EDILIZIA - CONVENZIONE URBANISTICA - REALIZZAZIONE ASILO PUBBLICO - INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300839/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda un contratto di convenzione di durata decennale stipulato tra la società Accademia Sgr S.p.A. (successivamente denominata Castello Sgr S.p.A.) e il Comune di Peschiera Borromeo, un ente pubblico territoriale della Lombardia. La convenzione prevedeva specificamente obblighi e diritti reciproci correlati alla realizzazione di un asilo pubblico, disciplinati puntualmente dall'articolo 9 della convenzione medesima. Accademia sosteneva di aver regolarmente e integralmente adempito a tutti i propri obblighi contrattuali, mentre il Comune di Peschiera Borromeo avrebbe persistentemente e ingiustificatamente violato i propri obblighi, in particolare astenendosi dal pagamento di una somma di euro 401.326,51 che doveva corrispondere ad Accademia in virtù della convenzione stessa. A fronte di questa inattività del Comune, la società ricorrente aveva posto in essere una fideiussione di euro 1.788.350,00 presso la compagnia di assicurazione Fondiaria SAI Spa, quale garanzia dei propri adempimenti contrattuali e per tutelare la realizzazione dell'opera pubblica. Accademia decideva quindi di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere il riconoscimento dell'avvenuto adempimento, la condanna del Comune al pagamento della somma dovuta, e la dichiarazione di cessazione dei vincoli derivanti dalla fideiussione.
Il quadro normativo
La controversia si colloca interamente nell'ambito del diritto amministrativo, riguardando un rapporto contrattuale tra una società privata e un ente pubblico locale disciplinato mediante una convenzione stipulata secondo le modalità caratteristiche dei contratti con la pubblica amministrazione. La convenzione di durata decennale rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale i contraenti si erano impegnati reciprocamente per la realizzazione di un'infrastruttura di interesse pubblico, ovvero l'asilo pubblico presso il Comune. L'articolo 9 della convenzione costituisce il fulcro normativo della controversia, prevedendo specificamente diritti e obblighi reciproci dei contraenti in relazione alle modalità e ai termini di realizzazione dell'opera pubblica. La possibilità di riconoscere un arricchimento senza causa rappresentava in via subordinata il fondamento giuridico alternativo su cui poggiava la tutela processuale della ricorrente, quale forma di responsabilità extracontrattuale derivante dal vantaggio economico ingiustificato conseguito da un soggetto a danno di un altro. Il Tribunale Amministrativo Regionale era competente a conoscere della controversia in qualità di giudice di primo grado per le controversie amministrative aventi ad oggetto rapporti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, secondo la giurisdizione attribuitale dal codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
La questione giuridica centrale della causa era se Accademia avesse effettivamente e regolarmente adempito in modo integrale ai propri obblighi contrattuali derivanti dall'articolo 9 della convenzione decennale, e se in conseguenza il Comune fosse tenuto al pagamento della somma richiesta di euro 401.326,51 quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Una questione immediatamente corollaria riguardava la legittimità del mantenimento in vigore della fideiussione di euro 1.788.350,00, ovvero se la stessa dovesse considerarsi venuta meno e cessata nei suoi effetti in conseguenza dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali della ricorrente. Ulteriormente, la società ricorrente produceva una domanda sussidiaria fondata sull'istituto dell'arricchimento senza causa, quale fondamento giuridico alternativo qualora il Tribunale non avesse ritenuto provata l'effettività dell'adempimento contrattuale secondo le modalità contrattuali previste. La complessità giuridica della questione risiedeva quindi nella necessità di accertare con precisione quali fossero gli obblighi specifici e concreti derivanti dall'articolo 9 della convenzione, se Accademia vi avesse regolarmente e integralmente ottemperato in tutte le sue componenti, e quale fosse imputabile la responsabilità del Comune in ordine alla configurazione di una mora o di un inadempimento.
