occorrer possa; b) la comunicazione di "avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241190 e s.m.i., relativamente a opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio abilitativo su immobili siti in Brugherio, via Talete n. 62" del 12/01/16, prot. gen. n. 1069, notificata ai ricorrenti via PEC in pari data. sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2016, proposto da Falegnameria Bocus di Bocus Gian Andrea, Pinotti & Valentino S.n.c. di Pinotti Giorgio & C., Impresa Edile Salvi Renato & C. S.n.c., Celsius S.r.l., Marcello Tirloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2; Comune di Brugherio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva, Gabriella Perego, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Barbini in Milano, via Guglielmo Rontgen, 18; Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brugherio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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