EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO A CONTROINTERESSATO - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300851/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire n. 111/16 rilasciato in data 8 maggio 2018 dal Comune di Cavaria con Premezzo a O.M.Z. Srl per “nuova costruzione di fabbricato ad uso produttivo” in Via del Lavoro – Via Morazzone; - unitamente a tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi e fra di essi, in particolare, il Piano attuativo d'iniziativa privata per insediamento produttivo in Via Morazzone, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 settembre 2015; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da O.M.Z. Srl il 9 luglio 2019 e i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da O.M.Z. Srl il 20/09/2019: - del permesso di costruire n. 90 del 13.8.2004 e del permesso di costruire n. 48 del 29.6.2005, rilasciati per l’edificazione degli edifici sui mappali (in allora) 612, 613, 614 del foglio 3 del Comune di Cavaria, di proprietà dei signori Marcello Lai, Claudia Zoia, Siani, Mario Verga, Donatella Cosentino, Francesco Carotenuto, Paola Iseo, Giacoma Lo Coco, Stefania Scipioni; nonché per l’accertamento, previa tutela cautelare, anche ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a della carenza dei presupposti della Dia p.e. n. 100/06 del 4.8.2006 resa per il recupero abitativo di sottotetto degli edifici dei ricorrenti e, per quanto occorra, della successiva Dia in variante n, 27/07 avente a oggetto ‘Modifiche opere interne unità abitative 1.2.3.4.9’ e conseguentemente dell’illegittimità degli effetti delle medesime e dell’illegittimità della conclusione negativa del procedimento di controllo dei presupposti delle indicate dd.i.a. o, in subordine dell’obbligo di provvedere su di esse, nonché, in ogni caso, per l’accertamento previa tutela cautelare, anche ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 48/05 e della conseguente illegittimità complessiva degli edifici di proprietà dei ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti principali il 21/2/2022: - del Permesso di costruire n. 21/20 in data 31.7.20, rilasciato ad O.M.Z Srl inerente "Opere di modifica: cabina di trasformazione ENEL, urbanizzazioni interne, accessi carrai e pedonali in parziale modifica al PdC n. 111/16. Nuove opere: tombamento parziale del fosso in via Morazzone, realizzazione opere di recinzione a completamento (tratti D-Z)", unitamente a tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica n.4/19, priva di data avente ad oggetto la "realizzazione di tratti di recinzione D-E-F-G-H-I-L, con caratteristiche tipologiche uguali a quelle in corso di realizzazione con SCIA n. EDI/2019/00060 del 23.9.2019, prot. 11617 e realizzazione di cancello carraio"; sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marcello Lai, Claudia Zoia, Francesco Siani, Mario Verga, Donatella Cosentino, Francesco Carotenuto, Paola Iseo, Giacoma Lo Coco, Stefania Scipioni, rappresentati e difesi dagli avvocati Liberto Losa, Fiorella Losa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Liberto Losa in Milano, via Aurelio Saffi 10; Comune di Cavaria con Premezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; O.M.Z. Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Laura Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cavaria con Premezzo e di O.M.Z. Srl; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza n. 880 del 15 luglio 2019 con cui è stata rigettata la domanda di misure cautelari; Vista la sentenza non definitiva n. 1934 del 22 agosto 2022, con la quale sono stati dichiarati inammissibili il ricorso incidentale, i motivi aggiunti proposti da OMZ Srl, nonché il terzo motivo di ricorso principale, rigettati i primi due motivi di ricorso principale e infine disposti incombenti istruttori di verificazione; Vista l’ordinanza n. 2197 del 7 ottobre 2022 con la quale è stata concessa una proroga dei termini assegnati al verificatore; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, a completamento di quanto statuito con sentenza non definitiva n. 1934 del 22 agosto 2022 in parte li dichiara inammissibili e per il resto li rigetta. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Cavaria con Premezzo ed euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di O.M.Z. Srl, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge. Pone a carico dei ricorrenti, in solido, le spese di verificazione, liquidate complessivamente in euro 7.000,00 (settemila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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