EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300841/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Marco Vassena e Pamela Vassena, presumibilmente coniugi proprietari di un immobile nel territorio del Comune di Lecco, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando il provvedimento di diniego di accertamento di conformità prot. 9024 del 17 febbraio 2015, notificato il 19 febbraio 2015. L'accertamento di conformità rappresenta uno strumento procedurale mediante il quale l'amministrazione edilizia verifica che un'opera realizzata corrisponda effettivamente ai progetti e alle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione edilizia concessa. Nel caso di specie, il Comune di Lecco ha negato tale accertamento, presumibilmente ritenendo che l'opera realizzata dai ricorrenti presentasse difformità rispetto agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche autorizzate. I ricorrenti hanno contestato questa valutazione, ricorrendo al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego e, conseguentemente, il riconoscimento della conformità dell'opera realizzata.
Il quadro normativo
La materia dell'accertamento di conformità è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia, DPR 380/2001, che costituisce il corpo principale della normativa nazionale in tema di attività edilizia. L'articolo 10 bis della legge 241/1990, citato nel ricorso come oggetto di specifica impugnazione, riguarda la comunicazione iniziale dei procedimenti amministrativi e il diritto del cittadino a essere informato sull'avvio e sulla natura della procedura in corso. La legislazione edilizia prevede che l'accertamento di conformità possa essere richiesto dal proprietario dell'opera al termine dei lavori, e che l'amministrazione comunale, in quanto autorità competente, debba verificare la rispondenza tra lo stato realizzato e le autorizzazioni precedentemente rilasciate, tenuto conto delle varianti in corso d'opera eventualmente autorizzate. Quando il Comune nega l'accertamento, tale diniego costituisce un provvedimento amministrativo gravato di ricorso giurisdizionale presso il TAR.
La questione giuridica
La controversia verte sulla corretta valutazione della conformità dell'opera edilizia realizzata dai ricorrenti rispetto ai progetti autorizzati dal Comune di Lecco. Il punto centrale riguardava se il Comune avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel negare l'accertamento di conformità, ovvero se la verifica tecnica condotta dall'amministrazione fosse giustificata da motivi legittimi e da una corretta istruttoria. I ricorrenti probabilmente contestavano sia l'oggettività del giudizio di non conformità sia l'eventuale mancanza di idonea motivazione del diniego, mentre il Comune si opponeva al ricorso sostenendo la fondatezza della propria valutazione tecnica e la legittimità del provvedimento impugnato. La questione comportava l'esame dei documenti progetttuali, della relazione tecnica di verifica e dello stato di fatto dell'opera costruita.
La motivazione del giudice
Il TAR, in composizione collegiale con la presidenza della magistrata Maria Ada Russo e l'estensore Giovanni Zucchini, ha analizzato gli elementi documentali e probatori prodotti dalle parti nel corso del giudizio. Il collegio ha ritenuto che le ragioni della difesa del Comune fossero sufficienti e ben fondate nel diritto, accogliendo quindi le considerazioni dell'amministrazione in merito all'effettiva non conformità dell'opera realizzata rispetto alle prescrizioni autorizzate. La sentenza respinge il ricorso senza tuttavia sviluppare in dettaglio la motivazione nel dispositivo leggibile, ma in base alla struttura del giudizio emerge che il TAR ha ritenuto corrette sia la verifica tecnica compiuta dall'ufficio comunale sia le conclusioni da essa derivanti. Il giudice ha valutato che il Comune aveva correttamente esercitato il proprio potere di verifica e che le difformità riscontrate costituivano una base legittima per il diniego dell'accertamento richiesto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Marco Vassena e Pamela Vassena, confermando quindi la legittimità del provvedimento di diniego di accertamento di conformità adottato dal Comune di Lecco. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento solidale a favore del Comune delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge quali IVA, contributo di pregiudizialità ambientale e spese generali nella misura del 15 per cento. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 ed è ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, rendendo pertanto definitiva la posizione di non conformità dell'opera edilizia secondo la valutazione del Comune.
Massima
L'amministrazione comunale dispone di un adeguato margine di discrezionalità tecnica nell'accertamento della conformità di un'opera edilizia agli atti autorizzativi, e il suo diniego legittimamente formato costituisce decisione sindacabile dal giudice amministrativo solo per eccesso di potere o manifesta illogicità della motivazione e non per una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi probatori. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento prot. 9024 del 17.2.2015 notificato il 19.2.2015 (doc. 1) di diniego di accertamento di conformità adottato dal Comune di Lecco; ove occorrer possa della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, prot. 76761 del Comune di Lecco (doc. 2). sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2015, proposto da Marco Vassena e Pamela Vassena, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Campa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza del Duomo, 20; Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Luciano Manara, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore del Comune di Lecco delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 21 marzo 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento prot. 9024 del 17.2.2015 notificato il 19.2.2015 (doc. 1) di diniego di accertamento di conformità adottato dal Comune di Lecco; - ove occorrer possa della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, prot. 76761 del Comune di Lecco (doc. 2). sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2015, proposto da Marco Vassena e Pamela Vassena, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Campa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza del Duomo, 20; Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Luciano Manara, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore del Comune di Lecco delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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