La motivazione del giudice
Benché il testo della sentenza fornisca il dispositivo senza esprimere in forma estesa la motivazione analitica del collegio giudicante, è possibile desumere dal provvedimento conclusivo che il Tribunale non ha ritenuto provate e fondate le pretese della ricorrente Accademia. Il respingimento totale e integrale del ricorso sottende una valutazione sintetica secondo la quale la società non abbia fornito prova adeguata e convincente del proprio adempimento ai doveri contrattuali derivanti dall'articolo 9 della convenzione decennale oppure, alternativamente, che le pretese creditorie avanzate non fossero giuridicamente tutelabili secondo le forme richieste e nei termini procedurali corretti. Il giudice ha evidentemente ritenuto che le eccezioni e le controdeduzioni del Comune fossero fondate nel merito e che Accademia non avesse assolto con sufficienza l'onere della prova circa l'adempimento integrale della propria obbligazione contrattuale nei termini specificati dalla convenzione. Anche la domanda sussidiaria di accertamento dell'arricchimento senza causa non ha trovato accoglimento presso il collegio giudicante, il che suggerisce come il TAR abbia negato la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici necessari per l'applicazione di tale istituto nel caso concreto sottoposto al suo esame.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha definitivamente pronunciato respingendo interamente e senza accogliere alcuna istanza il ricorso proposto da Accademia Sgr S.p.A., già Accademia Sgr, nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo. Il ricorso è stato respinto in tutte le sue articolazioni, sia nelle pretese principali che in quelle subordinate, con conseguente mancato riconoscimento dell'avvenuto adempimento della società ricorrente, mancata condanna del Comune al pagamento della somma di euro 401.326,51, e mancata dichiarazione di cessazione della fideiussione di euro 1.788.350,00 presso Fondiaria SAI Spa. Inoltre, il Tribunale ha condannato la società Accademia Sgr al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Peschiera Borromeo, liquidate nella somma di euro 4.000,00 oltre agli accessori di legge comprensivi di IVA, contributo di avvocatura e spese generali nella misura del 15 per cento. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati Maria Ada Russo nel ruolo di Presidente, Giovanni Zucchini nel ruolo di Consigliere Estensore, e Laura Patelli nel ruolo di Primo Referendario, secondo le modalità procedurali proprie del processo amministrativo di primo grado.
Massima
Nel giudizio amministrativo concernente l'accertamento dell'adempimento contrattuale di una parte nei confronti di un ente pubblico, la parte ricorrente che invoca il proprio adempimento contiene l'onere di provare in modo completo e persuasivo l'effettività e la regolarità dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto stipulato, e qualora tale prova non sia fornita in modo convincente e articolato, il giudice amministrativo non può accogliere neppure le istanze alternative fondate su principi generali di diritto privato quali l'arricchimento senza causa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario in via principale: - accertato e dichiarato l’adempimento di Accademia ai propri obblighi derivanti dall’art. 9 della convenzione di durata decennale dichiarare che nulla è dovuto da Accademia al Comune di Peschiera Borromeo; - accertato e dichiarato l’inadempimento del Comune di Peschiera Borromeo agli obblighi assunti con Accademia in ordine all’art. 9 della convenzione di durata decennale, condannare il Comune al pagamento dell’importo di euro 401.326,51 o del diverso importo risultante in corso di causa; - accertato e dichiarato l’adempimento di Accademia ai propri obblighi derivanti dall’art. 9 della convenzione di durata decennale, per l’effetto accertare e dichiarare la cessazione degli effetti della fideiussione del valore di euro 1.788.350,00 rilasciata dalla Fondiaria SAI Spa; in via subordinata: - accertato e dichiarato l’arricchimento senza causa del Comune di Peschiera nei confronti di Accademia in ordine alla realizzazione dell’asilo pubblico di cui all’art. 9 della convenzione di durata decennale, condannare il Comune al pagamento dell’importo di euro 401.326,51 o del diverso importo risultante in corso di causa e per l’effetto dichiarare la cessazione degli effetti della fideiussione del valore di euro 1.788.350,00 rilasciata dalla Fondiaria SAI Spa. sul ricorso numero di registro generale 875 del 2015, proposto da Accademia Sgr S.p.A. (ora Castello Sgr S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Terraggio, 17; Comune di Peschiera Borromeo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Luciano Manara, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del Comune di Peschiera Borromeo delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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