EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - ORDINE DI DEMOLIZIONE - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300906/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Contessa Giulio S.r.l., una società commerciale, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento numero 2880 del 22 marzo 2018 emesso dal Comune di Dubino. Tale provvedimento aveva ad oggetto la verifica dell'ottemperanza all'ordinanza di demolizione numero 4 emanata dal Comune il 8 marzo 2016, e concludeva il procedimento dichiarando la chiusura di detto procedimento. La società ricorrente impugnava il provvedimento di chiusura sostenendo che fosse stato adottato illegittimamente e in violazione dei diritti della ricorrente. Il caso rientra nella tipologia dei procedimenti di ottemperanza, cioè quei procedimenti mediante i quali la pubblica amministrazione verifica e controlla se i soggetti destinatari di ordini amministrativi (in questo caso un ordine di demolizione) hanno effettivamente eseguito quanto prescritto.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema della giustizia amministrativa italiana e nella disciplina dei procedimenti di ottemperanza agli ordini amministrativi, regolati dal codice del processo amministrativo. Le ordinanze di demolizione sono provvedimenti con cui l'amministrazione ordina la demolizione di manufatti, tipicamente per violazione della normativa edilizia o urbanistica. Il procedimento di verifica dell'ottemperanza costituisce la fase amministrativa in cui l'ente accertatore verifica se l'obbligo imposto è stato rispettato e, una volta conclusa l'attività istruttoria, può procedere alla chiusura del procedimento stesso. La ricevibilità dei ricorsi amministrativi è disciplinata dal codice del processo amministrativo, il quale richiede che siano presenti determinati presupposti affinché il giudice amministrativo possa entrare nel merito della controversia.
La questione giuridica
La controversia riguarda la legittimità del provvedimento amministrativo di chiusura del procedimento di verifica dell'ottemperanza all'ordinanza di demolizione. Nello specifico, la società ricorrente contestava l'adozione di detto provvedimento, ritenendo che fosse stato adottato in difetto delle condizioni procedurali previste dalla legge oppure che fosse stato lesivo di diritti della ricorrente. La questione si pone in termini di sindacabilità amministrativa di un atto che, nella sua natura, rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo già concluso e che dovrebbe essere ormai divenuto inoppugnabile nei suoi elementi essenziali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e discussi gli argomenti dei difensori delle parti durante l'udienza straordinaria del 11 aprile 2023, ha deciso di dichiarare il ricorso improcedibile. Con questa decisione il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentato dalla Contessa Giulio S.r.l. non potesse essere accolto perché mancavano i presupposti di ricevibilità necessari per consentire al giudice di entrare nel merito della controversia. La dichiarazione di improcedibilità significa che il TAR ha ritenuto che il provvedimento di chiusura del procedimento di ottemperanza non fosse più sindacabile ovvero che il ricorso fosse stato proposto decorrendo i termini di legge, oppure che comunque mancasse un interesse giuridicamente rilevante della ricorrente a far valere le proprie eccezioni. Il collegio non ha esaminato nel merito le ragioni substantive della ricorrente, concentrandosi invece su aspetti formali e procedurali che precludevano l'esame della causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 1023 del 2018 improcedibile, con conseguente rigetto della domanda della Contessa Giulio S.r.l. senza entrare nel merito delle relative doglianze. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile dei propri costi processuali. Il provvedimento numero 2880 del 22 marzo 2018 rimane pertanto intatto e non è stato annullato.
Massima
La chiusura di un procedimento amministrativo di verifica dell'ottemperanza a un ordine di demolizione non è sindacabile in via di ricorso amministrativo quando mancano i presupposti di ricevibilità o quando il ricorso sia stato proposto fuori del termine di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del provvedimento prot. 2880 del 22.3.2018, avente ad oggetto: “procedimento di verifica dell'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 4 dell'8 marzo 2016 – Chiusura del procedimento”. sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2018, proposto da Contessa Giulio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Pillitteri e Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Podgora, 3; Comune di Dubino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Ambrosini e dall’avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Alessandro Dal Molin in Milano, piazza Armando Diaz, 7; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dubino; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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