EDILIZIA - DIA - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300842/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Gezza S.r.l. ha proposto ricorso amministrativo contro il Comune di Milano per contestare il rifiuto dell'Amministrazione di restituire somme a suo tempo versate per la monetizzazione dei parcheggi. La controversia trae origine da una Denuncia di Inizio Attività presentata il 16 marzo 2007 per un intervento edilizio situato in via Sarpi Paolo numero 10, successivamente oggetto di varianti progettuali. La ricorrente ha presentato due richieste di restituzione parziale dell'importo versato, rispettivamente in data 4 novembre 2014 e 29 maggio 2014, alle quali il Comune ha risposto con l'atto comunale P.G. numero 403037/2015, evidentemente disattendendo le pretese della società. La controversia si inscrive nella più ampia tematica delle prestazioni patrimoniali dovute dai privati alle amministrazioni comunali in relazione ai vincoli di interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda la monetizzazione delle aree a parcheggio nel contesto dei procedimenti edilizi.
Il quadro normativo
La normativa di riferimento per la controversia è costituita principalmente dall'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2005, numero 12, disposizione che disciplina il regime della monetizzazione dei parcheggi e le relative condizioni di restituzione delle somme versate dai privati costruttori. Tale articolo stabilisce i presupposti e i criteri secondo cui un'amministrazione comunale deve procedere alla restituzione totale o parziale degli importi versati a titolo di oneri di urbanizzazione primaria relativi alle aree a parcheggio, in particolare quando mutino le condizioni di fatto o di diritto che hanno originato l'obbligazione. La materia delle prestazioni patrimoniali nel procedimento edilizio è inoltre regolata dai principi costituzionali di capacità contributiva e proporzionalità, nonché dalle disposizioni del testo unico dell'edilizia che richiede che tali prestazioni siano sempre correlate all'effettivo impatto dell'intervento edilizio sulle dotazioni di parcheggio pubblico.
La questione giuridica
Il punto controverso verteva sulla sussistenza di un obbligo di restituzione in capo al Comune, ossia se la società ricorrente potesse vantare un diritto soggettivo perfetto alla restituzione degli importi versati sulla base della disciplina di cui all'articolo 64 della legge regionale numero 12 del 2005. La questione comportava l'interpretazione corretta della norma regionale, in particolare l'identificazione dei presupposti e delle condizioni di fatto che autorizzano la restituzione, nonché l'accertamento della sussistenza effettiva di tali condizioni nel caso concreto. Era inoltre rilevante verificare se le varianti al progetto originario avessero modificato le esigenze di parcheggio complessive e se le somme versate risultassero eccedentarie rispetto a quanto effettivamente dovuto. La ricorrente sosteneva che sussistessero tali presupposti, mentre l'Amministrazione comunale evidentemente contestava tale ricostruzione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le ragioni del Comune di Milano, respingendo la pretesa restitutoria della ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non illustri in dettaglio il percorso argomentativo, è evidente che il collegio giudicante ha ritenuto che non sussistessero i presupposti previsti dall'articolo 64 della legge regionale numero 12 del 2005 per il riconoscimento del diritto alla restituzione. Il TAR ha probabilmente valutato che le somme versate risultassero effettivamente dovute sulla base delle caratteristiche dell'intervento edilizio al momento della presentazione della DIA e delle sue varianti, oppure che le varianti progettuali successive non avessero determinato la riduzione delle esigenze di parcheggio tali da rendere eccedentario il versamento già effettuato. Il collegio ha ritenuto corretta la posizione assunta dall'Amministrazione nel procedimento amministrativo di merito, vale a dire nel rifiuto esplicito contenuto nell'atto numero 403037/2015.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 21 marzo 2023, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Gezza S.r.l. in ogni sua domanda, confermando quindi l'atto comunale contestato e rigettando sia l'istanza di annullamento che quella di condanna alla restituzione degli importi. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali, soluzione solitamente adottata quando il ricorrente non risulta manifestamente infondato ma il Tribunale ritiene comunque meritevole l'operato dell'Amministrazione. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa secondo i termini di legge.
Massima
La restituzione delle somme versate per monetizzazione dei parcheggi richiede la sussistenza effettiva dei presupposti previsti dalla legge regionale, non essendo sufficiente la mera richiesta del privato costruttore in assenza di una verifica puntuale del sopravvenuto venir meno dell'esigenza di parcheggio secondo i parametri normativi applicabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento dell’atto comunale P.G. n. 403037/2015 avente ad oggetto: “riscontro alle richieste pervenute in data 4/11/2014 e in data 29/5/2014, aventi ad oggetto richiesta di restituzione parziale della somma versata per monetizzazione parcheggi riferita alla Denuncia di Inizio Attività del 16/3/2007 e successive varianti per intervento edilizio in VIA SARPI PAOLO n. 10”; per l’accertamento della sussistenza dell’obbligo in capo all’Amministrazione resistente di restituire alla ricorrente gli importi a suo tempo versati ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; per la condanna del Comune di Milano alla restituzione di quanto indebitamente percepito e trattenuto oltre a interessi e rivalutazione. sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2015, proposto da Gezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ratto e Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, viale Emilio Caldara, 44; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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